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Legge 28 marzo 2003, n. 53

"Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"



Elenco delle deleghe e dei decreti legislativi emanati


Disposizioni della legge Deleghe Decreti legislativi emanati
art. 1, co. 1 il Governo e' delegato ad adottare, entro 30 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 17 ottobre 2005)(1), uno o più D.Lgs. per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59
"Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53"
D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286
"Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonche' riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53"
D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76
"Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53"
D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226
"Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53"
D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 227
"Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53"
art. 1, co. 4 ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei D.Lgs. di cui agli artt. 1 e 4, possono essere adottate entro 18 mesi dalla data dell'entrata in vigore dei D.Lgs. stessi (2)
art. 4, co. 1 il Governo e' delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 17 aprile 2005), un D.Lgs. per disciplinare la possibilità di formazione, per gli studenti dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di periodi di lavoro D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77
"Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53"


(1) Il termine di cui all'art. 1, co. 1, originarinariamente fissato al 17 aprile 2005 (entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge) è stato prorogato (non ancora scaduto) dall'art. 3, co. 1, della L. 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione del D.L. 9 novembre 2004, n. 266.
(2) L'art. 1, co. 5, della L. 12 luglio 2006, n. 228, di conversione del D.L. 12 maggio 2006, n. 173, ha stabilito che le disposizioni correttive e integrative di cui all'art. 1, co. 4, della L. 28 marzo 2003, n. 53, possono essere adottate, relativamente ai D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, 15 aprile 2005, n. 77, 17 ottobre 2005, n. 226, e 17 ottobre 2005, n. 227, entro 36 mesi (anziché entro 18 mesi) dalla data della loro entrata in vigore.