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Decreto Legislativo 28 dicembre 2001, n. 477

"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2002



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e in particolare l'articolo 7, comma 4;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 50, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 201;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;

Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro della difesa;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. L'intitolazione del Capo I del Titolo I del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' sostituita dalla seguente: "Carriera dei funzionari di Polizia".

2. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"Articolazione della carriera dei funzionari di Polizia";
b) prima del comma 1 e' anteposto il seguente:
"01. La carriera dei funzionari di Polizia si articola nei ruoli dei commissari e dei dirigenti.".

Art. 2.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 201, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:
a) i commi 01 e 1 sono sostituiti dal seguente:
"1. I funzionari di Polizia di cui all'articolo 1 esercitano, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza implicanti autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita' e quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, nonche', nei casi previsti dalla legge, le funzioni di autorita' di Pubblica Sicurezza.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I funzionari del ruolo dei commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di Pubblica Sicurezza e ufficiale di Polizia giudiziaria. I commissari capo e i vice questori aggiunti svolgono funzioni di direzione di uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti o di indirizzo e coordinamento di piu' unita' organiche nell'ufficio cui sono assegnati, individuate con decreto del Ministro dell'interno, con piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti; esercitano le funzioni di cui al comma 1 partecipando all'attivita' degli appartenenti al ruolo dei dirigenti e sostituiscono questi ultimi in caso di assenza o impedimento.";
c) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
"5. I primi dirigenti della Polizia di Stato, oltre a svolgere le funzioni indicate nella tabella 1 allegata, che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono preposti agli altri uffici e reparti determinati con decreto del Ministro dell'interno.
6. I dirigenti superiori della Polizia di Stato, oltre a svolgere le funzioni indicate nella tabella A di cui al comma 5, sono preposti agli altri uffici di particolare rilevanza determinati con decreto del Ministro dell'interno.";
d) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I dirigenti preposti ad uffici aventi autonomia amministrativa esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.";
e) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
"9-bis. I funzionari di Polizia di cui all'articolo 1 dirigono gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza aventi il compito di fornire gli elementi informativi per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alla Polizia di Stato.".

Art. 3.

1. Agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari avviene mediante concorso pubblico per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. I limiti di eta' per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le qualita' morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione al concorso. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo l7, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalita' di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie.
4. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al comma 3, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari avviene mediante concorso interno per titoli e per esami, consistenti nelle prove previste per il concorso di cui al comma 1, al quale e' ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione piu' grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "buono". Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice ispettore o qualifica corrispondente e' richiesta un'anzianita' di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso.
5. Ai concorsi non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.";
b) all'articolo 4, comma 1, le parole: "I vincitori del concorso di cui all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3".

Art. 4.

1. All'articolo 12, comma 1, primo capoverso del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i commi 3 e 4 dell'articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono sostituiti dai seguenti:
"3. Salvo quanto previsto dal comma 4, i dirigenti generali di Pubblica Sicurezza di livello B sono inquadrati nella qualifica di prefetto a norma del comma 1 nel termine massimo di tre anni dal conseguimento della qualifica, conservando a tutti gli effetti l'anzianita' maturata anche nella qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza.
4. L'inquadramento fra i prefetti di cui al comma 3 puo' essere disposto anche in soprannumero, fino al 30 giugno 2004, nel limite massimo di tre unita', da riassorbirsi con le successive vacanze che si determineranno nell'aliquota di prefetti di cui al comma 1. Fino al riassorbimento del soprannumero non si possono effettuare nomine dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B.".

2. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni concernenti l'inquadramento alla qualifica di prefetto." sono sostituite dalle seguenti: "continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni ai soli fini dell'inquadramento alla qualifica di prefetto.";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Conseguentemente, le posizioni soprannumerarie sono riassorbite all'atto della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, dei predetti funzionari ed i posti di funzione ricopribili dai prefetti di cui all'articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono transitoriamente incrementati, in corrispondenza delle sole posizioni soprannumerarie, per l'espletamento di compiti di studio, consulenza, ricerca e ispettivi.".

Art. 5.

