stemma della Repubblica
logo della Camera logo del Senato


Legge 7 marzo 2003, n. 38

"Disposizioni in materia di agricoltura"



Elenco delle deleghe e dei decreti legislativi emanati


Disposizioni della legge Deleghe Decreti legislativi emanati
art. 1, co. 1 il Governo e' delegato ad adottare, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 29 marzo 2005)(1), uno o più D.Lgs. per completare il processo di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99
"Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38"
D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102
"Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38"
D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153
"Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima"
D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154
"Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38"
D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100
"Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38"
D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101
"Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38"
D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102
"Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38"
art. 1, co. 3 il Governo e' delegato ad adottare, entro il 15 maggio 2006(2), uno o piu' D.Lgs. per il riassetto, anche in un codice agricolo, delle disposizioni legislative vigenti in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura, e foreste
art. 2, co. 1 il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 29 marzo 2004), un D.Lgs. per la revisione della disciplina in materia di produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico
art. 2, co. 3 disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. di cui al comma 1 possono essere emanate entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. stesso


(1) Il termine di cui all'art. 1, co. 1, originariamente fissato al 29 marzo 2004 (entro 1 anno dalla entrata in vigore della legge), è stato differito (una volta scaduto) di 12 mesi, al 29 marzo 2005, dall'art. 2, comma 11, della L. 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del D.L. 28 maggio 2004, n. 136.
(2) Il termine di cui all'art. 1, co. 3, originariamente fissato al 29 marzo 2005 (entro 2 anni dalla entrata in vigore della legge), è stato prorogato (non ancora scaduto), una prima volta, di 12 mesi (entro 3 anni dalla entrata in vigore della legge), al 29 marzo 2006, dall'art. 2, comma 11, della L. 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, e successivamente (non essendo ancora scaduto) al 15 maggio 2006 dall'art. 1, comma 2, della L. 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273.