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Decreto Legislativo 28 dicembre 2001, n. 478

"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto terzi"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2002



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 1, comma 1, comma 2 e comma 4, e l'allegato A della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1999);

Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, recante attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1 ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;

Vista la proposta del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi prot. 1269/ATM.44 del 12 aprile 2001, acquisita ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera d) della legge 23 dicembre 1997, n. 454, con riferimento al settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Considerata la necessita' di emanare, ai sensi del menzionato articolo 1, comma 4, della legge n. 526 del 1999, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati da questa e della normativa comunitaria applicabile, ed anche alla luce della predetta proposta, disposizioni integrative e correttive del menzionato decreto legislativo n. 395 del 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e' sostituito dal seguente:
"1. Le norme del presente decreto disciplinano l'accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di persone.".

2. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente:
"2. Ai fini del presente decreto, costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi l'attivita' dell'impresa che esegue, mediante autoveicoli, fuori della fattispecie prevista dall'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, il trasferimento di cose verso corrispettivo.".

3. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente:
"3. Ai fini del presente decreto, costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di persone l'attivita' dell'impresa che, fuori della fattispecie prevista dall'articolo 83, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, esegue - mediante autoveicoli destinati, a norma dell'articolo 82, comma 1, del medesimo decreto legislativo, a trasportare piu' di nove persone, autista compreso - il trasferimento di persone con offerta al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo.".

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. E' impresa di trasporto su strada, ai fini del presente decreto, qualsiasi persona fisica o persona giuridica, con o senza scopo di lucro, od associazione o gruppo di persone senza personalita' giuridica, con o senza scopo di lucro, nonche' qualsiasi ente dipendente dall'autorita' pubblica, il quale abbia personalita' giuridica o dipenda da un'autorita' avente personalita' giuridica, che svolge l'attivita' di cui ai commi 2 o 3.".

Art. 2.
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente:
"1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle imprese di cui all'articolo 1, comma 2, che esercitano la professione esclusivamente con autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t. Il predetto limite puo' essere ridotto con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.".

2. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente:
"2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previa consultazione della Commissione dell'Unione europea, sono individuati i casi nei quali le imprese di cui all'articolo 1, comma 2, effettuando esclusivamente trasporti nazionali aventi soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti in considerazione della natura della merce trasportata, ovvero della brevita' del percorso, sono esonerati dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7. In caso di circostanze impreviste, al regolamento di cui all'articolo 21 puo' essere riconosciuta temporanea efficacia fino alla consultazione della Commissione e comunque per non piu' di sei mesi.".

3. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' abrogato.

Art. 3.
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente:
"1. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, indicano alle rispettive autorita' competenti, nei termini di cui all'articolo 4, commi 2 e 4, la persona che, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7, dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attivita' di trasporto.".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. La persona di cui al comma 1 dirige l'attivita' di trasporto di una sola impresa.".

Art. 4.
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente:
"1. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298 del 1974 ai fini dell'esercizio della relativa attivita'.".

2. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente:
"2. I requisiti di cui al comma 1 devono sussistere al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell'albo di cui al medesimo comma. Il requisito di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), deve sussistere, per ogni autoveicolo supplementare, al momento dell'immatricolazione ovvero al momento della presentazione della richiesta di aggiornamento di cui all'articolo 94, comma 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ad eccezione dei trasferimenti di residenza.".

3. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente:
"3. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 3 devono possedere i requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 per ottenere la licenza o il diverso titolo previsto per l'esercizio della relativa attivita'.".

4. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente:
"4. I requisiti di cui al comma 3 devono sussistere al momento della presentazione di ogni domanda per ottenere la licenza o il titolo di cui al medesimo comma. Il requisito di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), deve sussistere, per ogni autoveicolo supplementare nell'ambito della previsione dell'articolo 1, comma 3, al momento dell'immatricolazione ovvero al momento della presentazione della richiesta di aggiornamento di cui all'articolo 94, comma 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ad eccezione dei trasferimenti di residenza.".

Art. 5.
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente:
"1. Per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il requisito dell'onorabilita' e' sussistente se esso e' posseduto, oltre che dalla persona di cui all'articolo 3, comma 1:
a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
b) dai soci illimitatamente responsabili per le societa' di persone;
c) dal titolare dell'impresa individuale o familiare.".

2. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 395 del 2000, le parole "per il delitto di cui all'articolo 52, comma 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;" sono soppresse.

3. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituita dalla seguente:
"f) abbia subito, in via definitiva, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 26 della legge n. 298 del 1974, o di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo della professione di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, ovvero, per cinque volte nel corso dell'ultimo quinquennio, cumulativamente, abbia subito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o sia stato effettuato nei suoi confronti l'accertamento di cui all'articolo 167, comma 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992;".

4. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituita dalla seguente:
"g) abbia subito, in qualita' di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale;".

5. Il comma 7 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente:
"7. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, devono essere iscritte nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito d'impresa, o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito.".

6. La lettera c) del comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituita dalla seguente:
"c) per le ipotesi di cui alla lettera f) del comma 2, decorsi sei mesi dalla data del provvedimento che costituisce presupposto per la perdita del requisito.".

Art. 6.
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente:
"1. Per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il requisito della capacita' finanziaria e' sussistente se vi e' la disponibilita' di risorse finanziarie in misura non inferiore a:
a) cinquantamila euro, qualora l'impresa abbia la disponibilita', a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un autoveicolo adibito all'attivita' di trasportatore su strada;
b) cinquemila euro, per ogni autoveicolo supplementare.".

2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente:
"2. Ai fini dell'accertamento della sussistenza della capacita' finanziaria l'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, valuta: i conti annuali dell'impresa interessata, ove esistano; i fondi disponibili, comprese le liquidita' bancarie e le possibilita' di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprieta' disponibili come garanzia per l'impresa interessata; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature e installazioni; il capitale di esercizio.".

3. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente:
"3. La prova della sussistenza della capacita' finanziaria puo' essere fornita mediante un'attestazione rilasciata, nelle varie forme tecniche, sulla scorta degli elementi di cui al comma 2, da imprese che esercitano attivita' bancaria. I contenuti dell'attestazione e le modalita' per il suo rilascio sono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 21.".

4. Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente:
"4. Le imprese di cui al comma 3 comunicano all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 21, ogni fatto che produca la diminuzione o la perdita della capacita' finanziaria attestata.".

Art. 7
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente:
"1. Per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il requisito dell'idoneita' professionale e' sussistente se esso e' posseduto dalla persona che dirige l'attivita'.".

2. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente:
"3. Le persone che intendono svolgere la direzione dell'attivita' nell'interesse di imprese che esercitano l'attivita' di trasporto su strada esclusivamente in ambito nazionale possono chiedere di sostenere l'esame su argomenti riguardanti solo il trasporto nazionale.".

3. Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente:
"4. In deroga al disposto del comma 2, e' ritenuto sussistente il requisito della idoneita' professionale in capo alla persona che provi di aver maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni svolgendo, nell'interesse di una o piu' imprese, stabilite nell'Unione europea, o negli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, ed aventi i requisiti di cui all'articolo 4, che regolarmente esercitano, o hanno esercitato, le attivita' di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, la direzione dell'attivita' e superi la prova d'esame di controllo di cui all'articolo 8, comma 4.".

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa consultazione della Commissione europea, sono stabiliti criteri e modalita' per sottoporre, con oneri a carico del soggetto richiedente, ad esame supplementare, riguardante conoscenze specifiche relative agli aspetti nazionali della professione di trasportatore su strada, le persone fisiche con residenza normale in Italia che, senza aver ottenuto precedentemente alcun attestato di capacita' professionale in uno degli Stati membri, hanno conseguito, dopo il 1° ottobre 1999, un attestato di idoneita' professionale rilasciato dall'autorita' competente di altro Stato membro, qualora intendano utilizzare tale attestato per dirigere l'attivita' di trasporto ai sensi dell'articolo 3. Con lo stesso decreto, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per la copertura delle spese relative all'esame supplementare.".

Art. 8.
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente:
"1. Le prove scritte che costituiscono l'esame di cui all'articolo 7, commi 2, 3 e 4, consistono in:
a) sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative;
b) una esercitazione su un caso pratico.".

2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente:
"3. Per gli effetti dell'articolo 7, commi 2 e 3, l'esame e' superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al comma 1, lettera a), almeno venti punti per la prova di cui al comma 1, lettera b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.".

3. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente:
"4. Per gli effetti dell'articolo 7, comma 4, l'esame e' superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al comma 1, lettera a), almeno sedici punti per la prova di cui al comma 1, lettera b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.".

4. Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente:
"5. A cura della competente struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono resi pubblici l'elenco generale dei quesiti per la prova di cui al comma 1, lettera a), e dei tipi di esercitazione per la prova di cui al comma 1, lettera b).".

