stemma della Repubblica
logo della Camera logo del Senato

Decreto Legislativo 15 giugno 2000, n. 188

"Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2000



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

Visti gli articoli 33 e 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 2000;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 4 aprile 2000;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;

Acquisito il parere della competente Commissione parlamentare ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, per gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti articoli.

2. I riferimenti al Ministro per le politiche agricole ed al Ministero per le politiche agricole, contenuti nel decreto legislativo n. 165 del 1999, devono intendersi riferiti rispettivamente al Ministro delle politiche agricole e forestali ed al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 2.

1. All'articolo 2 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. E' istituito, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ente di diritto pubblico non economico, di seguito denominato Agenzia. L'Agenzia e' sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministero".

2. All'articolo 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. A decorrere dal 16 ottobre 2000, l'Agenzia subentra all'AIMA in liquidazione in tutti i rapporti attivi e passivi, nonche' nella qualifica di organismo pagatore.".

Art. 3.

1. All'articolo 3 il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Fino all'istituzione ed al riconoscimento degli appositi organismi di cui al comma 3, l'Agenzia e' organismo pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati dal FEOGA, non attribuita ad altri organismi pagatori nazionali".

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis (Centri autorizzati di assistenza agricola). - 1. Gli organismi pagatori, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare "Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attivita':
a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarita' formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;
c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati.
2. I Centri di cui al comma 1 sono istituiti, per l'esercizio dell'attivita' di assistenza agli agricoltori, nella forma di societa' di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1.
3. Per le attivita' di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilita' della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonche' la facolta' di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati. La disponibilita' dei dati relativi ai propri utenti che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso non costituisce violazione di quanto disposto dalla legge 30 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Le regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza. Le regioni, inoltre, possono incaricare i Centri dell'effettuazione di ulteriori servizi e attivita'.".

Art. 5.

1. All'articolo 4, comma 2, la lettera a), e' sostituita dalla seguente:
"a) intervento sul mercato agricolo e agroalimentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per sostenere comparti in situazioni contingenti, per periodi temporalmente circoscritti, al fine di riassorbire la temporanea sovracapacita' produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato stesso, provvedendo alla successiva collocazione dei prodotti.".

Art. 6.

1. All'articolo 5 il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. In mancanza dell'istituzione o nelle more del riconoscimento dell'organismo pagatore da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'Agenzia puo' avvalersi, previa intesa con le medesime, degli uffici regionali, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, nonche' di organismi di settore per lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune".

2. All'articolo 5 il comma 6 e' sostituito dal seguente;
"6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato, sentito l'organismo di coordinamento, previa espressa motivata richiesta degli organismi pagatori riconosciuti, ad effettuare a favore degli stessi anticipazioni di cassa entro sessanta giorni dalla richiesta, per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari. Nell'effettuare le anticipazioni, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tiene conto dell'avvenuta utilizzazione delle anticipazioni concesse. I servizi e gli organismi previsti dall'articolo 3, comma 3, sono inseriti nella tabella A, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica.".

Art. 7.

1. L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Personale). - 1. Per consentire la continuita' nel funzionamento dell'organismo pagatore, a decorrere dal 16 ottobre 2000, il personale appartenente ai ruoli dell'AIMA in servizio alla predetta data e' inquadrato nei ruoli dell'Agenzia, secondo la tabella di corrispondenza allegata al regolamento del personale di cui all'articolo 10, comma 3; e' fatta salva la facolta' del personale stesso, da esercitarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione della predetta tabella, di essere trasferito a domanda presso altre amministrazioni, con le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'Agenzia inquadra nel ruolo dei dirigenti dell'AGEA, con decorrenza 16 ottobre 2000, i dirigenti del ruolo unico delle Amministrazioni dello Stato in servizio presso l'AIMA alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, comma 3, nei limiti derivanti dalle esigenze organizzativo-funzionali previsti dal regolamento del personale di cui all'articolo 10, comma 3.
3. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Agenzia e' disciplinato ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. L'istituzione di fondi di previdenza e' disciplinata dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il personale dell'Agenzia, non piu' necessario al funzionamento dell'organismo pagatore a seguito del riconoscimento degli organismi pagatori di cui all'articolo 3, comma 3, e' trasferito dai ruoli dell'Agenzia alle regioni con le relative risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con le procedure di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. E' fatta salva comunque l'applicazione degli articoli 33 e 35 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. In sede di prima applicazione del presente decreto, e comunque entro i primi tre anni dal termine di cui all'articolo 2, comma 4-bis, l'Agenzia puo' conferire incarichi dingenziali, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, con contratti a tempo determinato rinnovabili per una sola volta, a persone di particolare e documentata qualificazione professionale, in numero non superiore a dieci unita'.
6. Ai dipendenti dell'Agenzia si applica il regime pensionistico e quello relativo all'indennita' di buonuscita previsto per il personale degli enti pubblici non economici. Il pagamento delle pensioni in atto, alle quali provvede direttamente l'AIMA, e' effettuato a partire dalla data 1o gennaio 2000 dall'INPDAP, al quale sono trasferite le partite di pensioni esistenti al 31 dicembre 1999. I predetti dipendenti possono comunque esercitare la facolta' di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita presso gli enti di provenienza, nonche' degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di inquadramento nei ruoli dell'Agenzia.".

Art. 8.

1. All'articolo 9 il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze per l'amministrazione e la gestione dell'Agenzia che non sono espressamente riservate ad altri organi. Esso e' composto dal presidente e da cinque membri, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il consiglio puo' delegare ad uno o piu' componenti funzioni specifiche.".

Art. 9.

1. All'articolo 10 il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il regolamento del personale e' deliberato dal consiglio di amministrazione e approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Il regolamento determina la dotazione organica dell'Agenzia nonche' la tabella di corrispondenza tra il personale dell'AIMA e il personale dell'Agenzia e prevede il rispetto, nelle nuove assunzioni, delle disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".

2. All'articolo 10 il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. La struttura dell'Agenzia e la modalita' della gestione sono adeguate alle esigenze derivanti dalla qualifica di organismo di coordinamento nonche', fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 4, da quella di organismo pagatore, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 729/70 del Consiglio del 21 aprile 1970, (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, (CE) n. 896/97 della Commissione del 20 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni. La struttura medesima si articola in aree funzionali omogenee e centri di imputazione di responsabilita'. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Agenzia definiscono d'intesa tra loro i compiti e i rapporti tra le strutture rispettivamente deputate alla funzione di organismo di coordinamento. E' istituito, nell'ambito dell'Agenzia, un apposito comitato, composto di tre membri, nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore. Lo statuto dell'Agenzia prevede gli ulteriori strumenti per assicurare che le funzioni di organismo di coordinamento e quelle di organismo pagatore sono ricondotte a gestioni distinte e a contabilita' separate.".

Art. 10.

1. All'articolo 11 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. L'Agenzia e' dotata di un fondo di dotazione costituito dai beni mobili e immobili strumentali alla sua attivita'. I beni materiali e immateriali della soppressa AIMA sono trasferiti all'Agenzia con effetto dalla data di cui all'articolo 2, comma 4-bis.".

Art. 11.

1. All'articolo 12 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Fino alla data di subentro dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-bis, l'AIMA in liquidazione continua a provvedere alla erogazione degli aiuti comunitari relativi alle campagne in corso e a quelle precedenti e svolge i compiti di organismo di intervento nel mercato agricolo previsti dalla normativa comunitaria. I rapporti gia' in essere con le organizzazioni professionali agricole in relazione all'attivita' istituzionale delle stesse, in favore dei produttori agricoli aderenti, di informazione, divulgazione, raccolta dati ed elementi di fatto occorrenti anche per le operazioni di controllo previste dalla normativa comunitaria e nazionale e rispondenti all'interesse della collettivita', sono prorogati sino alla scadenza della campagna agraria in corso e comunque non oltre il 30 giugno 1999.".

2. All'articolo 12 i commi 3, 6, 7 e 8 sono soppressi.

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
"Art. 12-bis (Norme finali). - 1. Le disposizioni di legge e di regolamento non incompatibili con quelle recate dal presente decreto legislativo, relative all'AIMA, s'intendono riferite all'Agenzia.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, si applicano altresi' ai fondi assegnati all'Agenzia e destinati al pagamento di aiuti, premi e contributi comunitari.".

Art. 13.

1. L'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Certificazione). - 1. Gli organismi pagatori affidano la certificazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1663/95, con riferimento alle spese del Fondo europeo di orientamento e di garanzia in agricoltura (FEOGA), a societa' abilitate, non controllate dallo Stato, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.".