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Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 226

"Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2001 - Supplemento Ordinario n. 149



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001 n. 57;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2001;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 24 aprile 2001;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Principi generali

1. Le politiche in materia di pesca e di acquacoltura:
a) si ispirano ai principi della sostenibilita' e responsabilita' verso l'ambiente e verso i consumatori;
b) assegnano priorita' agli strumenti che assicurano produzioni sicure, di qualita' ed ecosostenibili;
c) promuovono opportunita' occupazionali attraverso l'incentivazione della multifunzionalita';
d) si avvalgono degli strumenti di concertazione tra lo Stato, le regioni, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali;
e) si avvalgono della consultazione di tutti gli altri soggetti associativi interessati al settore, incluse le organizzazioni non governative;
f) si avvalgono della ricerca scientifica nella definizione delle regole tecniche di accesso alle risorse biologiche e nella definizione degli indicatori di sostenibilita'.

2. Lo Stato e le regioni garantiscono la piena coesione delle politiche in materia di pesca ed acquacoltura nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea.

Art. 2.
Imprenditore ittico

1. E' imprenditore ittico chi esercita un'attivita' diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci nonche' le attivita' a queste connesse, ivi compresa l'attuazione degli interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva ed all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici.

2. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.

3. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico e' equiparato all'imprenditore agricolo.

4. Ai soggetti che svolgono attivita' di acquacoltura si applica la legge 5 febbraio 1992, n. 102, e successive modificazioni.

Art. 3.
Attivita' connesse a quelle di pesca

1. Ai fini della modernizzazione e della razionalizzazione del settore e in ragione della preferenza accordata alla multifunzionalita' delle relative aziende ed in particolare per la piu' rapida e funzionale erogazione delle agevolazioni pubbliche, le seguenti attivita' sono connesse a quelle di pesca purche' non siano prevalenti rispetto a queste ultime e siano effettuate mediante l'utilizzazione prevalente di prodotti derivanti dall'attivita' di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' ittica esercitata:
a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, sinteticamente denominato pescaturismo;
b) attivita' di ospitalita', di ristorazione, di servizi, ricreative, culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitata da pescatori professionisti singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura nella disponibilita' dell'imprenditore, sinteticamente denominate ittiturismo;
c) la prima lavorazione dei prodotti del mare, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione al dettaglio ed all'ingrosso, nonche' le attivita' di promozione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prevalentemente i prodotti della propria attivita'.

2. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, secondo e terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonche' all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilita' ed il superamento delle barriere architettoniche.

Art. 4.
Distretti di pesca

1. Al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, in attuazione del principio di sostenibilita', e' prevista l'istituzione di distretti di pesca. Sono considerati distretti di pesca le aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

2. Le modalita' di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca sono definite, su proposta della regione o delle regioni interessate, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentite le associazioni nazionali di categoria.

Art. 5.
Convenzioni

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle politiche agricole e forestali e le regioni interessate, per la parte di propria competenza, sentito, per le attivita' di interesse ambientale, il Ministero dell'ambiente, possono promuovere e stipulare con le associazioni nazionali di categoria, o con i centri di servizi da esse istituiti, una o piu convenzioni per lo svolgimento delle seguenti attivita' e correlati obiettivi, ispirati ai principi della pesca responsabile verso l'ambiente e verso i consumatori:
a) promozione delle vocazioni produttive degli ecosistemi acquatici attraverso l'applicazione di tecnologie ecosostenibili;
b) tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualita' anche attraverso la istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di qualita';
c) messa a punto di sistemi di controllo e di tracciabilita' delle filiere agroalimentari ittiche;
d) riduzione dei tempi procedurali e delle attivita' documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra operatori del settore e pubblica amministrazione secondo i principi e gli orientamenti normativi in vigore.

2. I criteri generali relativi alle attivita' di cui alla lettera a) del comma 1 sono definiti dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dal Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di linee guida predisposte dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) e, per gli interventi in ambienti continentali, dalle agenzie regionali per l'ambiente.

Art. 6.
Lavoro e apprendistato

1. Con atto di indirizzo e coordinamento, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e sentite le associazioni professionali e le organizzazioni sindacali di categoria con riferimento ai settori della pesca e dell'acquacoltura e delle attivita' connesse sono disciplinati gli strumenti per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani nel settore in base ai seguenti criteri:
a) prevedere le condizioni per favorire lo sviluppo occupazionale in correlazione al contenimento del costo del lavoro;
b) favorire la formazione professionale e l'ingresso dei giovani nel lavoro attraverso la promozione dell'apprendistato e della formazione-lavoro.

2. Al fine di assicurare una piu' efficiente applicazione delle norme relative al prestito d'onore, di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 maggio 1998, n. 164, i previsti benefici sono estesi ai disoccupati.

Art. 7.
Accelerazione delle procedure

1. Al fine di assicurare la piu' idonea realizzazione delle misure previste dal regolamento CEE n. 2080/93 del Consiglio e garantire la efficacia della spesa relativa, il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede, entro il 30 giugno 2002, alla definizione del procedimento di liquidazione delle istanze relative alle unita' della flotta oceanica - approvate dal comitato ex articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 entro il 31 dicembre 1999 - a valere sulle disponibilita' finanziarie della delibera CIPE 30 giugno 1999.

2. Al fine di assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali attua, a valere sulle disponibilita' finanziarie di cui al medesimo comma 1, l'accelerazione delle procedure di verifica e liquidazione avvalendosi degli istituti specializzati nel settore in materia economica, che abbiano svolto attivita' di assistenza tecnica all'amministrazione.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto si provvede alla revisione delle norme relative agli obblighi previsti per la verifica delle cassette medicinali, al collaudo della stazione radiotelefonica VHF, ai canoni speciali per l'abbonamento alle diffusioni televisive per apparecchi stabilmente installati a bordo con invarianza di oneri per la finanza pubblica, e stabiliscono i criteri affinche' la visita medica di preimbarco, integrata dagli esami necessari, possa sostituire la visita per il conseguimento del libretto sanitario e la visita prevista dal decreto legislativo n. 271 del 1999 ai fini della sicurezza del lavoro.

4. Al fine di assicurare gli obiettivi di cui al comma 1 il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla definizione del contenzioso relativo alle pratiche di fermo definitivo di cui ai regolamenti CEE 4028/86 e 2080/93, riconoscendo e liquidando il premio nella misura complessiva del 70 per cento sulla base della situazione di fatto esistente all'atto del provvedimento di ammissione ed a cancellare le unita' dall'archivio delle licenze di pesca.

Art. 8.
Consorzi di garanzia collettiva fidi

1. Al fine di consentire alle imprese ed alle cooperative, operanti nel settore della pesca, dell'acquacoltura e delle attivita' connesse, un piu' agevole ricorso al credito, l'ambito di operativita' del Fondo centrale per il credito peschereccio, previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' esteso, nei limiti della dotazione finanziaria assegnata al Ministero delle politiche agricole e forestali, alla ricapitalizzazione annuale dei Consorzi di garanzia collettiva fidi, istituiti ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 agosto 1989, n. 302, ed alla copertura dei piani di ristrutturazione aziendale di cui all'articolo 11, punto 8-ter, della citata legge n. 41 del 1982.

Art. 9.
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

Art. 10.
Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dal presente decreto, pari a lire 7 miliardi e 601 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, di cui 6,896 miliardi relativi all'articolo 2 e 705 milioni relativi all'articolo 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991, come da ultimo rifinanziata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.