Legge 5 marzo 2001, n. 57
Disposizioni della legge | Deleghe | Decreti legislativi emanati |
---|---|---|
art. 7, co. 1 | il Governo è delegato ad emanare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 2 agosto 2001) uno o più D.Lgs. per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura | D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 226 "Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" |
D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" |
||
D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" |
||
art. 24, co. 1 | il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2002 (1) un D.Lgs. per il completamento della rete interportuale nazionale | |
art. 24, co. 4 | il Governo è delegato ad emanare, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 4 aprile 2003) disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. emanato ai sensi del comma 1 |
(1) Il termine originario di 1 anno dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 4 aprile 2002) per l'emanazione del D.Lgs. è stato sostituito, una volta scaduto, con quello del 31 dicembre 2002 dall'art. 37, co. 1, della L. 1 agosto 2002, n. 166 (collegato infrastrutture). Il co. 2 dello stesso art. 37 ha inoltre sostituito il principio direttivo contenuto nella lett. e) dell'art. 24, co. 1, della L. 57 del 2001.