Legge 22 marzo 2001, n. 85
Disposizioni della legge | Deleghe | Decreti legislativi emanati |
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art. 1, co. 1 |
il Governo è delegato ad adottare, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 15 gennaio 2002), un D.Lgs. recante disposizioni integrative e correttive del nuovo codice dello strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), nonché della disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale | D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 "Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85" |
art. 1, co. 2 | il Governo è delegato ad adottare, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 15 gennaio 2002), anche con separati D.Lgs., disposizioni per integrare il nuovo codice della strada con le altre norme legislative rilevanti in materia, nonché disposizioni transitorie | |
art. 6 | il Governo può adottare, entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 15 aprile 2004) uno o più D.Lgs. recanti disposizioni integrative e correttive dei D.Lgs di cui all'art. 1 della legge |