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Decreto Legislativo 28 febbraio 2001, n. 82

"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2001 - Supplemento Ordinario n. 63



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'articolo 3;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 9, commi 1 e 2, recante delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sul riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'articolo 50, comma 9;

Acquisito il parere del Consiglio Superiore delle Forze armate;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;

Sentite le rappresentanze del personale;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Ritenuto di poter accogliere le condizioni contenute in tali pareri solo per la parte compatibile con le risorse finanziarie destinate nell'ambito del richiamato articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, delle finanze, della giustizia, delle politiche agricole e forestali, dei trasporti e della navigazione e per la funzione pubblica;

E M A N A
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196)

1. Al comma 2, lettere a), b) e c) dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995. n. 196, ed ovunque ricorra nel medesimo decreto legislativo, la parola "aiutante" e' sostituita con le parole "primo maresciallo".

Art. 2
(Aggiunta dell'art. 4-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196)

1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' aggiunto il seguente:
"Art. 4-bis. (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti). 1. Fermo restando il livello funzionale assegnato, ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti che abbiano compiuto otto anni di permanenza nel grado e' attribuito uno scatto aggiuntivo. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica finale inferiore a "nella media" o abbia riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore".

Art. 3
(Aggiunta dell'art. 5-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196)

1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' aggiunto il seguente:
"Art. 5-bis. (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti). - 1. Fermo restando il livello funzionale assegnato, ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti che abbiano compiuto otto anni di permanenza nel grado e' attribuito uno scatto aggiuntivo. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica finale inferiore a "nella media" o abbia riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore.
2. Lo scatto aggiuntivo di cui al comma 1 e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto nello stesso livello retributivo in caso di accesso ai ruoli superiori".

Art. 4
(Aggiunta degli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196)

1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 6-bis. (Attribuzione ai primi marescialli di uno scatto aggiuntivo e della qualifica di "luogotenente"). 1. Fermo restando il livello funzionale assegnato, ai primi marescialli che abbiano compiuto sette anni di permanenza nel grado e' attribuito uno scatto aggiuntivo. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica finale inferiore a "nella media" o abbia riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore".
2. I primi marescialli, dopo che siano trascorsi sette anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al comma, 1, sono valutati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 35 della legge 10 maggio 1983, n 212. Agli stessi, se idonei, viene attribuita la qualifica di "luogotenente" secondo la graduatoria di merito a decorrere dal giorno successivo al compimento dell'ottavo anno dall'attribuzione del predetto scatto aggiuntivo. A tale attribuzione di qualifica consegue il conferimento di uno scatto aggiuntivo.
3. Gli scatti di cui ai commi 1 e 2 sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
4. Con decreto dirigenziale vengono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote di valutazione dei primi marescialli da valutare per l'attribuzione della qualifica di "luogotenente". In relazione alle esigenze funzionali ed ordinative di ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa, viene stabilito il numero delle qualifiche da attribuire, che comunque non deve superare la misura di un ventiduesimo degli organici del medesimo grado stabiliti all'articolo 3.
5. Ai primi marescialli luogotenenti sono attribuiti, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 6, comma 2, gli incarichi di piu' rilevante responsabilita' individuati dall'ordinamento di ciascuna Forza armata.
6. I primi marescialli luogotenenti hanno rango preminente sui pari grado; fra primi marescialli luogotenenti si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'.
7. Il Ministro della difesa, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle finanze, il Ministro della giustizia ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, determina le caratteristiche del distintivo della qualifica di "luogotenente". Sino all'emanazione del suindicato decreto i distintivi di qualifica sono provvisoriamente adottati con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa.

