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Decreto Legislativo 27 aprile 2001, n. 193

"Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2001



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 28 settembre 1998, n. 337, recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante riordino del servizio nazionale della riscossione;

Visto l'articolo 1, comma 2, della predetta legge n. 337 del 1998, il quale dispone che, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, possono essere emanate disposizioni integrative e correttive;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2001;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 19, concernente la dilazione del pagamento, dopo il comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"4-bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, il fidejussore non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalita' del fidejussore stesso, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario puo' procedere ad espropriazione forzata nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore";
b) nell'articolo 25, comma 1, concernente la cartella di pagamento, le parole da "entro" a "del ruolo", sono soppresse;
c) nell'articolo 26, comma 1, concernente notificazione della cartella di pagamento, dopo la parola "comma", sono inserite le seguenti: "o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda";
d) nell'articolo 47, comma 1, in materia di gratuita' delle formalita' richieste dai concessionari presso i pubblici registri, la parola "tassa", e' sostituita dalla seguente: "tributo";
e) nell'articolo 49, comma 2, concernente le disposizioni applicabili al procedimento di espropriazione forzata, dopo la parola "compatibili", sono aggiunte, in fine, le seguenti "; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalita' previste dall'articolo 26";
f) nell'articolo 50, comma 2. concernente la notifica dell'intimazione ad adempiere, dopo le parole "preceduta dalla notifica", sono inserite le seguenti: ", da effettuarsi con le modalita' previste dall'articolo 26.";
g) nell'articolo 58, concernente opposizione di terzi, al comma 2:
1) la parola "lui", e' sostituita dalla seguente: "loro";
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o dei medesimi coobbligati";
h) nell'articolo 61, concernente estinzione del procedimento per pagamento del debito, al comma 1, le parole "la quietanza rilasciata dal concessionario", sono sostituite dalle seguenti: "la prova dell'avvenuto pagamento";
i) nell'articolo 66, comma 1, concernente l'avviso di vendita dei beni pignorati, dopo la parola "contenente", sono inserite le seguenti: "la descrizione dei beni e";
l) nell'articolo 73, concernente pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi, al comma 1, dopo le parole "si dichiara o", e' soppressa la parola "si";
m) nell'articolo 74, concernente vendita e assegnazione dei debiti pignorati, al comma 1, le parole "l'assegnazione", sono sostituite dalle seguenti: "la riscossione";
n) nell'articolo 76, al comma 1, concernente i limiti per l'espropriazione immobiliare, le parole "le somme iscritte a ruolo nei confronti del debitore superano", sono sostituite dalle seguenti:
"l'importo complessivo del credito per cui si procede supera";
o) nell'articolo 77 in materia di iscrizione di ipoteca:
1) al comma 1, le parole "delle somme complessivamente iscritte", sono sostituite dalle seguenti: "dell'importo complessivo del credito per cui si procede";
2) al comma 2, le parole "le somme complessivamente iscritte a ruolo non superano", sono sostituite dalle seguenti: "l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera";
p) nell'articolo 78, comma 1, lettera e), in materia di dati contenuti nell'avviso di vendita, le parole: da "l'ammontare" a "distinte", sono sostituite dalle seguenti: "l'importo complessivo del credito per cui si procede, distinto";
q) nell'articolo 86, comma 1, concernente il fermo di beni mobili registrati, e' sostituito dal seguente: "1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario puo' disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza".

