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Decreto Legislativo 28 febbraio 2001, n. 53

"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2001 - Supplemento Ordinario n. 53



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;

Visto l'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, recante delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato;

Visto l'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare i commi 9 e 11;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;

Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;

Ritenuto di non poter accogliere la condizione espressa al punto 1 del parere reso dalla competente Commissione della Camera dei Deputati, per esigenze di allineamento con la posizione del corrispondente personale delle altre Forze di polizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

CAPO I
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 197

Art. 1

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. l97, sono appostate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
4-bis. L'articolo 6 del decreto del Presidente Della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, costituito dai seguenti:

"Art. 6 (Nomina ad agente)
1. L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici; che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento relative all'immissione nel ruolo degli agenti della Polizia di Stato del personale assunto ai sensi dada legge 8 luglio 1980, n. 343, dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,e dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78. Le specializzazioni conseguite nella forza armata di provenienza sono riconosciute valide, purche' previste nell'ordinamento della Polizia di Stato. I posti che non vengono coperti con i reclutamenti previsti dal presente comma sono attribuita agli altri aspiranti al reclutamento di cui ai commi precedenti.
4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi agenti di polizia.
5. Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.
7. Con regolamento Ministro dell'interno, da emanare ai sensi articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria finale.

Art. 6-bis (Corsi di formazione per allievi agenti)
1. Gli allievi agenti di polizia frequentano un corso della durata di dodici mesi di cui nove mesi di formazione presso le scuole per agenti e tre mesi di applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato.
2. Durante il corso di cui al comma 1, i frequentatori non possono essere impiegati in servizi operativi di istituto, salvo quelli previsti dal relativo piano di studi e salvo che sussistano eccezionali esigenze di ordine pubblico. Gli allievi agenti durante il periodo di formazione sono sottoposti a selezione attitudine per l'assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. Al termine dello stesso il direttore della scuola, sentito il comitato direttivo, esprime il giudizio di idoneita' al servizio di polizia nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova e avviati all'espletamento di periodo di applicazione pratica.
3. L'applicazione pratica e' svolta con le modalita' previste dal regolamento di cui al comma 6. Al termine della stessa gli agenti in prova conseguiranno la nomina ad agente di polizia, sulla base di una relazione del funzionario responsabile del reparto o del funzionario dirigente dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del periodo di fondazione di cui al comma 2.
4. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o reparto cui sono applicati.
5. Gli agenti in prova durante il periodo di applicazione pratica hanno la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dei periodi di fondazione e di applicazione pratica, nonche' i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita'.

Art. 6-ter. (Dimissioni dai corsi)
1. Sono dimessi dal corso:
a) gli allievi che non superino l'esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione;
b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia;
c) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso;
d) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero novanta giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso, in quest'ultimo caso gli allievi e gli agenti in prova, dopo la riacquistata idoneita' fisico-psichica, sono ammessi, rispettivamente, a partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, gli agenti in prova e gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternita', sono ammessi a ripetere il periodo di applicazione pratica e a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri;
e) gli agenti in prova che non superano il periodo di applicazione pratica di cui all'articolo 6-bis, comma 4.
2. Gli allievi e gli agenti in prova inquadrati nei gruppi sportivi della "Polizia di Stato-Fiamme Oro" e riconosciuti atleti di interesse nazionale od olimpico dalle rispettive federazioni o dal CONI potranno eventualmente essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui al comma 1, lettera d), su specifica e motivata richiesta da parte dei succitati organi sportivi.
3. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola.
5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.

Art. 6-quater (Addestramento e corsi di specializzazione e di aggiornamento per agenti)
1. Conseguita la nomina in ruolo, gli agenti di polizia, sulla base della selezione di cui all'articolo 6-bis e di uno specifico rapporto sulle qualita' professionali, redatto dal funzionario responsabile del reparto o dal funzionario dirigente dell'ufficio presso cui hanno compiuto il periodo di applicazione pratica, possono essere destinati alle specialita' o ai servizi che richiedono particolare qualificazione. A tal fine, essi frequentano corsi di specializzazione, la cui durata e' stabilita con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
2. Durante il periodo di frequenza dei corsi di specializzazione gli agenti non possono essere impiegati in attivita' diverse da quelle del servizio cui debbono essere destinati, se non per eccezionali esigenze di servizio e su disposizione del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. Ove cio' comporti l'interruzione del corso per un periodo complessivo superiore ad un quarto della sua durata, esso e' prorogato per un periodo pari alla durata della interruzione.
3. Entro il biennio dalla conclusione del corso previsto all'articolo 6-bis, gli agenti di polizia svolgono presso gli uffici o reparti in cui prestano servizio periodi di addestramento di durata complessiva non inferiore a tre mesi."

b) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
"8-bis. Dopo l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' inserito il seguente:
Art. 12-bis (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli assistenti capo)
1. Agli assistenti capo che abbiano murato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione piu' grave della deplorazione.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3."