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il personale appartenente al ruolo direttivo speciale riveste le qualifiche di Ufficiale di Pubblica Sicurezza e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, svolge funzioni direttive con autonoma elevata responsabilita' decisionale e corrispondente apporto professionale in relazione ai compiti istituzionali della Polizia di Stato, con esclusione di quelle che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorita' locale di Pubblica Sicurezza.";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Ai commissari capo e ai vice questori aggiunti del ruolo direttivo speciale, oltre alle funzioni di cui al comma 1, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di piu' unita' organiche, nell'ambito dell'ufficio o reparto cui sono addetti. Essi sono, altresi', preposti ad uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Gli stessi sono diretti collaboratori dei dirigenti della Polizia di Stato e li sostituiscono nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o impedimento.".

Art. 6.

1. Agli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, sono apportate, le seguenti ulteriori modifiche:
a) l'articolo 31 e' sostituito dal seguente:
"Art. 31 (Accesso ai ruoli dei direttori tecnici). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei direttori tecnici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. Le qualita' morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2, sono indicate le lauree specialistiche per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le abilitazioni professionali ove previste dalla legge. Sono fatti salvi i diplomi di laurea previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame sulle materie attinenti ai profili professionali, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalita' di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.
4. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al comma 3, l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei direttori tecnici avviene mediante concorso interno per titoli e per esami, consistenti nelle prove previste per il concorso di cui al comma 1, al quale e' ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti, anche attitudinali, richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione piu' grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "buono . Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice perito o qualifica corrispondente e' richiesta un'anzianita' di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso.
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.";
b) all'articolo 32, comma 1, le parole: "I vincitori del concorso di cui all'articolo 31" sono sostituite dalle seguenti: "I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 31";
c) all'articolo 32, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Ai fini della determinazione del posto in ruolo e della progressione in carriera, il personale proveniente dal ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, di cui all'articolo 40, conserva l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza e, qualora rivestiva la qualifica di direttore tecnico capo del suddetto ruolo speciale ad esaurimento, e' confermato nella qualifica di direttore tecnico capo. Restano fermi i requisiti di effettivo servizio nelle qualifiche dei ruoli dei direttori tecnici previsti dall'articolo 34 per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico.".

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 65-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 65-ter (Ruolo d'onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza). - 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato, giudicato assolutamente inidoneo all'assolvimento dei compiti d'istituto per mutilazioni o invalidita' riportati in servizio e per causa di servizio che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie, e' iscritto nel ruolo d'onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, previa dispensa dal servizio per inidoneita' assoluta nel ruolo di appartenenza, ovvero, nelle ipotesi di cui al comma 3, previo giudizio medico-legale di inidoneita' assoluta al servizio.
2. Il personale di cui al comma 1, iscritto nel ruolo d'onore, puo' essere richiamato in servizio, con il suo consenso, in casi particolari, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per essere impiegato in incarichi compatibili con l'infermita' riportata e diversi dalla direzione di reparti operativi, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.
3. Il personale di cui al comma 1, decorato al valor civile o militare, che non abbia superato i limiti di eta' previsti per il collocamento a riposo d'ufficio puo' chiedere di permanere o essere richiamato in servizio per essere impiegato in incarichi compatibili con la condizione fisica, individuati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738. Il trattenimento o il richiamo in servizio sono disposti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Per la progressione in carriera del personale di cui al presente articolo iscritto nel ruolo d'onore, la disciplina prevista per il conferimento delle promozioni nel ruolo di provenienza si applica con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle particolari condizioni degli interessati. Per le promozioni da conferire nel limite dei posti disponibili, il numero dei posti riservati agli appartenenti al ruolo d'onore e' determinato, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle corrispondenti qualifiche del ruolo di provenienza e il numero dei funzionari valutabili per l'accesso alle stesse. Qualora il rapporto sia inferiore a uno, la frazione di posto e' arrotondata per eccesso all'unita'.
5. Al personale di cui ai commi 2 e 3 si applica il trattamento piu' favorevole tra la pensione privilegiata in godimento e il trattamento economico previsto per la qualifica di appartenenza, riconoscendo, ai fini della progressione economica, l'anzianita' maturata al momento della cessazione dal servizio, nonche' il diritto agli assegni di superinvalidita', di assistenza, di accompagnamento e di cumulo, ove spettanti. All'atto della definitiva cessazione dal servizio, ove il richiamo o la permanenza in servizio ai sensi del presente articolo siano superiori ad un anno e siano stati retribuiti con trattamento economico in attivita', sono assicurati la riliquidazione del trattamento di quiescenza e il trattamento di buonuscita sulla base dell'ultimo stipendio spettante in attivita' di servizio.
6. Il richiamo o la permanenza in servizio del personale iscritto nel ruolo d'onore rende indisponibili, fino alla cessazione dal servizio del personale medesimo, un numero di posti nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza, tale da assicurare l'invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato.
7. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo, al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato iscritto nel ruolo d'onore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per gli ufficiali delle forze di polizia ad ordinamento militare iscritti nel ruolo d'onore che prestano servizio ai sensi dell'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1989, n. 79.".

