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Decreto Legislativo 23 maggio 2001, n. 272

"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di personale dipendente delle agenzie e ruolo unico dei dirigenti in provincia di Bolzano"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2001



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Personale dipendente delle agenzie

1. Dopo l'articolo 32-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, introdotto dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, e' inserito il seguente :
"Art. 32-quater. - 1. Nel territorio della provincia di Bolzano, le assunzioni di personale, a qualsiasi titolo effettuate, nelle agenzie comunque denominate e strutturate, comprese le agenzie fiscali, in quanto costituite, e l'ENAC, sono realizzate, in provincia di Bolzano, in conformita' ai rispettivi ordinamenti del personale, nel rispetto delle quote proporzionali di ciascuno dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, in rapporto all'ultimo censimento ufficiale della popolazione e delle disposizioni di cui all'articolo 17 del presente decreto. Dette disposizioni non si applicano alle agenzie dipendenti dal Ministero della difesa.
2. Il calcolo delle quote proporzionali avviene sui posti destinati di volta in volta alle procedure del reclutamento distinti per profili professionali o aree funzionali e sulla base della ripartizione del personale in servizio, d'intesa con la provincia, ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto. A tale fine fanno parte del comitato di cui al quarto comma del detto articolo i rappresentanti dell'agenzia interessata.
3. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano altresi' ai trasferimenti di personale da sedi o uffici situati in altra provincia a strutture, uffici, impianti o servizi situati in provincia di Bolzano, anche attuati mediante le procedure di mobilita'.
4. Nelle more dell'espletamento dei concorsi o dei trasferimenti, per inderogabili esigenze di servizio, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 13 del presente decreto, le agenzie interessate possono comandare in servizio in provincia di Bolzano, personale dei ruoli generali, dando la preferenza a chi e' a conoscenza della lingua tedesca. Il personale comandato viene restituito nelle sedi di origine appena i posti messi a concorso vengono coperti e comunque non oltre i dodici mesi. Tale termine puo' essere derogato per il personale dirigente d'intesa con il comitato predetto.
5. Ai concorsi interni banditi dalle agenzie trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13-bis del presente decreto, intendendosi sostituiti il Commissario del Governo dal dirigente preposto alla singola direzione provinciale o regionale delle agenzie aventi sede in provincia di Bolzano.
6. Nella ripartizione dei posti fra i gruppi linguistici si tiene conto dell'obiettivo di raggiungere gradualmente le quote da riservare a ciascun gruppo. Al fine di assicurare al gruppo linguistico ladino la copertura della quota ad esso spettante, le frazioni inferiori all'unita' di precedenti o contemporanee procedure di assunzione possono essere sommate ad altre per il raggiungimento di quozienti interi.
7. Qualora in esito ad una procedura di assunzione gli appartenenti del gruppo linguistico risultino in numero inferiore ai posti ad esso riservati, si fa luogo all'assunzione di idonei di altri gruppi secondo l'ordine di graduatoria, ove esista, nel limite dei posti complessivamente da riservare a tali gruppi per il profilo professionale o aree funzionali cui l'assunzione si riferisce. Per fronteggiare inderogabili esigenze di servizio, debitamente motivate detto limite puo' essere superato per un minimo di assunzione non superiore ai 5 decimi dei posti non ricoperti nel profilo professionale e di cio' si deve tenere gradualmente conto nel riparto di successive assunzioni nello stesso profilo.
8. L'appartenenza di uno dei gruppi linguistici viene certificata nei modi di legge.
9. Le eventuali prove di selezione si svolgono a Bolzano. Possono essere svolte altrove solo quelle tecniche ivi non effettuabili. I candidati hanno facolta' di usare nelle prove la lingua italiana o quella tedesca secondo indicazione da effettuarsi nella domanda di assunzione o partecipazione ad eventuali concorsi o selezioni. Le prove di esame o di selezione per l'assunzione di personale amministrativo o di staff qualora previste, terranno conto anche dell'ordinamento della provincia, nonche' della storia e della geografia locali.
10. Le eventuali commissioni esaminatrici sono composte pariteticamente da appartenenti al gruppo di lingua italiana e da quella di lingua tedesca. Restano ferme le disposizioni di legge relative alle categorie protette, compresa la legge 6 febbraio 1979, n. 42.
11. Fermo restando l'obbligo della conoscenza della lingua italiana e tedesca per le assunzioni ed il trasferimento di personale di cui al presente articolo, per l'effettiva immissione in una posizione dirigenziale e' richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4.
12. L'entita' del personale in servizio nella provincia di Bolzano presso le agenzie comunque denominate e strutturate di cui al comma 1, e' costituita dal fabbisogno individuato in base ai criteri e parametri medi eventualmente adottati al livello nazionale ed, in mancanza, in ragione delle esigenze reali determinate dalle agenzie stesse e stabilita, previa ricerca di intesa con il comitato di cui all'articolo 13 del presente decreto. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta d'intesa, questa si intende accordata.
13. Tutte le determinazioni del fabbisogno del personale sono tempestivamente comunicate alla provincia autonoma di Bolzano e al comitato di cui all'articolo 13 del presente decreto, ivi compreso il numero delle assunzioni da effettuare, disaggregate per profili professionali o aree funzionali, nonche' i tempi previsti per le assunzioni stesse.
14. Le funzioni di direzione dei servizi e l'amministrazione delle risorse umane, ivi compresa la contrattazione di raccordo per le peculiarita' relative all'articolo 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione, nelle agenzie di cui al comma 1, sono esercitate mediante strutture provinciali o regionali delle agenzie con sede in provincia di Bolzano che si rapportino direttamente con gli organi centrali delle agenzie stesse.
15. Il personale di cui al presente articolo rimane in servizio in provincia di Bolzano, salvo la facolta' delle agenzie di concedere il trasferimento a domanda, secondo la propria normativa interna. Per detto personale i collegi di conciliazione hanno composizione paritetica e siedono a Bolzano.
16. Le agenzie interessate alla presente disciplina riferiscono annualmente al Governo ed alla provincia autonoma di Bolzano sui risultati conseguiti nell'applicazione delle predette riserve proporzionali.
17. Qualora le agenzie comunque denominate o strutturate di cui al comma 1, vengano trasformate in societa' per azioni o in altra forma rese soggette all'applicazione del diritto privato, alle stesse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32-bis del presente decreto.
18. Le disposizioni del presente articolo sono altresi' applicate all'INPDAP.
19. Ovunque ricorra nel presente decreto, ad eccezione del presente articolo, l'espressione INPDAP e' soppressa.".