Art. 2

1. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al terzo capoverso, l'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituito dal seguente:
"Art. 24-quater (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti).
1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato avviene:
a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati per tale concorso;
b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli ed esame scritto, consistente in risposte ad un questionario, articolato su domande tendenti ad accertare prevalentemente il grado di preparazione professionale, e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 e' ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono;
b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
4. Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione del concorso di cui al camma 1, lettera a) e vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso.
5. I posi rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b).
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami, nonche' le modalita' di svolgimento dei corsi di cui ai comma 1 e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.
7. I frequentatori che al tendine dei corsi di cui ai comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del Concorso di cui alla successiva lettera b).";

b) al quarto capoverso, i commi 1, 2 e 6 dell'articolo 24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono sostituiti dai seguenti:
"1. E' dimesso dai corsi di cui all'articolo 24-quater, il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera gli esami di fine corso;
c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di venti giorni, anche se non continuativi. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita' contratta durante il corso ovvero ad infermita' dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.
2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianita' ed e' restituito al servizio d'istituto.";

c) dopo il quarto capoverso, recante l'articolo 24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' inserito il seguente:
"24-quinquies. 1 (Emolumento pensionabile)
1. Ai vice sovrintendenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nei due anni precedenti, abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione piu' grave della deplorazione, e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3."

d) al quinto capoverso, all'articolo 24-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le parole "mediante scrutinio per merito comparativo" sono sostituite dalle seguenti: "mediante scrutinio per merito assoluto";

e) dopo il sesto capoverso e' aggiunto il seguente:
"Art. 24-octies (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai sovrintendenti capo)
1. Ai sovrintendenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" o nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Lo scatto aggiuntivo di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto per lo stesso livello retributivo, in caso di accesso ai ruoli superiori".

Art. 3

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, capoverso, all'articolo 27 di decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335:
1) al comma 1, lettera a), le parole "secondo le modalita' stabilite dagli articoli 52 e 53 della legge 1° aprile 1981, n. 121" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalita' stabilite dagli articoli 27-bis e 27-ter";
2) al comma 1, alla lettera b), le parole "del titolo di studio di cui all'articolo 52, primo comma della legge 1° aprile 1981, n. 121", sono sostituite dalle seguenti: "del titolo di studio di cui all'articolo 27-bis, comma 1, lettera d)";
3) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.".

b) al comma 5, dopo il primo capoverso, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 27-bis (Nomina a vice ispettore di polizia)
1. L'assunzione dei vice ispettori di polizia di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adattato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
2. Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescrivi requisiti ad eccezione del limite di eta'. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.
3. A perita di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
4 Al concorso non sono ammessi coloro che sono espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici che hanno riporto condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi vice ispettori.

Art. 27-ter (Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia)
1. Ottenuta la nomina, gli allievi vice ispettori di polizia frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di diciotto mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa.
2. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudine per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.
3. Gli allievi vice ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneita' al servizio di polizia quali vice ispettori e abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettori in prova. Il giudizio di idoneita' e' espresso dal direttore della scuola, sentito il comitato direttivo.
4. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.
5. Gli allievi vice ispettori durante i primi dodici mesi di corso non possono essere impiegati in servizio di polizia; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di vice ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi.
6. I vice ispettori in prova sono assegnati ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del corso.

Art. 27-quater (Dimissioni dal corso per la nomina a vice ispettore di polizia)
1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), gli allievi vice ispettori che:
a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia;
b) dichiarano di rinunciare al corso;
c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di novanta giorni anche non consecutivi ovvero di centoventi giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso o da infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, nel qual caso l'allievo e' ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita'.
2. Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre novanta giorni e' stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto di capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.
5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato.

Art. 27-quinquies (Emolumento pensionabile)
1. Ai vice ispettori che abbiano compiuto un anno di effettivo sevizio nella qualifica e che, nell'anno precedente, abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione piu' grave della deplorazione, e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retribuivo superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.";

c) dopo il comma 6 e inserito il seguente:
6-bis. Dopo l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' inserito il seguente:
"Art. 28-bis (Emolumento pensionabile)
1. Agli ispettori che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nei due anni precedenti, abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione piu' grave della deplorazione, e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3."

d) al comma 8, primo capoverso, all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le parole "mediante scrutinio per merito comparativo" sono sostituite dalle seguenti: "mediante scrutino per merito assoluto";

e) al comma 8, dopo il primo capoverso, e' inserito il seguente:
"Art. 31.1 (Clausola di salvaguardia economica per gli ispettori capo)
1. Agli ispettori capo che abbiano maturato dieci anni di permanenza nella qualifica, esclusi i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente, che abbiano riportato, nel triennio precedente, un giudizio non inferiore a "buono" e che non abbiano riportato, nel biennio precedente, una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione, e' attribuito, con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione del requisito temporale, il trattamento economico previsto per il personale della qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, il trattamento economico e' attribuito, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio l957, n. 3.
3. Il trattamento di cui al comma 1 e' riassorbito all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore."