Art. 2.
Modifiche al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46

1. Al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 19, comma 1, concernente le disposizioni applicabili alle sole imposte sui redditi, le parole "15-bis, 20,", sono soppresse;
b) nell'articolo 20, comma 1, concernente le disposizioni applicabili alle sole entrate tributarie dello Stato, dopo la parola "articoli", sono inserite le seguenti: "15-bis,";
c) l'art. 23 e' sostituito dal seguente:
"Art. 23 (Iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio e termini di decadenza). - 1. Le disposizioni previste dagli articoli 15, comma 1, e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituiti, rispettivamente dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dall'articolo 6 del presente decreto, si applicano anche all'imposta sul valore aggiunto";
d) nell'articolo 25, comma 1, concernente i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, le parole "dovuti dagli", sono sostituite dalle seguenti: "dovuti agli";
e) nell'articolo 32, concernente la riscossione spontanea a mezzo ruolo, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a):
a) su richiesta dell'ente creditore, possono essere regolate con convenzioni da stipulare con i concessionari del servizio nazionale della riscossione:
1) le procedure di formazione e consegna dei ruoli;
2) limitatamente alla fase antecedente la notifica della cartella di pagamento, le modalita' di richiesta del pagamento al debitore e di riversamento delle somme riscosse e la remunerazione per lo svolgimento del servizio;
3) i termini di notifica della cartella di pagamento;
4) le penalita' per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
b) in mancanza della richiesta di cui alla lettera a), la cadenza delle eventuali rate e' indicata dall'ente creditore e i concessionari possono far precedere la notifica della cartella di pagamento dall'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione contenente gli elementi da indicare nella cartella stessa. In ogni caso, essi inviano tale comunicazione in modo che la prima o unica rata di pagamento cada entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di consegna del ruolo.";
f) nell'articolo 37, recante abrogazione di norme:
1) le parole "gli articolo", sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo 60, commi dal secondo al quinto, e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli articoli";
2) le parole "11, comma 5", sono sostituite dalle seguenti: "11, commi 4-bis e 5".