Art 6-ter. (Norme transitorie) - 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6-bis. comma 1, fermi restando gli altri requisiti e condizioni previsti al medesimo articolo e all'articolo 6-quater, fino all'anno 2007, lo scatto aggiuntivo viene attribuito ai primi marescialli:
a) che abbiano conseguito o conseguano tale grado con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001;
b) promossi alla data del 1° gennaio:
- 2002, dopo un anno di anzianita' nel grado;
- 2003, dopo due anni di anzianita' nel grado;
- 2004, dopo tre anni di anzianita' nel grado;
- 2005, dopo quattro anni di anzianita' nel grado;
- 2006, dopo cinque anni di anzianita' nel grado;
- 2007, dopo sei anni di anzianita' nel grado.
2. Fino al 2020, allo scopo di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, il conferimento della qualifica di "luogotenente" ai sensi del comma 2 dell'articolo 6-bis, avviene:
a) per l'anno 2001, includendo in aliquota tutti i sottufficiali che alla data del 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore con qualifica di "aiutante"' e gradi e qualifiche corrispondenti. Il Ministro della Difesa con proprio decreto determina il numero di qualifiche da attribuire che, comunque, non deve essere superiore, in relazione alle esigenze ordinativo funzionali di ciascuna Forza armata, a sette volte l'entita' massima delle qualifiche attribuibili ai sensi del comma 4 dell'articolo 6-bis;
b) per gli anni successivi e fino al 2020, sulla base delle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata e della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, il Ministro della difesa con proprio decreto determina annualmente i criteri per il progressivo e graduale aumento delle anzianita' richieste per l'inserimento nell'aliquota di valutazione nonche' il numero di qualifiche di "luogotenente" da attribuire, che non potra' comunque essere superiore al doppio di quelle attribuibili ai sensi del comma 4 dell'articolo 6-bis.

Art. 6-quater (Cause impeditive) - 1. Per il personale di cui agli articoli 4-bis, 5-bis, 6-bis e 6-ter sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, l'attribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando gli ulteriori requisiti previsti nei medesimi articoli, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente."

Art. 5
(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196)

1. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, le parole: "ad anni due" sono sostituite dalle seguenti: "al doppio della durata del servizio militare di leva.".

Art. 6
(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole "dal compimento del quarto anno dalla data dell'incorporazione" sono sostituite dalle seguenti: "dal giorno successivo a quello del compimento del quarto anno dalla data dell'incorporazione" quale volontario in ferma breve";
b) Nell'ambito di ciascuna Forza Armata, previo superamento di un corso propedeutico svolto con modalita' definite dal relativo Capo di Stato Maggiore, possono inoltre essere ammessi alla frequenza del primo corso di formazione utile per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, nei limiti delle vacanze organiche e fermo restando l'accertamento dell'idoneita' psicofisica ed attitudinale, il coniuge e i figli superstiti nonche' i fratelli qualora unici superstiti del personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attivita' operative individuate con decreto del Ministro della difesa che comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio.

Art. 7
(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' sostituita dalla seguente:
"b) nel limite minimo del 30% dei posti disponibili, dai primi caporal maggiori, dai caporal maggiori scelti e dai caporal maggiori capi in servizio permanente e gradi corrispondenti;".

2. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, prima dell'ultimo periodo inserire il seguente:
"Fermi restando i concorsi gia' banditi alla data del 1° marzo 2001, con decreto ministeriale vengono, altresi', definiti i requisiti per la partecipazione al concorso, le modalita' di svolgimento dello stesso, l'individuazione e la valutazione degli eventuali titoli, i criteri per la formazione della graduatoria.".

3. Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' sostituito dal seguente:
"2. I volontari in servizio permanente utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di cui al comma 1, sono ammessi alla frequenza dei corso previsto dal medesimo comma 1. Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a sergente, e sono inseriti in ruolo nell'ordine determinato dalla graduatoria formale del corso, con decorrenza dalla data di conclusione dello stesso".

Art. 8
(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196)

1. Al comma 3, lettera a), punto 2), dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, dopo le parole: "abbiano riportato nell'ultimo quadriennio" sono aggiunte le seguenti: "in servizio permanente".

2. Al comma 3, lettera b), punto 1), dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sostituire la parola "effettivo" con le seguenti: "di cui almeno quattro in servizio permanente".

3. Il comma 5 dell'articolo 11 dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' soppresso.

4. Il comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' sostituito dal seguente:
"6. Ai restanti allievi si applicano le disposizioni previste dai rispettivi regolamenti interni degli Istituti preposti allo svolgimento dei corsi di cui al comma 4.".

Art. 9
(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Il militare in aspettativa per infermita', che debba essere valutato o frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori, qualora ne faccia domanda, e' sottoposto ad accertamenti sanitari e, se riconosciuto idoneo, e' richiamato in servizio."

Art. 10
(Modifiche all'articolo 15 dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, le parole: "cinque anni complessivi di servizio" sono sostituite dalle seguenti: "un anno di anzianita' di grado".

Art. 11
(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 196, le parole "e dei sergenti" sono sostituite dalle seguenti: ", dei sergenti e dei volontari in servizio permanente".

Art. 12
(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196)

1. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' sostituito dal seguente:
"3. Non puo' essere inserito nell'aliquota di avanzamento il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente che sia rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sia sospeso dal servizio o dall'impiego, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni".

2. Al comma 4 dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, dopo le parole: "se questo e' stato formato." sono aggiunte le seguenti: "Al di fuori dei predetti casi, le commissioni competenti ritengano eccezionalmente di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione indicandone i motivi. Al personale e' data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.".

3. Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, le parole: "ovvero ai sensi del comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero escluso ai sensi dei comma 3 o sospeso ai sensi del comma 4".

4. All'articolo 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Il personale militare inserito nei ruoli del servizio permanente di cui all'articolo 1 che sia stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedelta' alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'Amministrazione e dell'onore militare e' escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilita' di transito da un ruolo ad un altro".

Art. 13
(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. I posti di cui al comma 3 rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui al comma 4 e viceversa.".

Art. 14
(Modifiche al titolo del Capo IV del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196)

1. Al titolo del Capo IV del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono soppresse le parole "in servizio permanente.

Art. 15
(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196)

1. Al comma 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, dopo le parole: "il militare in aspettativa per infermita', che debba" sono aggiunte le seguenti: "essere valutato per l'avanzamento".

Art. 16
(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese, ove compatibili, ai volontari in ferma breve o in rafferma".

Art. 17
(Aggiunta dell'articolo 31-bis, 31-ter, 31-quater, 31-quinquiese 31-sexies al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.196)

1. Dopo l'articolo 31 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' aggiunto il seguente:
31-bis (Attribuzione ai sergenti e gradi corrispondenti di un emolumento pensionabile). - 1. Ai sergenti e gradi corrispondenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica non inferiore a "nella media" e non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore", e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.

Art. 31-ter (Attribuzione ai marescialli e gradi corrispondenti di un emolumento pensionabile). - 1. Ai marescialli e gradi corrispondenti che abbiano compiuto un anno di permanenza nel grado, che nell'anno precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica non inferiore a "nella media"' e non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore", e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.

Art. 31-quater (Attribuzione ai Marescialli ordinari e gradi corrispondenti di un emolumento pensionabile). - 1. Ai marescialli ordinari e gradi corrispondenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica non inferiore a "nella media"' e non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore", e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per I'indennita' di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.

Art. 31-quinquies (Cause impeditive) - 1. Per il personale di cui agli articoli 31-bis, 31-ter, 31-quater sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato. l'attribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando gli ulteriori requisiti previsti nei medesimi articoli, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.