f) al comma 8, dopo il secondo capoverso, recante l'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 31-ter (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblico sicurezza)
1. Agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica e attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel biennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 31-quater (Ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza "sostituto commissario")
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 31-ter, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, a conclusione della quale conseguono un ulteriore scatto aggiuntivo, assumendo, fermo restando la qualifica rivestita, anche la denominazione di "sostituto commissario".
2. E' escluso selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "ottimo" o che nel biennio procedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave del richiamo scritto.
3. per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal sevizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinate per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione di cui al comma 1, anche con effetti retroattivi, e' effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L'attribuzione dell'ulteriore scatto aggiuntivo decorre, anche con effetto retroattivo, rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni anno.
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, la composizione della commissione esaminatrice, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalita' di formazione della graduatoria finale sono determinati con decreto del Ministro dell'interno.
6. Agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza "sostituti commissari, possono essere attribuite, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 5, le funzioni di vice dirigente di Uffici o unita' organiche in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri funzionari del ruolo dei commissari o del ruolo direttivo speciale. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono individuati gli uffici nell'ambito dei quali possono essere affidate le funzioni predette, nonche' ulteriori funzioni di particolare rilevanza ma quelle di cui al medesimo articolo 26, comma 5.

Art. 31-quinquies (Riassorbimento degli scatti aggiuntivi)
1. Gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 31-ter e 31-quater sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.".

Art. 4

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, sono appostate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Il primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituito dal seguente:
"Al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nonche' al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, limitatamente al trasferimento in altre amministrazioni dello Stato, salvo quanto diversamente stabilito dal presente decreto legislativo.";

b) il comma 6, recante modifiche al primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituito dal seguente:
"6. L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
Art. 5. (Nomina ad operatore tecnico).
1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici avviene mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi interni per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato e siano in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo.
2. L'idoneita' fisica, psichica e attitudinale servizio dei candidati e' accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. I vincitori del concorso sono nominati allievi operatori tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di quattro mesi, finalizzato all'inserimento dei candidati in ciascuno dei settori tecnici di cui all'articolo 1, secondo le esigenze dell'Amministrazione.
4. Possono essere inoltre nominati allievi operatori tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.
6. Gli allievi operatori tecnici che abbiano superato gli esami di fine corso e abbiano ottenuto il giudizio di idoneita' sono nominati operatori tecnici in prova, secondo l'ordine di graduatoria. Superato il periodo di prova, vengono nominati operatori tecnici.
7. Si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
8. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria finale."

c) dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente:
"10-bis. Dopo l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' inserito il seguente:
Art. 11-bis (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai collaboratori tecnici capo)
1. Ai collaboratori tecnici capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel biennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" o che nell'ultimo biennio abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.".

Art. 5

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al terzo capoverso i commi 1 e 2, dell'articolo 20-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono sostituiti dai seguenti:
"1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si consegue:
a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun profilo professionale, mediante concorso interno per titoli e superamento di una prova pratica a carattere professionale, anche mediante un questionario a risposta multipla, tendente ad accertare il grado di preparazione tecnico professionale, e successivo corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui concorrono, in possesso dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attivita' propria del profilo professionale per il quale si concorre, che abbiano compiuto alla stessa data quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. Il trenta per cento dei posti e' riservato al personale con qualifica di collaboratore tecnico capo;
b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esame scritto al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di un diploma di istruzione professionale almeno triennale conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato, ovvero, ove non sia previsto il suddetto diploma, di un diploma o di un attestato di qualifica rilasciato dalle regioni al termine di corsi di durata almeno triennale nell'ambito della formazione professionale, nonche' dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attivita' propria del profilo professionale per il quale si concorre. L'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati e' accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il dieci per cento dei posti disponibili e' riservato, con esclusione del limite di eta', al personale del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge. La commissione giudicatrice del concorso viene integrata da esperti delle materie attinenti alle mansioni tecniche che il personale dovra' svolgere. I vincitori di concorso sono nominati allievi vice revisori tecnici con il trattamento economico di cui all'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e destinati a frequentare un corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a sei mesi. Al termine del corso gli allievi che abbiano superato le prove teorico-pratiche conclusive e ottenuto il giudizio di idoneita' sono nominati vice revisori tecnici in prova.
2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso, comprese le eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso";

b) al terzo capoverso, dopo il comma 5 dell'articolo 20-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' aggiunto il seguente:
"5-bis. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), conseguono la nomina a vice revisore con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.";

c) al quarto capoverso, al comma 1 dell'articolo 20-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, le parole "Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o a malattia contratta per motivi di servizio," sono sostituite dalle seguenti: "Nell'ipotesi di assenza determinata da infermita' contratta durante il corso ovvero da infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato";

d) al quarto capoverso, il comma 6 dell'articolo 20-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituito dal seguente:
"6. I frequentatori provenienti dagli operatori e collaboratori tecnici che non superano il corso permangono nella qualifica rivestita nel suddetto ruolo senza detrazione di anzianita' e sono restituiti al servizio.";

e) dopo il quarto capoverso e' inserito il seguente:
"Art. 20-quinquies. l (Emolumento pensionabile)
1. Ai vice revisori che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nei due anni precedenti, abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione piu' grave della deplorazione, e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.";

f) al quinto capoverso, all'articolo 20-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, le parole "mediante scrutinio per merito comparativo" sono sostituite dalle seguenti: "mediante scrutinio per merito assoluto".

g) dopo il sesto capoverso, recante l'articolo 20-septies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' aggiunto il seguente:
"Art. 20-octies (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai revisori tecnici capo)
1. Ai revisori tecnici capo che abbiano murato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Lo scatto aggiuntivo di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto nello stesso livello retributivo, in caso di accesso ai ruoli superiori.".

