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Decreto Legislativo 6 novembre 2001, n. 423

"Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative, a norma dell'articolo 4, comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2001



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, che prevede l'emanazione di uno o più decreti legislativi intesi a riformare la disciplina in materia previdenziale ed assistenziale per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

Sentite le parti sociali interessate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2001;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Le norme del presente decreto disciplinano per i lavoratori soci degli organismi associativi individuati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, che svolgono le attività di cui all'elenco allegato al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999, la contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta agli enti previdenziali interessati per le seguenti forme di previdenza e di assistenza sociale:
a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
b) assicurazione per l'assegno per il nucleo familiare;
c) assicurazione per le prestazioni economiche di malattia e maternità;
d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Art. 2.
Omogeneizzazione della retribuzione imponibile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, l'imponibile giornaliero per i lavoratori soci degli organismi associativi di cui all'articolo 1, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per le forme assicurative ivi previste, non può essere inferiore all'importo che garantisce, su base annua, il rispetto del parametro introdotto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.

Art. 3.
Adeguamento della misura della contribuzione previdenziale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per ciascun socio lavoratore, ai fini del versamento dei contributi dovuti per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l'imponibile giornaliero di cui all'articolo 2, comma 1, e' annualmente aumentato nelle seguenti misure percentuali calcolate sulla differenza retributiva esistente tra l'importo determinato ai sensi del citato articolo 2, comma 1, ed il corrispondente minimo contrattuale giornaliero previsto, per il medesimo anno, dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, o da quello del settore o della categoria affine:
a) del 25 per cento per l'anno 2003;
b) del 50 per cento per l'anno 2004;
c) del 75 per cento per l'anno 2005;
d) del 100 per cento per l'anno 2006.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai fini del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale diversi da quelli dovuti per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l'imponibile giornaliero di cui all'articolo 2, comma 1, e' annualmente aumentato, secondo le modalità temporali e nelle percentuali di cui al comma 1, calcolate sulla differenza retributiva esistente tra l'importo determinato ai sensi del citato articolo 2, comma 1, ed il limite minimo di retribuzione giornaliera di cui all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, così come modificato dall'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.

3. La disposizione di cui al comma 2 trova applicazione anche ai fini del versamento dei contributi dovuti per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nei casi in cui il minimo contrattuale giornaliero di cui al comma 1 e' inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, così come modificato dall'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389 del 1989, e successive modificazioni.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2007, per la determinazione della retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 338 del 1989.

5. Gli organismi associativi di cui all'articolo 1 sono comunque responsabili del pagamento dei contributi anche per la quota a carico del lavoratore; qualunque patto contrario e' nullo. I predetti contributi sono dovuti agli Istituti interessati nella misura e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni per i diversi settori di attività lavorativa.

Art. 4.
Norme transitorie

1. Sino al 31 dicembre 2006, il periodo di occupazione media mensile, ai fini del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, e' confermato in 26 giornate lavorative.

2. Nei territori del Mezzogiorno e nelle regioni Basilicata e Campania, individuati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 27 maggio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 31 maggio 1982, il periodo di occupazione media mensile e' elevato a 26 giornate lavorative secondo il seguente schema:
a) 18 giornate nel 2002;
b) 20 giornate nel 2003;
c) 22 giornate nel 2004;
d) 24 giornate nel 2005;
e) 26 giornate nel 2006.

3. Sino al 31 dicembre 2006, ai soli fini del versamento dei contributi dovuti per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, restano confermate le classi di contribuzione fissate con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, purche' di importo non inferiore all'imponibile determinato per ciascun anno, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1.

4. Sino al 31 dicembre 2006, gli organismi associativi di cui all'articolo 1 possono continuare ad optare per il versamento dei contributi dovuti per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sulle retribuzioni effettive, purche' non inferiori al maggior importo tra l'imponibile determinato, per ciascun anno, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, e la classe di contribuzione fissata con decreto ministeriale, adottato ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970 e successive modificazioni. L'opzione ha effetto dal primo periodo di paga successivo alla delibera assunta dai predetti organismi e non e' revocabile.

5. I contributi relativi alla forma di previdenza per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, versati su retribuzioni superiori a quelle determinate ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970 e successive modificazioni, restano validi e le relative prestazioni sono commisurate all'entità dei contributi versati.