Art. 3.
Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112

1. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 6, riguardante la commissione consultiva, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. La commissione consultiva per la riscossione di cui all'articolo 1, lettera h), della legge 4 ottobre 1986, n. 657, esprime pareri in materia:
a) di individuazione e determinazione deg1i ambiti territoriali delle concessioni;
b) di determinazione e revisione biennale della remunerazione del servizio;
c) di procedure di conferimento delle concessioni;
d) di criteri generali relativi al funzionamento del servizio nazionale della riscossione e all'attivita' degli intermediari della riscossione;
e) di adozione di regolamenti e atti amministrativi generali.
2. La commissione, altresi', a richiesta deg1i enti interessati, esprime pareri su atti e questioni attinenti al servizio della riscossione.";
b) nell'articolo 17, concernente la remunerazione del servizio, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
"7-bis. In caso di emanazione di un provvedimento dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo, al concessionario spetta un compenso per l'attivita' di esecuzione di tale provvedimento; la misura e le modalita' di erogazione del compenso sono stabilite con il decreto previsto dal comma 6. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta l'aggio di cui ai commi 1 e 2;
7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del debitore nella misura di lire seimila; tale importo puo' essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze;
c) nell'articolo 19, concernente le cause di perdita del diritto al discarico, al comma 2:
1) la lettera a), e' sostituita dalla seguente: "a) la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, nel caso previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo.";
2) alla lettera b), le parole da "da porre" a "scadenza", sono sostituite dalle seguenti: "consegnati in uno stesso mese";
d) nell'articolo 22, riguardante i termini di riversamento delle somme riscosse, al comma 1, secondo periodo, le parole da ", rispettivamente" a "banca", sono sostituite dalle seguenti: "dal giorno individuato con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";
e) nell'articolo 23, concernente l'obbligo di contabilizzazione, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le modalita' con le quali le banche e le Poste italiane S.p.a. riversano ai concessionari le somme iscritte a ruolo pagate dai debitori sono stabilite con convenzioni approvate con il decreto previsto dall'articolo 22, comma 1";
f) nell'articolo 46, concernente il principio di legalita' ed altri principi in tema di sanzioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Se la legge in vigore al momento in cui e' stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entita' diverse, si applica la legge piu' favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo";
g) l'articolo 49 e' sostituito dal seguente:
"Art. 49 (Ritardo o omissione di riversamento dal concessionario delegato al concessionario delegante). - 1. In caso di delega di riscossione, al concessionario delegato che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze il riversamento al concessionario delegante delle somme riscosse, si applicano le disposizioni dell'articolo 47";
h) l'articolo 51 e' sostituito dal seguente:
"Art. 51 (Omessa o irregolare tenuta del registro cronologico). - 1. Se l'ufficiale della riscossione non tiene il registro cronologico degli atti e dei processi verbali, ovvero non lo sottopone alla numerazione e alla vidimazione, all'ufficiale della riscossione stesso e al concessionario da cui dipende si applica la sanzione amministrativa di lire cinquecentomila per ogni violazione.
2. Se l'ufficiale della riscossione non annota un atto o un processo verbale nel registro cronologico o compie altra irregolarita' nella tenuta del registro stesso, all'ufficiale della riscossione stesso e al concessionario da cui dipende si applica la sanzione amministrativa di lire centomila per ogni violazione.";
i) nell'articolo 58, riguardante cauzioni e meccanismo di salvaguardia:
1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni dell'articolo 32 si applicano anche allo svincolo delle cauzioni prestate dai cessati esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette; lo svincolo di tali cauzioni e' disposto, per i cessati esattori, con decreto del prefetto competente per territorio e, per i cessati ricevitori, con decreto del Ministero delle finanze.";
2) al comma 2, dopo la parola "17", sono inserite le seguenti: ", comma 1,";
3) dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Il primo decreto di attuazione dell'articolo 17, comma 1, determina la remunerazione del servizio fino al 31 dicembre 2001.";
l) nell'articolo 59, concernente le procedure in corso, dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"4-bis. Le somme anticipate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite ai concessionari:
a) per i ruoli erariali, nei limiti degli stanziamenti delle pertinenti unita' previsionali di base e nei tempi e con le modalita' da definire con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
b) per i ruoli degli altri enti creditori, sulla base di apposita convenzione.
4-ter. Per i ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999:
a) i compensi spettanti ai concessionari sulla base delle disposizioni in vigore alla data del 30 giugno 1999 sono aumentati nella misura prevista dall'articolo 17, comma 2;
b) non si applica l'articolo 19, comma 2, lettera a);
c) il termine previsto dall'articolo 19, comma 2, lettera b), secondo periodo, decorre dalla data stabilita con decreto del Ministero delle finanze;
d) la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), deve essere presentata entro il 1o ottobre 2004;
e) le informazioni di cui all'articolo 36, comma 1, sono trasmesse con le modalita' e nei tempi stabiliti con il decreto di cui alla lettera c).";
m) dopo l'articolo 59, e' inserito il seguente:
"Art. 59-bis. (Termini di notificazione della cartella di pagamento). - In deroga all'articolo 19, comma 2, lettera a), per i ruoli consegnati ai concessionari dal 1° gennaio al 30 giugno 2000, costituisce causa di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione della cartella di pagamento entro il 1° maggio 2001, se imputabile al concessionario.";
n) dopo l'articolo 60, e' inserito il seguente:
"Art. 60-bis (Effetti della definizione automatica sul rimborso delle spese della procedure esecutive infruttuose). - 1. A seguito della definizione automatica effettuata ai sensi del precedente articolo 60, ai concessionari spetta, relativamente alle quote oggetto di tale definizione, il rimborso del 99 per cento della meta' delle spese delle procedure esecutive infruttuose di cui all'articolo 61, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
2. Il rimborso previsto dal comma 1 e' erogato in titoli di Stato, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dall'articolo 60, comma 4, come modificati dall'articolo 79, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342; a tale rimborso si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 60, commi 5, primo periodo, 7, 8 e 9.";
o) nell'articolo 61, concernente le procedure automatiche di definizione delle domande di rimborso, dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"2-bis. La definizione automatica di quote inserite in ruoli degli enti territoriali eseguita ai sensi del comma 2 produce effetti anche sulle addizionali erariali contenute in tali ruoli.
2-ter. Il pagamento ai concessionari delle somme ad essi dovute ai sensi del comma 2-bis avviene con le modalita' indicate nell'articolo 57-bis, comma 2.";
p) nell'articolo 64, in materia di sanzioni:
1) al comma 3, e' soppresso il secondo periodo;
2) dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"3-bis. Per i casi di ritardati riversamenti alle competenti tesorerie provinciali dello Stato e alle casse degli altri enti creditori da parte del concessionario, limitatamente ai tardivi riversamenti effettuati entro il 30 giugno 1999 su conti correnti postali vincolati a favore di tali enti, si applica la sanzione amministrativa pari a due milioni di lire per ciascun postagiro.".

Art. 4.
Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere dal 1° luglio 1999.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 1), si applicano ai ruoli consegnati ai concessionari dopo il 30 giugno 2001.

3. L'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applica all'imposta sul valore aggiunto con riferimento ai ruoli da rendere esecutivi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.