Art. 6

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio l995, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, primo capoverso, i commi 1 e 2, dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Al concorso pubblico di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di specifico titolo di studio d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, nonche', ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione, tutti attinenti all'esercizio dell'attivita' inerente al profilo professionale per il quale si concorre. L'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati e' accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Gli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici, possono partecipare al concorso, con riserva di un sesto dei posti purche' in possesso del titolo di studio e dell'eventuale diploma o attestato di abilitazione professionale di cui al comma 1.";

b) al comma 6, primo capoverso, al comma 8 dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, le parole "un corso della durata di almeno dodici mesi" sono sostitute dalle seguenti: "un corso della durata di almeno sei mesi";

c) al comma 6, primo capoverso, i commi 9 e 10 dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono sostituiti dai seguenti:
"9. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso, comprese le eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di svolgimento dei corsi, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine corso.
10. I frequentatori che abbiano superato gli esami teorico-pratico di fine corso e ottenuto il giudizio di idoneita' sono nominati vice periti tecnici in prova secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale. Tale graduatoria e' formata con le modalita' previste per la graduatoria del concorso.";

d) al comma 6, secondo capoverso, all'articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, i commi 1, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il concorso interno per titoli di servizio ed esami di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), consiste in una prova scritta teorico-pratica e in un colloquio tendenti ad accertare il grado di preparazione tecnico professionale ed e' riservato al personale del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni ed a quello del ruolo dei revisori tecnici proveniente da profili professionali omogenei a quello per il quale concorre, in possesso alla data del bando che indice il concorso dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attivita' propria del profilo professionale per il quale si concorre, di un'anzianita' di servizio non inferiore a tre anni, dello specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado e che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a "buono". Il trenta per cento dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici".
"4. I vincitori del concorso devono frequentare un corso di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore a sei mesi, conservando la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso.".
"5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso, tenendo conto della specificita' delle funzioni inerenti ai vari profili professionali per i quali e' indetto il concorso.".
" 6. Coloro che abbiano superato gli esami finali del corso sono nominati vice periti tecnici secondo l'ordine di graduatorie dell'esame finale, formata con le modalita' previste per la graduatoria del concorso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.";

e) al comma 6, terzo capoverso, all'articolo 25-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, le parole "Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio", sono sostituite dalle seguenti: "Nell'ipotesi di assenza determinata da infermita' contratta durante il corso ovvero da infermita' dipendente da causa di servizio";

f) al comma 6, dopo il terzo capoverso, e' aggiunto il seguente:
"Art. 25-quinquies (Emolumento pensionabile)
1. Ai vice periti tecnici che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica e che, nell'anno precedente, abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione piu' grave della deplorazione, e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito dello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo l990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute degli artigli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.";

g) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
8-bis. Dopo l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' inserito il seguente:
"Art. 28-bis (Emolumento pensionabile)
1. Ai periti tecnici che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nei due anni precedenti, abbiano riportato un Giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione piu' grave delle deplorazione, e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio l957, n.3.".

h) Il comma 10 e' sostituito dal seguente:
10. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituito dai seguenti:
"Art. 31 (Promozione a perito tecnico capo)
1. La promozione alla qualifica di perito tecnico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di perito tecnico che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

Art. 31.1 (Clausola di salvaguardia economica per i periti tecnici capo)
1. Ai periti capo che abbiano maturato almeno dieci anni di permanenza nella qualifica, esclusi i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente, che abbiano riportato, nel triennio precedente, un giudizio non inferiore a "buono" e che non abbiano riportato, nel biennio precedente, una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione, e' attribuito, con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione del requisito temporale, il trattamento economico previsto per il personale della qualifica di perito tecnico superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, il trattamento economico e' attribuito, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3. Il trattamento di cui al comma 1 e' riassorbito all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.".

i) al comma 11:
1) l'alinea e sostituita dalla seguente: "Dopo l'articolo 31.1 sono inseriti i seguenti";
2) dopo il secondo capoverso, recante l'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 31-quater (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai periti tecnici superiori)
1. Ai periti tecnici superiori che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito un ulteriore scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio procedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, topo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 31-quinquies (Perito tecnico superiore "sostituto direttore tecnico")
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i periti tecnici superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 31-quater, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli a conclusione della quale conseguono un ulteriore scatto aggiuntivo, assumendo, fermo restando la qualifica rivestita, anche la denominazione di "sostituto direttore tecnico".
2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "ottimo" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave del richiamo scritto.
3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione di cui al comma 1, anche con effetti retroattivi, e' effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L'attribuzione dell'ulteriore scatto aggiuntivo decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni anno.
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili la composizione della commissione esaminatrice, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalita' di formazione della graduatoria finale, sono determinati con decreto del Ministro dell'interno.
6. Ai periti tecnici superiori "sostituti direttori tecnici possono essere affidate, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 5, le funzioni di vice dirigente di uffici o unita' organiche in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri funzionari del ruolo dei direttori tecnici o del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono individuati gli uffici nell'ambito dei quali possono essere affidate le funzioni predette, nonche' ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo articolo 24, comma 5.

