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Decreto Legislativo 28 dicembre 2001, n. 484

"Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 5 ottobre 2000, numeri 297 e 298, in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, nonche' del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2002



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 7, comma 4;

Visto l'articolo 50, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2001, n. 297;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2001, n. 298;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 186;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;

Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Sentite le rappresentanze del personale;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'interno;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297

1. All'articolo 15, comma 1, lettera e), secondo periodo, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, dopo le parole "alla rilevanza dell'impegno operativo, da" sono inserite le seguenti: "maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza luogotenente e da".

Art. 2.
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297

1. All'articolo 16, comma 2, lettera b), n. 4), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, la parola: "artistico" e' sostituita dalla seguente: "culturale".

Art. 3.
Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I rimanenti ufficiali hanno le attribuzioni e gli incarichi determinati dal Comandante generale, secondo le norme vigenti. Nel quadro delle competenze stabilite per il proprio livello gerarchico e la propria posizione d'impiego e in relazione alle specifiche qualificazioni cui si correlano autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita':
a) esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unita' ordinamentali poste alle loro dipendenze;
b) provvedono alla gestione ed all'impiego delle risorse loro assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicita', al fine di assicurare la funzionalita' del servizio per il conseguimento degli obiettivi istituzionali;
c) assumono piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell'ambito del Comando generale, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinative rette da generale o colonnello, hanno anche la responsabilita' di settori funzionali, svolgono compiti di studio, e partecipano all'attivita' dei citati superiori, che sostituiscono in caso di assenza o impedimento;
d) adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con l'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito dei comandi o dei settori cui sono preposti;
e) formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore gerarchico.".

Art. 4.
Modifiche dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia e' determinata annualmente con la legge di bilancio.".

Art. 5.
Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298

1. All'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente:
"L'anzianita' di servizio maturata nei ruoli degli ufficiali della Forza armata di provenienza e' utile ai fini del computo dei periodi previsti dall'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitresimo, e dall'articolo 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, per la determinazione del trattamento economico all'atto del transito ai sensi dei precedenti commi 1 e 2.".

Art. 6.
Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298

1. All'articolo 31, comma 12, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, dopo le parole: "dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117" sono inserite le seguenti: "sostituendo alle parole: "di gruppo le parole: "di reparto territoriale ".