Art. 31-sexies (Attribuzione ai marescialli capi e gradi corrispondenti in servizio permanente del trattamento economico superiore). - 1. Ai marescialli capi e gradi corrispondenti in servizio permanente e' attribuito il trattamento economico previsto per il grado di primo maresciallo, a condizione che:
a) abbiano maturato 10 anni di permanenza nel grado. Ai fini del computo di tale periodo, non vanno calcolati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento al grado di primo maresciallo nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali o sospensione dal servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati, oltre ai periodi di riduzione di anzianita' in conseguenza di interruzione dal servizio;
b) abbiano riportato, in sede di valutazione caratteristica, nel triennio antecedente all'anno di maturazione del requisito temporale, la qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente;
c) non abbiano riportato nell'ultimo biennio alcuna sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore";
d) non siano, all'atto della maturazione del requisito temporale, rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitto non colposo, sottoposti a procedimento disciplinare di stato o sospesi dall'impiego. In tale caso, al venir meno delle citate cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, agli interessati verra' corrisposto il trattamento di cui al presente comma, con la decorrenza che sarebbe ad essi spettata in assenza di tali impedimenti.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo al compimento del requisito temporale e viene riassorbito all'atto della promozione al grado superiore.".

Art. 18
(Aggiunta dell'articolo 33-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196)

1. Dopo l'articolo 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' aggiunto il seguente:
33-bis (Attribuzione al personale del ruolo dei musicisti dello scatto aggiuntivo e della qualifica di "luogotenente"). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, al personale del ruolo dei musicisti.".

Art. 19
(Aggiunta degli articoli 34-bis, 34-ter, 34-quater e 34-quinquiesal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196)

1. Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono aggiunti i seguenti:
Art. 34-bis (Attribuzione di un assegno personale di riordino). 1. Ai sottufficiali in servizio alla data dei 31 dicembre 2000, inquadrati nel ruolo dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n, 196, a decorrere dal 15 marzo 2001, e' attribuito un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di appartenenza e quello:
a) del primo maresciallo, per i sottufficiali che alla predetta data del 31 dicembre 2000 rivestono il grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti;
b) del maresciallo capo e gradi corrispondenti, per i sottufficiali che alla predetta data dei 31 dicembre 2000 rivestono il grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti;
c) dei maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, per i sottufficiali che alla predetta data del 31 dicembre 2000 rivestono il grado di maresciallo e gradi corrispondenti.
2. L'assegno di cui al presente articolo e' cumulabile con gli emolumenti previsti dagli articoli 31-ter e 31-quater da attribuirsi in deroga ai limiti temporali rispettivamente di un anno e tre anni e sei mesi, e viene riassorbito all'atto della promozione al grado superiore o dell'attribuzione del trattamento economico di cui all'articolo 31-sexies.".

Art. 34-ter (Acconto sugli assegni personali di riordino dovuti per l'anno 2003). Gli assegni personali di riordino di cui all'articolo 34-bis, dovuti per il mese di dicembre dell'anno 2002 sono incrementati, a titolo di acconto sugli assegni dovuti per l'anno successivo, di un ammontare pari a cinque mensilita'. L'acconto e' recuperato mediante riduzione proporzionale degli assegni erogati per ognuno dei mesi dell'anno 2003, fino a concorrenza dell'acconto; nel caso l'assegno non sia piu' dovuto nel corso dell'anno 2003, il recupero ha luogo mediante una trattenuta sulle competenze mensili di ammontare pari ai cinque dodicesimi dell'assegno cessato, fino a concorrenza dell'acconto.

Art. 34-quater (Norme transitorie per il reclutamento nel ruolo dei marescialli). 1. Al fine di favorire l'immissione in servizio permanente dei volontari in ferma breve, fino al 2020, fatti salvi i concorsi gia' banditi o in via di espletamento, il reclutamento nel ruolo marescialli avviene, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 11, in misura:
a) non superiore al 70% dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali;
b) non inferiore al 30% dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo Sergenti e al ruolo dei volontari in servizio permanente. Tali posti devono essere destinati nel limite di un terzo agli appartenenti al ruolo dei sergenti che abbiano riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di "superiore alla media" o giudizio corrispondente, fermo restando i requisiti previsti all'articolo 11, comma 3. I rimanenti posti sono devoluti ai volontari in servizio permanente con sette anni di servizio comunque prestato di cui almeno quattro in servizio permanente. I posti di cui alla lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa.

Art. 34-quinquies (Norme transitorie per l'avanzamento al grado di primo maresciallo). 1. In relazione alle specifiche esigenze organiche e qualora lo richiedano imprescindibili esigenze funzionali, fino al 2020 l'avanzamento al grado di primo maresciallo avviene, in deroga ai limiti percentuali fissati dai commi 3 e 4 dell'articolo 20:
a) in misura non inferiore al 70% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante il sistema a scelta;
b) nel limite massimo del 30% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante il sistema per concorso per titoli di servizio ed esami.
2. Con decreto del direttore generale del personale militare, su proposta degli Stati maggiori di Forza armata, sono definite annualmente le percentuali di cui al comma 1.".

Art. 20
(Aggiunta dell'articolo 38-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196)

1. Dopo l'articolo 38 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' aggiunto il seguente: "Art. 38-bis (Norme transitorie per l'avanzamento nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti). 1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, i marescialli ordinari e gradi corrispondenti iscritti nei quadri di avanzamento per l'anno 2001 ma non promossi, sono promossi in ordine di ruolo al grado superiore con decorrenza, ai solo fini giuridici, dal 31 dicembre 2001".

Art. 21.
(Modifica all'articolo 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196)

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono aggiunti i seguenti commi:
"15-bis. Il personale dei ruoli sergenti e volontari di truppa in servizio permanente vincitore di concorso, ammesso a frequentare i corsi formativi previsti, e' cancellato dai ruoli per assumere la qualita' di allievo. Lo stesso personale, qualora venga a cessare dalla predetta qualita', e' reintegrato, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge, nel grado ed il tempo trascorso presso le scuole e' computato nell'anzianita' di grado. Il personale di truppa in ferma e rafferma, assunto in qualita' di allievo perche' vincitore di concorso, qualora perda la qualita' di allievo, e' restituito ai reparti/lenti di appartenenza, per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualita' di allievo. Il predetto personale, ove in possesso di grado, lo perde all'atto dell'assunzione della qualita' di allievo; qualora perda detta qualita' e' reintegrato nel grado precedentemente rivestito. Durante la frequenza del corso, al personale allievo di cui al presente comma competono, qualora piu' favorevoli, gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione ai corsi.

15-ter. Relativamente ai sottufficiali ed ai volontari di truppa, ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio, le categorie, le specialita', le qualifiche, le specializzazioni, le abilitazioni e gli incarichi, compresi quelli principali, sono individuati e disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore della rispettiva Forza armata.

Art. 22
(Aggiunta dell'articolo 39-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196)

1. Dopo l'articolo 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 39-bis (Attribuzione dell'emolumento ex articolo 3, comma 2, legge 28 marzo 1997, n. 85). 1. Ai primi marescialli del ruolo marescialli ed ai tenenti e gradi equiparati provenienti dai marescialli, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, l'emolumento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n, 85, e' corrisposto dal 1 gennaio 2001 in misura pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore.".

Art. 23
Sostituzione delle tabelle A/2, B/1, B/2, B/3, D allegate
al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196

1. Le tabelle A/2, B/1, D allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle A/2, B/1, D allegate al presente decreto. A decorrere dal 1 gennaio 2002 le tabelle B/2, B/3 allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle B/2, B/3 allegate al presente decreto legislativo.

Art. 24
(Norma finale)

1. Al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova nella posizione di ausiliaria non si applicano le disposizioni del presente decreto ai fini dell'adeguamento dell'indennita' prevista dall'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme sul reclutamento precedentemente in vigore.