Art. 31-sexies (Riassorbimento degli scatti aggiuntivi)
1. Gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 31-quater e 31-quinquies sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.".

Art. 7

1. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, e' sostituito dal seguente:
"1. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile l982, n. 337, come sostituita dalla tabella 4 allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' sostituita, nelle parti relative ai ruoli degli operatori e dei collaboratori tecnici, dei revisori tecnici dei periti tecnici, dalla tabella 2 allegata al presente decreto.".

Art. 8

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono inseriti i seguenti:
1-bis. All'articolo 3, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. In caso di manifestazioni culturali, promozionali o a scopo di beneficenza le spese di cui ai commi precedenti possono essere a carico dell'Amministrazione. Nel caso di attivita' musicali svolte in convenzione con associazioni culturali o altri enti pubblici o privati, nazionali e stranieri che svolgono attivita' musicale o teatrale, le convenzioni stesse possono stabilire modalita' di reciproca collaborazione e utilita' diverse dal pagamento delle spese di cui ai commi precedenti, quali ad esempio l'uso, anche per le attivita' di prova, delle strutture o degli strumenti dell'associazione o ente.".
1-ter. All'articolo 3, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"8. Per manifestazioni culturali di particolare rilievo, anche nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 5, puo' essere previsto, in via sperimentale e previa autorizzazione della Direzione centrale per gli affari generali del Dipartimento della pubblica sicurezza, l'impiego di specifici gruppi strumentali della Banda o l'esecuzione di pezzi diretti da maestri di fama internazionale.".
1-quater. All'articolo 6, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Per esigenze addestrative e per manifestazioni artistiche di particolare rilievo, e' consentito, in via sperimentale, l'impiego dei maestri componenti della Banda nell'esecuzione di parti strumentali diverse da quelle indicate nelle predette tabelle.";

b) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
9-bis. Dopo l'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono inseriti i seguenti:
"Art. 15-ter (Emolumento pensionabile)
1. Agli orchestrali periti tecnici che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, che nei due anni precedenti abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione piu' grave della deplorazione, e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15-quater (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli orchestrali periti tecnici superiori)
1. Agli orchestrali periti tecnici superiori che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione piu' grave della deplorazione.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione di uno scatto aggiuntivo, avviene anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15-quinquies (Orchestrale perito tecnico superiore di "primo livello")
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli orchestrali periti tecnici superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 15-quater, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli a conclusione della quale conseguono un ulteriore scatto aggiuntivo, assumendo, fermo restando la qualifica rivestita, anche la denominazione di "primo livello".
2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "ottimo" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione piu' grave del richiamo scritto.
3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, inviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo l990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione di cui al comma 1, anche con effetti retroattivi, e' effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L'attribuzione dell'ulteriore scatto aggiuntivo decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni anno.
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, la composizione della commissione esaminatrice, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalita' di formazione della graduatoria finale sono determinati con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 15-sexies (Riassorbimento degli scatti aggiuntivi)
1. Gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 15-quater e 15-quinquies sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.".

Art. 9

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Le modalita' di promozione alla qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), si applicano anche, per contingenti di quaranta posti l'anno e per quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine della promozione dei periti tecnici capo alla qualifica di perito tecnico superiore, osservando le disposizioni dei commi 2 e 3 dello stesso articolo. Gli effetti giuridici ed economici delle promozioni decorrono dalla data in cui hanno avuto decorrenza le corrispondenti promozioni alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, disposte in base alle procedure di selezione previste dal citato articolo 14, comma 1, lettera b). Le predette selezioni sono espletate con un'unica procedura".

Art. 10

1. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, sono inseriti i seguenti:
"Art. 18-bis - 1. Per il primo concorso interno indetto successivamente al 1° settembre 1995, la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si consegue, in ciascun profilo professionale, mediante concorso per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a dodici mesi.
2. La nomina a vice revisore tecnico, di cui al comma 1, avviene con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata maturata l'anzianita' minima di effettiva servizio prevista per la partecipazione al concorso, purche' alla stessa data risulti l'appartenenza al ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici, sulla base dell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.
3. Per il personale che proviene dal ruolo degli agenti e assistenti e risulta inquadrato nel ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici in data successiva al compimento di quattro anni di anzianita' nel ruolo di provenienza, la nomina, ai soli fini giuridici, decorre dalla data di inquadramento, mentre ai fini economici decorre dal giorno successivo alla data di conclusione del corso.
4. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai concorsi interni indetti con riferimento ai posti disponibili fino al 31 dicembre 2001.
5. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

