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Decreto Legislativo 22 maggio 2001, n. 262

"Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, e al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di tutela della popolazione ladina in provincia di Bolzano"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001 - Supplemento Ordinario n. 176



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 10-bis. La provincia di Bolzano promuove e coordina gli interventi di tutela e promozione della lingua ladina e individua il soggetto competente a fissare le norme linguistiche e di grafia, anche ai fini dell'articolo 102 dello statuto di autonomia".

Art. 2.

1. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, le parole: "Gli atti pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "Gli atti di cui all'articolo 4".

2. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La regione e la provincia di Bolzano provvedono alla pubblicazione degli atti normativi e delle circolari di diretto interesse della popolazione ladina residente in provincia di Bolzano nella lingua ladina. Tale pubblicazione e' di norma contemporanea al testo in lingua italiana e tedesca e, comunque, non successiva a trenta giorni dalla data di pubblicazione del testo in lingua italiana e tedesca, ferma la loro entrata in vigore".

3. Al comma 4 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nei procedimenti davanti al giudice di pace competente per i territori delle localita' ladine della provincia di Bolzano e' consentito l'uso della lingua ladina. Nell'assegnazione dell'incarico di giudice di pace competente per i territori delle localita' ladine della provincia di Bolzano deve essere riconosciuta la precedenza assoluta a coloro che sono a conoscenza della lingua ladina accertata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Per tali procedimenti davanti al giudice di pace la regione Trentino-Alto Adige assicura gli interventi organizzativi e finanziari occorrenti".