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Legge 1° agosto 2002, n. 166

"Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti "



Elenco delle deleghe e dei decreti legislativi emanati


Disposizioni della legge Deleghe Decreti legislativi emanati
art. 5, co. 4 il Governo e' delegato ad emanare, entro il 30 giugno 2003(1), uno o più D.Lgs. per introdurre nel testo unico sulle espropriazioni (D.P.R. n. 327 del 2001) le modifiche ed integrazioni per adeguarlo alla normativa in materia di realizzazione di infrastrutture di cui alla L. n. 443 del 2001 D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302
"Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"
art. 9, co. 1 il Governo e' delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge(2) (entro il 18 agosto 2004), un D.Lgs. volto ad agevolare il finanziamento, da parte delle banche, delle società di progetto concessionarie o contraenti generali
art. 14, co. 1 il Governo e' delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 18 agosto 2003), un D.Lgs. di riforma della L. n. 1158 del 1971 (realizzazione del ponte sullo stretto di Messina) D.Lgs. 24 aprile 2003, n. 114
"Modifiche ed integrazioni alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158, relativa alla realizzazione dell'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, a norma dell'articolo 14 della legge 1° agosto 2002, n. 166"
art. 41, co. 1 il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 18 agosto 2003), uno o più D.Lgs. per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia telecomunicazioni D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259
"Codice delle comunicazioni elettroniche"


(1) Il termine di cui all'art. 5, co. 4, originariamente fissato al 31 dicembre 2002, è stato prorogato (non ancora scaduto) al 30 giugno 2003 dall'art. 7-bis, comma 2, del D.L. 25 ottobre 2002, n. 236 (conv. L. 27 dicembre 2002, n. 284).
(2) Il termine di cui all'art. 9, co. 1, originariamente fissato al 18 agosto 2003 (entro 12 mesi dalla entrata in vigore della,legge), è stato prorogato (non ancora scaduto) di 12 mesi, al 18 agosto 2004, dall'art. 1, comma 2, della L. 1 agosto 2003, n. 200, di conversione del D.L. 24 giugno 2003, n. 147.