Art. 18-ter 1. Per il primo concorso interno indetto successivamente al 1° settembre 1995, la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici si consegue, in ciascun profilo professionale, mediante concorso per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, e superamento di un successivo corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a dodici mesi.
2. La nomina a vice perito tecnico, di cui al comma 1, avviene con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata maturata l'anzianita' minima di effettivo servizio prevista per la partecipazione al concorso, purche' alla stessa data risulti l'appartenenza al ruolo dei revisori tecnici, sulla base dell'ordine determinato dalla graduatoria dell'esame finale del corso, e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.
3. Per il personale che proviene dal ruolo dei sovrintendenti e risulta inquadrato nel ruolo dei revisori tecnici in data successiva al compimento di tre anni di anzianita' nel ruolo di provenienza, la nomina, ai soli fini giuridici, decorre dalla data di inquadramento, mentre ai fini economici decorre dal giorno successivo alla data di conclusione del corso.
4. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai concorsi interni indetti con riferimento ai posti disponibili fino al 31 dicembre 2001.
5. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.".

Art. 11

1. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, e inserito il seguente:

"Art. 20-bis (Disposizioni applicabili al personale della Polizia di Stato)
1. L'articolo 2, comma 10, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e applicabile, con decorrenza 1° settembre 1995, nei confronti del personale della Polizia di Stato che, alla data di entrata in vigore della predetta disposizione, abbia rivestito qualifiche equiparate a quelle per le quali e' stato concesso il beneficio ivi previsto. A tal fine, le attribuzioni economiche saranno determinate con i medesimi criteri previsti dallo stesso articolo e non potranno essere cumulate con analogo beneficio concesso per lo stesso titolo, ne' con l'emolumento di cui l'articolo 2, comma 22-bis, del predetto decreto-legge.".

CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12

1. Nella prima applicazione del presente decreto, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2000 al 31 dicembre 2004, le aliquote di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti sono fissate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificato dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del presente decreto, nel settanta per cento per il concorso di cui al medesimo articolo 24-quater, comma 1, lettera a), e nel trenta per cento per quello di cui alla successiva lettera b).

2. I concorsi di cui al comma 1 sono indetti annualmente per tutti i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno. Per i concorsi da espletarsi per i posti disponibili al 31 dicembre 2000, l'Amministrazione e' autorizzata ad articolare i corsi di formazione secondo la ricettivita' degli istituti di istruzione, tenendo conto del numero degli ammessi ai corsi medesimi, fatta salva la decorrenza a tutti gli effetti della nomina a vice sovrintendente dalla data di conclusione del primo corso di fondazione relativo al concorso per titoli.

3. Ai fini dell'espletamento del concorso per titoli di cui all'articolo 24-quater, lettera a), indicato nel comma 1, relativamente ai posti disponibili al 31 dicembre 2000, e' ammesso a partecipare al concorso medesimo il personale con la qualifica di assistente capo, secondo l'ordine di anzianita' nella qualifica alla stessa data, in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso, aumentato del trenta per cento.

4. Per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24-quater e 24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto.

Art. 13

1. Nella prima applicazione del presente decreto, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2004, le aliquote e modalita' di accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori sono determinate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e alla riserva del sesto dei posti ivi indicata, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del presente decreto, come segue:
a) nel limite del trentacinque per cento dei posti disponibili mediante pubblico concorso, secondo le modalita' stabilite dagli articoli 27, comma 1, lettera a), 27-bis e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall'articolo 3,comma 1, lettera a), del presente decreto;
b) nel limite del sessantacinque per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio e superamento di una prova scritta e di un colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a "buono", sulla base delle seguenti aliquote:
1) trentacinque per cento riservato al personale vincitore dei concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti indetti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;
2) quindici per cento riservato agli altri appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio;
3) quindici per cento riservato al personale che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni e del titolo di studio prescritto.

2. Per quanto non previsto dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27, 27-bis, 27-ter e 27-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall'articolo 3, comma 1, del presente decreto.

Art. 14

1. I ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici di cui agli articoli 15 e 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 sono soppressi.

2. Il personale dei predetti ruoli e' inquadrato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, rispettivamente, nella qualifica di ispettore capo del ruolo degli ispettori di cui l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ed in quella di perito tecnico capo del ruolo dei periti tecnici di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, collocandosi in ruolo, secondo l'ordine acquisito in quello di provenienza dopo l'ultimo degli ispettori capo e dei periti tecnici capo che al 31 agosto 1995 appartenevano al ruolo degli ispettori e dei periti tecnici.

3. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2, conserva l'anzianita' maturata nel ruolo ad esaurimento ai fini della partecipazione allo scrutinio di cui all'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e all'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

4. Al personale inquadrato ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, relativamente alla nomina alle qualifiche di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore il giorno precedente alla cessazione dal servizio.

