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Decreto Legislativo 4 marzo 2002, n. 21

"Attuazione della direttiva 1999/64/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, in materia di reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunita' europee (legge comunitaria 2000), ed in particolare l'articolo 13;

Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del 30 giugno 1997, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive;

Vista la direttiva 1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte;

Visto il decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73, recante disposizioni relative agli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente differimento dei termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;

Vista la deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 289/01/CONS del 5 luglio 2001, recante disposizioni concernenti il rilascio di autorizzazioni via cavo ai sensi della legge n. 66 del 2001;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2002;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 2002;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) "Autorita'": l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall'articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
b) "diritti speciali": i diritti concessi ad un numero limitato di imprese, mediante ogni strumento legislativo, regolamentare o amministrativo che, all'interno di una determinata area geografica, limiti a due o piu' il numero di dette imprese autorizzate a fornire un servizio o a svolgere un'attivita', non conformandosi a criteri di obiettivita', proporzionalita' e non discriminazione, o designi, non conformandosi a tali criteri, varie imprese in concorrenza, autorizzandole a fornire un servizio o a svolgere un'attivita', o conferisca a ciascuna impresa, non conformandosi a tali criteri, vantaggi legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla capacita' di qualsiasi altra impresa di fornire lo stesso servizio di telecomunicazioni o di svolgere la stessa attivita' nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;
c) "diritti esclusivi": i diritti concessi a una impresa, mediante ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo che le riservi facolta' di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attivita' all'interno di una determinata area geografica;
d) "rete pubblica di telecomunicazione": una rete di telecomunicazioni utilizzata, in tutto o in parte, per fornire servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;
e) "rete televisiva via cavo": una infrastruttura che non utilizza le radiofrequenze per la distribuzione di segnali televisivi al pubblico;
f) "organismo titolare di diritti speciali od esclusivi": un ente pubblico o privato, comprese le consociate da esso controllate, al quale sono riconosciuti diritti speciali ed esclusivi per la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, nonche' per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni;
g) "organismo avente notevole forza di mercato": un organismo che detenga oltre il 25 per cento della quota di un particolare mercato delle telecomunicazioni in ambito nazionale o nell'ambito geografico nel quale e' autorizzato ad operare. L'Autorita', sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, puo' comunque stabilire che un organismo che detiene, nel rispettivo mercato, una quota uguale od inferiore al 25 per cento disponga di una notevole forza di mercato e, viceversa, che un organismo detentore, nel rispettivo mercato, di una quota superiore al 25 per cento non disponga di una notevole forza di mercato. In entrambi i casi, la decisione deve tener conto della capacita' dell'organismo di influenzare le condizioni di mercato, del fatturato relativo alla dimensione del mercato, del controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, dell'accesso alle risorse finanziarie, della sua esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato;
h) "servizi di telefonia vocale pubblica": la fornitura al pubblico del trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo reale in partenza e a destinazione dei punti terminali di una rete telefonica pubblica fissa, che consente ad ogni utente di utilizzare l'apparecchiatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale.

Art. 2.
Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli organismi che forniscono sia reti pubbliche di telecomunicazioni sia reti televisive via cavo, qualora detti organismi:
a) siano controllati dallo Stato ovvero siano titolari di diritti speciali;
b) siano stati notificati alla Commissione europea dall'Autorita' tra quelli aventi notevole forza di mercato nel mercato comune della fornitura di reti di telecomunicazione e di servizi di telefonia vocale pubblica;
c) gestiscano nella stessa area geografica una rete televisiva via cavo installata sulla base di diritti speciali od esclusivi.

2. Il presente decreto non si applica alle sperimentazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle comunicazioni in data 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997.

Art. 3.
Separazione societaria

1. Gli organismi di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a costituire societa' separate per lo svolgimento delle rispettive attivita', anche interamente controllate dai medesimi organismi.

Art. 4.
Vigilanza

1. L'Autorita' vigila sul rispetto delle norme contenute nel presente decreto legislativo.

2. In caso di violazioni di ordini e diffide impartite in relazione alle norme del presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 5.
Disciplina di adeguamento

1. L'Autorita', qualora ravvisi che nel territorio nazionale esiste una concorrenza sufficiente nella fornitura dell'infrastruttura a livello locale, sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, provvede a darne informazione alla Commissione europea, mediante una descrizione particolareggiata della situazione del mercato.

2. L'obbligo di cui all'articolo 3, comma 1, puo' essere modificato a seguito della decisione assunta dalla Commissione europea sull'opportunita' di sopprimere l'obbligo di gestione attraverso persone giuridiche distinte, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 1999/64/CE.