Art. 9.
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente:
"2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle ordinarie strutture e delle ordinarie risorse di bilancio, alla tenuta dell'elenco delle persone alle quali e' stato rilasciato l'attestato di cui al comma 1. L'elenco contiene anche l'indicazione dell'eventuale impresa presso cui il titolare dell'attestato svolge la direzione dell'attivita' ai sensi dell'articolo 3. Su comunicazione del titolare dell'attestato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'aggiornamento di tale indicazione. L'elenco e' consultabile, anche in via telematica, da chiunque vi abbia interesse.".

Art. 10.
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente:
"2. L'esercizio provvisorio di cui al comma 2 e' consentito per un anno. Esso puo' essere prorogato per sei mesi al massimo nel caso in cui, dall'esame dell'attivita' svolta dall'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, nel corso dell'esercizio provvisorio e da una motivata dichiarazione di intenti resa dalla medesima l'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, ritenga che, entro il periodo di proroga, saranno validamente eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 1 medesimo.".

Art. 11.
Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente:
"4. Se il requisito di cui all'articolo 5 cessa di sussistere in capo ad una delle persone di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo articolo, l'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1. La medesima impresa comunica altresi' alla stessa autorita' l'avvenuto reintegro del requisito di cui all'articolo 5, con l'indicazione degli strumenti per mezzo dei quali tale reintegro e' avvenuto.".

Art. 12.
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente:
"1. Se il requisito di cui all'articolo 6 cessa di sussistere, l'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1.".

2. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente:
"2. Se la situazione economica globale dell'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, lascia prevedere che il requisito di cui all'articolo 6 sara' di nuovo soddisfatto e in modo durevole, sulla base di un piano finanziario, in un prossimo futuro, l'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, puo' concedere un termine non superiore a un anno.".

Art. 13.
Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente:
"1. Se la persona che svolge la direzione dell'attivita' non la esercita piu', l'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1.".

Art. 14.
Partecipazione al procedimento

1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' aggiunto il seguente:
"13-bis (Partecipazione al procedimento). - 1. Nei casi in cui, ai sensi degli articoli 10, 11, 12 e 13, e' disposta la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, o la revoca dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, assegna all'impresa interessata, per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un termine di trenta giorni. Entro tale termine, su richiesta dell'impresa interessata, procede anche all'audizione personale.".

Art. 15.
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente:
"2. Gli attestati di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che siano rilasciati nel rispetto dell'articolo 6, commi 1 e 2.".

Art. 16.
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente:
"2. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, che sono state autorizzate, in Grecia, anteriormente al 1 gennaio 1981, o negli altri Stati membri dell'Unione Europea, anteriormente al 1° gennaio 1975, in virtu' di una normativa nazionale, ad esercitare le relative attivita', e a condizione che tali imprese siano delle societa' ai sensi dell'articolo 58 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, e' riconosciuto, come prova sufficiente di idoneita' professionale, l'attestato dell'esercizio effettivo, per un periodo di tre anni, delle rispettive attivita' in uno di tali Stati. L'attivita' non deve essere cessata da piu' di cinque anni alla data di presentazione dell'attestato. Quando si tratta di un ente, l'esercizio effettivo dell'attivita' e' attestato per una delle persone fisiche che svolgono la direzione dell'attivita' medesima.".

Art. 17.
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente:
"1. Le sanzioni e le misure di cui all'articolo 5, comma 2, applicate per fatti commessi nell'esercizio dell'attivita' delle imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, stabiliti in altri Stati dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo sono comunicati a tali Stati.".

Art. 18.
Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente:
"2. Con il regolamento di cui all'articolo 21 sono determinate le modalita' per la verifica di cui al comma 1 per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, nonche' le modalita' di adeguamento ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 per le imprese autorizzate fra il 1° gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987 e per le imprese precedentemente esentate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1991, n. 158, recante regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974.".

2. Il comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente:
"3. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, gia' autorizzate alla data del 31 dicembre 1977, sono dispensate dall'obbligo di comprovare i requisiti previsti dal presente decreto.".

Art. 19.
Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 395 del 2000

1. L'articolo 20 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente:
"Art. 20 (Abrogazioni). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 13, 20, comma 1, n. 5) e n. 6), 22, 23, commi 1 e 3, e 25, comma 2 della legge n. 298 del 1974;
b) il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84.

Art. 20.
Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 395 del 2000

1. L'articolo 21 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente:
"Art. 21 (Regolamento di attuazione). - 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio regolamento da emanarsi entro il termine del 1° aprile 2002, e che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le previste disposizioni attuative.".

Art. 21.
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' aggiunto il seguente:
"1-ter. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, e 20 dicembre 1991, n. 448.".

Art. 22.
(Efficacia)

1. Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal giorno della pubblicazione.