Art. 15

1. All'articolo 47 della legge 1° aprile l981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"L'assunzione degli agenti di polizia avviene con le modalita' stabilite dall'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia";
b) i commi dal secondo all'ottavo ed il comma tredicesimo sono abrogati;
c) al nono comma le parole "con la qualifica di agente di polizia ausiliario" sono sostituite dalle seguenti: "con la qualifica di agente ausiliario trattenuto";
d) al comma decimo, le parole "del corso di cui all'articolo 48, comma secondo, durante il quale e' sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione ai servizi che richiedono particolare qualificazione" sono sostituite dalle seguenti: "di un corso della durata di sei mesi durante il quale e' sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione ai servizi che richiedono particolare qualificazione. Durante la frequenza del predetto corso il personale conserva la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza. Le modalita' di svolgimento del corso sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 6-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-ter del medesimo decreto n. 335 del 1982.".

2. Gli articoli 48, 49, 50 e il comma ottavo dell'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono abrogati. Conseguentemente all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al primo comma, le parole "di cui all'articolo 48 della legge 1° aprile 1981, n. 121," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 6-bis,".

3. Gli articoli 52, 53 e 54 della legge 1° aprile 1981, n. 121 sono abrogati. Conseguentemente, all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al primo comma, le parole "oltre al periodo di frequenza del corso di cui all'articolo 53 della legge 1° aprile 1981, n. 121" sono sostituite dalle seguenti: "oltre al periodo di frequenza del corso di cui all'articolo 27-ter".

4. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla legge 31 marzo 2000, n. 18, le modalita' per il reclutamento degli atleti nei gruppi sportivi della "Polizia di Stato-Fiamme Oro" limitatamente alle discipline sportive ivi praticate ed agli aspiranti riconosciuti come atleti di interesse nazionale od olimpico dalle rispettive federazioni o dal CONI, sono stabilite nel relativo bando, secondo le determinazioni del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, il personale della banda musicale della Polizia di Stato, riconosciuto parzialmente inidoneo ai compiti di esecuzione musicale, puo' essere destinato, d'ufficio o a domanda, con provvedimento del capo della polizia-direttore generale di pubblica sicurezza, alle attivita' di supporto della banda musicale o di altri uffici dell'amministrazione ovvero impiegato per le esigenze del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza. Qualora sia utilizzato per esigenze diverse da quelle di esecuzione musicale, il posto resosi disponibile puo' essere messo a concorso. Contestualmente sono resi indisponibili i posti corrispondenti in altri ruoli della polizia di Stato.

6. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 6, commi 1, lettera c) e 7, dall'articolo 6-bis, comma 6, dall'articolo 24-quater, comma 6, dall'articolo 27-bis, comma 1, lettera c) e dall'articolo 27-ter, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall'articolo 1, comma 1, lettera a), dall'articolo 2, comma 1, lettera a) e dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del presente decreto, e di quelli previsti dall'articolo 5, commi 2 e 8, dall'articolo 2-quater, commi 1, lettera b) e 2, dall'articolo 25-bis, commi 1 e 9 e dell'articolo 25-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificati dall'articolo 4, comma 1, lettera b), dall'articolo 5, comma 1, lettera a) e dall'articolo 6, comma 1, lettera a), c) e d) del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

7. Le disposizioni di cui agli articoli 24-sexies e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e agli articoli 20-sexies e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificati dagli articoli 2, comma 1, lettera d), 3, comma 1, lettera d), 5, comma 1, lettera f) e 6, comma 1, lettera h), del presente decreto, si applicano anche alle promozioni ancora da conferire alla data di entrata in vigore del presente decreto. 8. Le disposizioni dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 e dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono abrogate.

Art. 16

1. Agli assistenti capo e ai sovrintendenti capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo di cui agli articoli 12-bis e 24-octies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' attribuito con le seguenti modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

2. Si osservano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 12-bis e 2, 3 e 4 dell'articolo 24-octies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

3. Il personale di cui al comma 1 che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risulta in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 12-bis, commi 2 e 3 e 24-octies, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, lo scatto aggiuntivo di cui al presente articolo e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti.

Art. 17

1. Ai vice sovrintendenti e agli ispettori, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile, rispettivamente previsto dagli articoli 24-quinquies.1 e 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' attribuito con le seguenti modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia gia' murato tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza alla data in cui matura tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

2. Si osservano le disposizioni di cui ai predetti articoli 24-quinquies e 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

Art. 18

1. Ai vice ispettori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile di cui all'articolo 27-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' attribuito con le seguenti modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato un anno di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura un anno di effettivo servizio nella qualifica.

2. Si osservano le disposizioni di cui al predetto articolo 27-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

Art. 19

1. Agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, inquadrati in tale qualifica ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti, con la medesima decorrenza, gli scatti aggiuntivi previsti dagli articoli 31-ter e 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I medesimi assumono, con la stessa decorrenza, la denominazione anche di "sostituto commissario".

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, che hanno conseguito o conseguono tale qualifica con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, in servizio alla stessa data, lo scatto aggiuntivo di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' attribuito con la medesima decorrenza.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2002 al 2007, il periodo di permanenza nella qualifica utile ai fini dell'attribuzione dello scatto aggiuntivo e' fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 1, 2, 3, 4, 5 e 6 anni.

4. Il personale di cui al comma 2 consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo ed assume anche la denominazione di "sostituto commissario" di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dalla data in cui matura 1'anzianita' di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, ovvero, di sette anni se ha superato la prima selezione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197.

