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Decreto Legislativo 19 luglio 2000, n. 221

"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in materia di riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2000



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative e correttive con uno o piu' decreti legislativi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 2000;

Vista la nota del 28 giugno 2000 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato ha concesso una proroga di venti giorni per l'espressione del parere da parte della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 16, della stessa legge n. 662 del 1996, in conseguenza della proroga del termine per l'adozione del predetto parere, anche il termine per l'esercizio della delega e' prorogato di venti giorni;

Acquisita la nota dell'11 luglio 2000 con la quale il presidente della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996, ha comunicato che la suddetta commissione non avrebbe reso il parere di competenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2000;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente.

1. Nell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ", ad eccezione del caso in cui le quote o azioni dei predetti organismi detenute da partecipanti soggetti alla vigilanza delle autorita' indicate dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, siano superiori al 50 per cento.".

Art. 2.
Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi.

1. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nel comma 3, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; tali proventi si considerano percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.".

2. All'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, come sostituito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nel comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; tali proventi si considerano percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.".

3. All'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, come sostituito dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nel comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; tali proventi si considerano percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.".

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.
Modifica all'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante le modalita' di determinazione delle plusvalenze.

1. All'articolo 82, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Le quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati sono rilevate dall'organo tecnico competente individuato con decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per la risoluzione di problemi di particolare difficolta' che insorgono nell'individuazione delle predette quotazioni, l'organo tecnico puo', senza oneri, avvalersi delle competenze delle amministrazioni e degli organismi di categoria degli intermediari finanziari professionali individuati appositamente dal Ministro delle finanze con il medesimo decreto. Con lo stesso o con separato decreto sono stabiliti gli elementi di rettifica da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze, dei differenziali positivi e dei proventi o delle minusvalenze ed oneri realizzati a decorrere dalla data fissata nel medesimo decreto, che in ogni caso non puo' essere anteriore a novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.".