Art. 2.
Modifica all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752

1. L'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' sostituito dal seguente:
"Art. 43. - 1. Contro i provvedimenti di cui al titolo primo e secondo del presente decreto, non riguardanti il rapporto di lavoro, e' ammesso il ricorso alla sezione autonoma di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.
2. Competente per le controversie relative ai rapporti di lavoro e' il giudice ordinario secondo la disciplina dettata dalla normativa statale di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazione.".

Art. 3.
Ruolo dei dirigenti

1. Dopo l'articolo 32-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, introdotto dal presente decreto e' inserito il seguente:
"Art. 32-quinquies. - 1. E' istituita nell'ambito del ruolo unico dei dirigenti, la Sezione speciale per la provincia di Bolzano. In detta sezione confluiscono, in sede di prima attuazione, tutti i dipendenti appartenenti ai ruoli di cui agli articoli 8 e 9. Successivamente saranno inseriti, ad istanza, i dirigenti che abbiano i requisiti richiesti dal presente decreto.
2. Ai residenti in provincia di Bolzano, partecipanti a concorsi per dirigenti, sara' comunque garantita la facolta' di sostenere le prove d'esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca ai sensi dell'articolo 20.
3. Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano conferisce gli incarichi dirigenziali d'intesa con le amministrazioni interessate e sentiti il Comitato di cui all'articolo 13, ai fini della salvaguardia della proporzionalita' e bilinguismo, nonche' l'Ufficio del ruolo unico dei dirigenti, che fornira' tutti gli elementi utili alla stipulazione del contratto individuale di lavoro. L'intesa ed i pareri devono essere espressi entro il termine improrogabile di sessanta giorni dalla richiesta.".

2. Per quanto attiene ai dirigenti delle agenzie, fino all'inquadramento dei dirigenti nel ruolo delle agenzie medesime gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal direttore dell'agenzia, sentito il Comitato di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.

Art. 4.
Dirigenti delle agenzie

1. Dopo l'articolo 32-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, introdotto dal presente decreto, e' inserito il seguente:
"Art. 32-sexies. - 1. Per quanto attiene ai dirigenti delle agenzie, gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal direttore dell'agenzia, sentito il Comitato di cui all'articolo 13, ai fini della salvaguardia della proporzionalita' e del bilinguismo.".