5. Per gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3 degli articoli 31-ter e 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, gli scatti aggiuntivi e la denominazione di "sostituto commissario" di cui al comma 1 e lo scatto aggiuntivo di cui al comma 2 del presente articolo, sono riconosciuti con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Per il medesimo personale il periodo minimo di permanenza nella qualifica, previsto dal comma 4, e' aumentato di un periodo corrispondente a quello occorrente per maturare i requisiti previsti dallo stesso comma.

6. Si osservano le disposizioni relative alle condizioni soggettive per l'attribuzione dei predetti benefici, di cui ai commi 2 e 3 degli articoli 31-ter e 31-quater, nonche' quelle di cui all'articolo 31-quinquies del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

Art. 20

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 16 a 19, si applicano anche al personale che riveste una qualifica corrispondente dei ruoli tecnici e dei ruoli del personale della banda musicale della Polizia di Stato, nei limiti dei rispettivi ordinamenti.

Art. 21

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'emolumento di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, fermo restando le condizioni previste dalla medesima norma, e' corrisposto agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche equiparate, in misura annua lorda pari alla differenza tra il livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore.

Art. 22

1. I trattamenti economici del postale non dirigente e non direttivo della Polizia di Stato, come determinati dalla tabella allegata all'articolo 43-bis della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono ulteriormente determinati dalla tabella A, allegata al presente decreto.

Art. 23

1. La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto e' valutata in lire 17.984 milioni per l'anno 2001, in lire 20.317 milioni per l'anno 2002, in lire 22.605 milioni per l'anno 2003, in lire 22.616 milioni per l'anno 2004, in lire 24.053 per l'anno 2005 e in lire 26.314 a partire dall'anno 2006. Alla relativa spesa si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA 2
(richiamata dall'articolo 7)


        RUOLO DEGLI OPERATORI E DEI COLLABORATORI TECNICI

    

    

    Operatore Tecnico

    Operatore Tecnico Scelto

    Collaboratore Tecnico                 n 4.000 (a)

    Collaboratore Tecnico Capo

    

                         RUOLO DEI REVISORI TECNICI

    

    

    Vice Revisore Tecnico

    Revisore Tecnico                      n. 3.400 (b)

    Revisore Tecnico Capo

    

                          RUOLO DEI PERITI TECNICI

    

    

    Vice Perito Tecnico

    Perito Tecnico                        n. 1.109 (c)

    Perito Tecnico Capo

    Perito Tecnico Superiore n. 350 (d)

           

(a) La dotazione organica del ruolo dagli operatori e dei collaboratori tecnici e' ridotta di 2.308 unita' rispetto alle originarie 6.308 unita', per compensare l'aumento delle dotazioni organiche dei seguenti ruoli:
- 1.000 unita' nel ruolo dei revisori tecnici;
- 959 unita nel ruolo dei periti tecnici.
(b) Aumento di 1.000 unita' rispetto alla originaria dotazione organica di 2.400 unita'.
(c) Aumento di 729 unita' rispetto alla originaria dotazione organica di 380 unita'.
(d) Aumento di 230 unita' rispetto alla originaria dotazione di 120 unita'.

Della nuova dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici, 167 unita' sono rese indisponibili per l'istituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici.

TABELLA A
(richiamata dall'articolo 22)

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE E NON DIRETTIVO
DELLA POLIZIA DI STATO E DI QUELLO DEI RUOLI CORRISPONDENTI DELLE
ALTRE FORZE DI POLIZIA


        

    ===================================================================

    Ruolo Ispettori                   Livelli    Scatti        Scatti

                                               gerarchici    aggiuntivi

    ===================================================================

    Ispettore superiore S.UPS -

    - "sostituto commissario"         VII-bis      0              2*

    Ispettore superiore S.UPS         VII-bis      0              1**

    Ispettore superiore S.UPS         VII-bis      0

    Ispettore capo                    VII          0

    Ispettore                         VI-bis       1

    V. Ispettore                      VI           2

    

    Ruolo Sovrintendenti

    

    Sovrintendente capo               VI-bis       0              1***

    Sovrintendente capo               VI-bis       0

    Sovrintendente                    VI           1

    Vice Sovrintendente               VI           0

    

    Ruolo degli Agenti e Assistenti

    

    Assistente capo                   V            3              1****

    Assistente capo                   V            3

    Assistente                        V            2

    Agente scelto                     V            1

    Agente                            V            0

        

* Articolo 31-quater del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.
** Articolo 31-ter del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.
*** Articolo 24-octies del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.
**** Articolo 12-bis del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.

(1) Lo scatto gerarchico o aggiuntivo e' pari al 2,50% dello stipendio in godimento (importo iniziale del livello e la retribuzione individuale di anzianita' comprensiva, quest'ultima, degli scatti gerarchici attribuiti, eventualmente, nel precedente livello retribuivo).
Nei casi di passaggio dal V ai livelli retribuiti VI e VI-bis, nella RIA confluisce un solo scatto gerarchico o aggiuntivo, qualora risulti attribuito.
Gli scatti aggiuntivi ove previsti non costituiscono presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici.