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Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 168

"Disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 11 maggio 2001



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Visto l'articolo 3, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal medesimo articolo 3, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 2000;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 marzo 2001;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Forme pensionistiche collettive operanti e accantonamenti ai fondi di quiescenza e previdenza

1. Nell'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, nel terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e se le forme pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo due anni".

2. E' soppresso il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 70 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente gli accantonamenti di quiescenza e previdenza, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.

Art. 2.
Decorrenza

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la decorrenza di talune disposizioni del medesimo decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: "dalla data da cui ha effetto il presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2001";
b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Per i soggetti iscritti ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nei termini ivi previsti, ai fini della deducibilita' di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, continua ad applicarsi, fino al termine del predetto periodo transitorio, il comma 8-quater dell'articolo 18 del citato decreto legislativo.".

Art. 3.
Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, concernente il regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, secondo periodo, le parole: ", i proventi maturati derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva" sono soppresse; dopo il medesimo periodo sono inseriti i seguenti periodi: "I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed e' detratto dall'imposta sostitutiva dovuta.";
b) nel comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all'atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale puo' portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d'imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d'imposta corrispondente all'11 per cento di tale importo".

Art. 4.
Disciplina tributaria dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita.

1. All'articolo 14-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, concernente la disciplina tributaria dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e di taluni contratti di assicurazione sulla vita, inserito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Per i fondi pensione e per i contratti di assicurazione di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 7 dell'articolo 14.".

2. Nell'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 2 e' abrogato.

Art. 5.
Regime tributario dei fondi pensione gia' istituiti alla data
di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421

1. All'articolo 14-quater del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, concernente il regime tributario dei fondi pensione gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, inserito dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, le parole: "Alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, in regime di prestazioni definite, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, e" sono soppresse;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11 per cento, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.";
c) nel comma 3, le parole: "di cui ai commi 1 e 2" sono soppresse.

2. Nell'articolo 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 14-quater, comma 2-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei contributi e quella di accesso alla prestazione e' superiore a dodici mesi, l'imposta si determina applicando gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione rispetto a quella per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva e dei tassi di rendimento dei titoli di Stato. Con decreto del Ministro delle finanze tono stabiliti gli elementi di rettifica.".

Art. 6.
Decorrenza

1. Nell'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la decorrenza di talune disposizioni del medesimo decreto legislativo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: "alla data da cui ha effetto il presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "al 1° gennaio 2001";
b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Ai fondi pensione che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nei termini ivi previsti, continua ad applicarsi, fino al termine del predetto periodo transitorio, l'articolo 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente l'addizionale all'imposta sostitutiva da essi dovuta.".

Art. 7.
Trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate ai
sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124

1. Nell'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la tassazione separata delle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, le parole: "anche in caso di riscatto di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e a titolo di anticipazioni" sono sostituite dalle seguenti: ", ad esclusione del riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita' o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti.".

2. All'articolo 17-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale, introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, primo periodo, le parole: "delle quote di trattamento di fine rapporto e" sono soppresse;
b) nello stesso comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta";
c) nel comma 2, dopo le parole: "del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124" sono inserite le seguenti: ", nonche' in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita' o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti".

3. Nell'articolo 48-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, alla lettera d-bis) del comma 1, da rinominare d-ter), dopo le parole: "del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124", sono inserite le seguenti: "diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita' o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti".

4. Nell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 4-ter, concernente la determinazione dei redditi derivanti dai rendimenti di prestazioni pensionistiche e rendite vitalizie, e' sostituito dal seguente: "4-ter. I redditi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'articolo 41 sono costituiti dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione pensionistica erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari".

5. Nell'articolo 23, secondo comma, lettera d-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente la determinazione della ritenuta alla fonte sulle prestazioni pensionistiche complementari, inserita dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, le parole: "comma 1, primo periodo," sono soppresse.

Art. 8.
Applicazione dell'imposta sul trattamento di fine rapporto

1. Nell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le modalita' di applicazione dell'imposta sul trattamento di fine rapporto, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124" sono inserite le seguenti: "e al netto delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva" e nell'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti: ", iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta";
b) al comma 1-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta.".

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, riguardante la disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' abrogato;
b) nel comma 3, le parole: "e dai rendimenti attribuiti ai fondi di previdenza" sono soppresse;
c) nel comma 4:
1) al primo periodo, le parole: "e sui rendimenti maturati" sono sostituite dalla seguente: "maturate";
2) al quarto periodo, le parole: "e i rendimenti" sono soppresse, nello stesso periodo le parole: "e dei rendimenti maturati" sono sostituite dalla seguente: "maturate";
3) dopo il quinto periodo, sono aggiunti i seguenti: "L'acconto puo' essere commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nell'anno per il quale l'acconto stesso e' dovuto. L'acconto e' versato entro il giorno 16 del mese di dicembre. Si applicano le disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";
d) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 3 e' utilizzabile anche il credito di imposta sui trattamenti di fine rapporto previsto dall'articolo 3, comma 213, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni.";
e) nel comma 5, dopo le parole: "si detrae" sono inserite le seguenti: ", anche in sede di applicazione delle ritenute d'acconto," e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta.".

Art. 9.
Decorrenza

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante norme in materia di decorrenza e disciplina transitoria, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole da: "dalla data da cui ha effetto" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2001"; nel medesimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente.";
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, si applicano ai rendimenti maturati anteriormente al 1° gennaio 2001; la ritenuta prevista dal citato articolo 6 va applicata anche all'atto del trasferimento delle posizioni pensionistiche da una delle predette forme ad una forma pensionistica di altro tipo.";
c) nel comma 2, primo periodo, le parole da: "maturate" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ", comprese le relative anticipazioni, e di altre indennita' e somme, maturate a decorrere dal 1° gennaio 2001."; nel medesimo comma, secondo periodo, la parola: "maturato" e' sostituita dalle seguenti: ", comprese le relative anticipazioni, e per le altre indennita' e somme maturate".

Art. 10.
Trattamento tributario dei contratti di assicurazione

1. Nell'articolo 13-bis, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per oneri, come modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, le parole: "superiore al 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore al 5 per cento".

2. Nell'articolo 42, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il trattamento tributario dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione, come modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 i periodi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente: "Si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione.".

3. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente il trattamento tributario dei contratti di assicurazione aventi finalita' previdenziali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Per le rendite vitalizie aventi funzione previdenziale in corso di costituzione, le imprese di assicurazione applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Se le predette rendite derivano da contratti stipulati con imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta' di prestazioni di servizi, l'imposta sostitutiva e' applicata dal contribuente nel periodo d'imposta in cui matura il diritto alla prestazione secondo le disposizioni previste per la tassazione dei redditi di cui all'articolo 41, comma 4, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e' versata con le modalita' e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi.";
b) nel comma 3, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) nella tariffa allegato A, gli articoli 1 e 23 sono soppressi;";
c) nello stesso comma 3, dopo la lettera c), e' inserita la seguente: "c-bis) nella tariffa allegato A, l'articolo 14, e' sostituito dal seguente: "14 - Assicurazioni contro i rischi di impiego, diversi da quello di morte, connessi alla cessione del quinto dello stipendio".

Art. 11.
Imposta sostitutiva sui redditi derivanti da contratti di
assicurazione sulla vita e di capitalizzazione

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole: "lettera g-quinquies)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere g-quater) e g-quinquies)";
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 26-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei premi e quella in cui il capitale e' corrisposto e' superiore a dodici mesi, l'imposta si determina applicando gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione rispetto a quella per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, dei tassi di rendimento dei titoli di Stato, nonche' della data di pagamento dell'imposta sostitutiva. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti gli elementi di rettifica. L'imposta sostitutiva e' versata entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui e' stata applicata.";
c) il comma 2 e' abrogato.

Art.12.
Decorrenza

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la decorrenza di talune disposizioni del medesimo decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: "a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "o rinnovati nonche' per i premi versati dalle forme pensionistiche complementari gestite mediante convenzioni assicurative a decorrere dal 1° gennaio 2001";
b) nel comma 2, le parole: "dalla data da cui ha effetto il presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2001";
c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Nell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, il primo e il secondo comma sono abrogati relativamente ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per i contratti rinnovati, tali disposizioni continuano ad applicarsi alle prestazioni erogate riferibili agli importi maturati fino alla data in cui il contratto e' rinnovato.";
d) nel comma 3, le parole: "dalla data da cui ha effetto il presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2001".

Art. 13.
Entrata in vigore

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la decorrenza di talune disposizioni del medesimo decreto, le parole: "1° giugno 2000" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2001".

2. Tutte le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 2001.