Art. 8.

1. L'articolo 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 67 (Riorganizzazione dell'Istituto Superiore di Polizia). - 1. All'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale dell'Istituto Superiore di Polizia, istituito nell'ambito dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza per la formazione, l'aggiornamento professionale e la specializzazione del personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttivi della Polizia di Stato, si provvede con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, disciplinandone il raccordo con le competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e con gli altri istituti di alta formazione del Ministero dell'interno e delle altre Amministrazioni pubbliche, assicurando livelli di autonomia istituzionale, gestionale, finanziaria e contabile, coerenti con i compiti previsti dal presente decreto.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 69 comma 1, lettera f), dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, e' abrogato".

Art. 9.

1. All'articolo 68 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. L'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituito dal seguente:
"Art. 66 (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso uffici e reparti periferici dipendenti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza). - 1. Gli organi competenti per la compilazione del rapporto informativo per il personale del presente decreto, in servizio presso gli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 4, 5, 6 e 7, e lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, sono individuati con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Fino all'emanazione del suddetto regolamento di semplificazione, gli organi competenti sono individuati con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza. ".

Art. 10.

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) all'articolo 5, comma 2, le parole: "a causa delle esercitazioni pratiche" sono sostituite dalle seguenti: "durante il corso";
b) all'articolo 16, comma 3, le parole: "Le eventuali forme di preselezione, le prove di esame," sono sostituite dalle seguenti: "Le prove di esame,";
c) all'articolo 27, comma 1, capoverso, le parole: "Anno del raggiungimento dei 65 anni di eta'" sono sostituite dalle seguenti: "Anno di collocamento a riposo per il raggiungimento del 65o anno di eta'", conseguentemente, alla tabella 3 allegata, le parole: "Anno di raggiungimento del 65o anno di eta'" sono sostituite dalle seguenti: "Anno di collocamento a riposo per il raggiungimento del 65o anno di eta'";
d) al comma 4 dell'articolo 30 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Essi sono preposti agli uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti determinati con decreto del Ministro dell'interno ed esercitano le funzioni di cui al comma 1 partecipando all'attivita' degli appartenenti al ruolo dei dirigenti tecnici e sostituiscono questi ultimi nella direzione di uffici e laboratori scientifici o didattici in caso di assenza o impedimento.";
e) all'articolo 37, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttori tecnici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 9, ultimo periodo, e 10, e quelle di cui agli articoli 13, 27 e 28-bis.";
f) all'articolo 37-ter, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al medesimo scrutinio partecipa anche il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di direttore tecnico capo, ovvero quelle di direttore tecnico principale e di direttore tecnico, sempre che, alla stessa data, sia in possesso di un'anzianita' complessiva nel ruolo non inferiore a nove anni e sei mesi.";
g) all'articolo 45 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Essi partecipano all'attivita' dei dirigenti medici e sono preposti agli uffici non riservati al personale del ruolo dei dirigenti determinati con decreto del Ministro dell'interno.";
2) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:
"2. I dirigenti medici svolgono le funzioni indicate, a fianco di ciascuna qualifica, nella tabella 5 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e quelle determinate con decreto del Ministro dell'interno, anche in attuazione dei provvedimenti di riordino della struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.";
h) all'articolo 46:
1) al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29." sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al comma 2, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici avviene mediante concorso interno per titoli e per esami, consistenti nelle prove previste per il concorso di cui al comma 1, al quale e' ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti, anche attitudinali, richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione piu' grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "buono . Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice ispettore o corrispondente e' richiesta un'anzianita' di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso.";
i) all'articolo 53, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 9, ultimo periodo, e 10, e quelle di cui agli articoli 13, 27, 28 e 28-bis.";
l) al comma 3 dell'articolo 55 dopo la parola: "revocabile" sono inserite le seguenti: "entro il 30 giugno 2002";
m) all'articolo 61, comma 1, le parole: "per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "per i delitti di cui all'articolo 58, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
n) all'articolo 68:
1) al comma 4, primo capoverso, e' aggiunto, in fine, il seguente comma all'articolo 64 del decreto de1 Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335: "Le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma si applicano a decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2001.";
2) al comma 9, primo capoverso, la lettera b) dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e' sostituita dalla seguente:
"b) per il personale del ruolo direttivo, dal primo dirigente medico dal quale direttamente dipende. Nel caso in cui il personale stesso non dipenda da un primo dirigente medico, il rapporto informativo e' compilato dal dirigente dell'ufficio o reparto presso il quale presta servizio, previa acquisizione degli elementi di valutazione professionale forniti dal competente dirigente medico, individuato con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Il rapporto informativo viene vistato dal direttore della direzione o ufficio centrale da cui dipende che, per il tramite della Direzione centrale per le risorse umane, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, le modalita' di attuazione di cui alla presente lettera sono individuate con decreto del capo della Polizia-direttore generale della Pubblica Sicurezza. Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2001.";
o) alla tabella 1 sono apportate le seguenti modifiche:
1) nelle funzioni previste per il dirigente superiore dopo le parole: "dirigente di ufficio periferico a livello regionale" sono aggiunte le seguenti: "o interregionale";
2) nelle funzioni previste per il primo dirigente le parole:
"Vice questore" sono sostituite dalle seguenti: "Vicario del questore" e le parole: "dirigente di ufficio periferico a livello provinciale per le esigenze di Polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale;" sono sostitute dalle seguenti: "dirigente di ufficio periferico a livello almeno provinciale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale;";
p) alla tabella 5, il quadro relativo alle funzioni del personale del ruolo dei dirigenti medici e' sostituito dal seguente:

"RUOLO DEI DIRIGENTI MEDICI


    =====================================================================

       Livello di   |                |    Posti di     |

        funzione    |   Qualifica    |    qualifica    |    Funzione

    =====================================================================

                    |                |                 |Direttore

                    |   Dirigente    |                 |centrale di

           C        |generale medico |        1        |sanità.

    ---------------------------------------------------------------------

                    |                |                 |Ispettore

                    |                |                 |generale;

                    |                |                 |consigliere

                    |                |                 |ministeriale

                    |                |                 |aggiunto, anche

                    |                |                 |per le funzioni

                    |                |                 |di coordinamento

                    |                |                 |degli studi e

                    |                |                 |ricerche in

                    |                |                 |materia

                    |                |                 |sanitaria;

                    |                |                 |direttore di

                    |                |                 |servizio della

                    |                |                 |Direzione

                    |                |                 |centrale di

                    |                |                 |sanità e di

                    |                |                 |ufficio di

                    |   Dirigente    |                 |vigilanza a

           D        |superiore medico|      8 (b)      |livello centrale.

    ---------------------------------------------------------------------

                    |                |                 |Direttore di

                    |                |                 |divisione nella

                    |                |                 |Direzione

                    |                |                 |centrale di

                    |                |                 |sanità; dirigente

                    |                |                 |di ufficio

                    |                |                 |sanitario

                    |                |                 |periferico e di

                    |                |                 |ufficio di

                    |                |                 |vigilanza

                    |                |                 |periferico; vice

                    |                |                 |consigliere

                    |                |                 |ministeriale;

                    |                |                 |dirigente con

                    |                |                 |funzioni

                    |                |                 |ispettive;

                    |                |                 |presidente di

                    |                |                 |commissioni

                    |Primo dirigente |                 |mediche o

           E        |     medico     |     30 (c)      |medico-legali.

Art. 11.

1. La disposizione dell'articolo 22-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, inserito dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 201, e' correttamente interpretata ed applicata nel senso che al personale avente la qualifica di vice questore aggiunto anteriormente alla data degli inquadramenti disposti dal medesimo articolo 22-bis e' riconosciuta a tutti gli effetti, anche ai fini di quanto previsto dal comma 2, l'anzianita' maturata nella medesima qualifica. Analogamente devono interpretarsi ed applicarsi le disposizioni corrispondenti degli articoli 37-bis, comma 2, e 53-bis, comma 2.

2. I criteri per l'impiego nell'area interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di funzionari e ufficiali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, per quanto riguarda l'attribuzione degli incarichi in relazione alle diverse anzianita' nella qualifica e nel grado, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sulla proposta del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, formulata sentiti i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, il capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato.