Legge 8 luglio 2003, n. 172
Disposizioni della legge | Deleghe | Decreti legislativi emanati |
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art. 6, co. 1 | il Governo e' delegato ad adottare, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 29 luglio 2005)(1), un D.Lgs. recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto | D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172" |
art. 6, co. 5 | il Governo può emanare, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. di cui al comma 1(2) , disposizioni integrative o correttive del medesimo D.Lgs. |
(1) Il termine di cui all'art. 6, co. 1, originariamente fissato al 29 luglio 2004 (entro 1 anno dalla entrata in vigore della legge), è stato prorogato (non ancora scaduto) di 1 anno, al 29 luglio 2005, dall'art. 2, comma 9, della L. 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del D.L. 28 maggio 2004, n. 136.
(2 ) Il termine originario di cui all'art. 6, co. 5, (entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. di cui al comma 1) è stato prorogato, non ancora scaduto, di 1 anno dall'art. 1, co. 15, della L. 12 luglio 2006, n. 228, di conversione del D.L. 12 maggio 2006, n. 173.