Art. 25
(Abrogazione di norme)

1. E' abrogata ogni norma incompatibile con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 26
(Copertura finanziaria)

1. La spesa derivante dal presente decreto e', valutata in 108.917 milioni di lire nel 2001, 169.768 milioni di lire nel 2002, 96.086 milioni di lire nel 2003, 94.236 milioni di lire nel 2004, 86.788 milioni di lire nel 2005, 85.642 milioni di lire nel 2006, 79.402 milioni di lire nel 2007 e 79.331 milioni di lire a decorrere dal 2008. Alla relativa spesa si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Il ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


Tabella A/2

Tabella B/1

PROGRESSIONE DI CARRIERA NEL RUOLO DEI VOLONTARI DI TRUPPA IN
SERVIZIO PERMANENTE

GRADO

FORME DI AVANZAMENTO

REQUISITI

DA

A

Caporal Maggiore Capo

Caporal Maggiore
Capo Scelto

Anzianità

5 anni di anzianità nel grado

Caporal Maggiore Scelto

Caporal Maggiore Capo

Anzianità

5 anni di anzianità nel grado

1° Caporal Maggiore

Caporal Maggiore Scelto

Anzianità

1 anno di anzianità nel grado

Tabella B/2

PROGRESSIONE DI CARRIERA NEL RUOLO DEI SERGENTI

GRADO

FORME DI AVANZAMENTO

REQUISITI

DA

A

Sergente Maggiore

Sergente Maggiore Capo

Scelta

7 anni di permanenza nel grado

Sergente

Sergente Maggiore

Anzianità

7 anni di permanenza nel grado

Tabella B/3

PROGRESSIONE DI CARRIERA NEL RUOLO DEI MARESCIALLI

GRADO

FORME DI AVANZAMENTO

REQUISITI

DA

A


Maresciallo Capo


Primo Maresciallo

Scelta per esami

4 anni di permanenza nel grado (1)

Scelta

8 anni di permanenza nel grado

Maresciallo Ordinario

Maresciallo Capo

Anzianità

7 anni di permanenza nel grado

Maresciallo

Maresciallo Ordinario

Anzianità

2 anni di permanenza nel grado

(1) Il periodo di permanenza minima nel grado di maresciallo capo, previsto per la partecipazione alle procedure valutative per l'avanzamento "a scelta per esami", è ridotto ad anni 1 per l'anno 2002, ad anni 2 per l'anno 2003 e ad anni 3 per l'anno 2004.

Tabella D

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE
NON DIRIGENTE E NON DIRETTIVO, IN VIGORE DAL 15 MARZO 2001

GRADI/QUALIFICHE/
POSIZIONI ECONOMICHE

LIVELLO

SCATTI (°) GERARCHICI

SCATTI (°) AGGIUNTIVI

Primo Maresciallo "Luogotenente"

VII bis

//

+2*

Primo Maresciallo + 7 anni

VII bis

//

+1*

Primo Maresciallo

VII bis

//

Maresciallo Capo

VII

//

Maresciallo Ordinario

VI bis

+1

Maresciallo

VI

+2

Sergente Maggiore Capo + 8 anni

VI bis

//

+1**

Sergente Maggiore Capo

VI bis

//

Sergente Maggiore

VI

+1

Sergente

VI

//

Caporal Maggiore Capo Scelto + 8 anni

V

+3

+1***

Caporal Maggiore Capo Scelto

V

+3

Caporal Maggiore Capo

V

+2

Caporal Maggiore Scelto

V

+1

1° Caporal Maggiore

V

//

* Art. 6-bis, commi 1 e 2 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196.
** Art. 5-bis del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196.
*** Art. 4-bis del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196.
(°) Lo scatto gerarchico o aggiuntivo è pari al 2,50% dello stipendio in godimento (importo iniziale del livello e la retribuzione individuale di anzianità comprensiva, quest'ultima, degli scatti gerarchici attribuiti, eventualmente nel precedente livello retributivo).
Per il passaggio dal V livello retributivo al VI/VI livello bis confluisce esclusivamente nella RIA un solo scatto gerarchico o aggiuntivo, qualora risulti attribuito.
Gli scatti aggiuntivi, ove previsti, non costituiscono presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici.