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Decreto Legislativo 31 luglio 2003, n. 236

"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in materia di disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, che conferisce al Governo delega ad adottare, entro un anno, un decreto legislativo per disciplinare la graduale sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa entro sette anni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, emanato in attuazione della predetta disposizione;

Visto l'articolo 3, comma 4, della citata legge n. 331 del 2000, che delega il Governo ad adottare, nel rispetto delle modalita' e dei principi e criteri direttivi indicati dal comma 1, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 215 del 2001, entro un anno dalla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo;

Visto l'articolo 31 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che differisce al 31 luglio 2003 il termine previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 331 del 2000;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2003;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215

1. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2006».

Art. 2.
Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il secondo periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2006 sono chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualita' di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del servizio di leva e' quella stabilita dalle disposizioni vigenti.».

Art. 3.
Inserimento degli articoli 11-bis e 11-ter del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215

1. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis (Sospensione delle attivita' dei consigli di leva) - 1. La data dell'ultima chiamata alla leva e la data di sospensione delle attivita' dei consigli di leva sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.
2. Le modalita' di attuazione della sospensione delle attivita' di cui al comma 1 sono determinate con decreto direttoriale della Direzione generale della leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari.

Art. 11-ter (Formazione delle liste di leva) - 1. Ai fini del ripristino del reclutamento obbligatorio nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, i comuni e le autorita' diplomatiche e consolari continuano a svolgere le attivita' per la formazione e l'aggiornamento delle liste di leva anche successivamente alla formazione delle liste della classe 1985.».

Art. 4.
Inserimento dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215

1. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e' inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio) - 1. Il militare di truppa in ferma volontaria, giudicato idoneo al servizio militare incondizionato, ma permanentemente non idoneo agli incarichi, specializzazioni, categorie o specialita' di assegnazione in seguito a ferite o lesioni riportate in servizio, e' impiegato, in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio, in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario. Puo' essere ammesso a domanda alle successive rafferme biennali, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 15, comma 2, fino alla definizione dell'eventuale dipendenza delle ferite o lesioni da causa di servizio.
2. Il militare e' prosciolto dalla ferma ovvero dalla rafferma contratta se le ferite o lesioni non sono riconosciute dipendenti da causa di servizio.».

Art. 5.
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. I volontari in ferma breve reclutati o ammessi alla rafferma ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ovvero dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, e i volontari in ferma breve reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e non utilmente collocati nelle graduatorie per l'accesso alle carriere iniziali dallo stesso previste possono partecipare ai concorsi per il transito nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente delle Forze armate di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al compimento del terzo anno di servizio.

4-ter. I vincitori dei concorsi di cui al comma 4-bis mantengono lo status di volontario in ferma breve per il periodo necessario all'espletamento dei tirocini pratico-sperimentali ovvero dei corsi propedeutici e sono immessi nei ruoli del servizio permanente con il grado di 1° caporal maggiore, o grado corrispondente, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria del concorso e nell'ordine risultante dalla stessa.».

Art. 6.
Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215

1. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono soppresse le seguenti parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei regolamenti previsti dal presente comma e' abrogato l'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.».

Art. 7.
Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215

1. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, le parole: «da ammettere annualmente in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «da mantenere annualmente in servizio».

Art. 8.
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «un anno e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti : «due anni e sei mesi»;
b) al comma 5, lettera b), le parole: «requisiti fisici ed attitudinali» sono sostituite dalle seguenti: «requisiti psico-fisici e attitudinali»;
c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. I bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata possono prevedere:
a) riserve di posti a favore dei diplomati presso le scuole militari e gli istituti di cui al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, e dei figli di militari deceduti in servizio, nel limite massimo complessivo del trenta per cento dei posti disponibili;
b) la ripartizione dei posti messi a concorso per armi, specialita' o specializzazioni.»;
d) al comma 6, lettera a), le parole: «della corrispondente Arma o Corpo» sono sostituite dalle seguenti: «del corrispondente ruolo speciale».

Art. 9.
Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Gli ufficiali in ferma prefissata possono presentare domanda per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di servizio. L'amministrazione militare d'appartenenza puo' rinviare il collocamento in congedo sino a un massimo di sei mesi per esigenze di impiego ovvero proroga dell'impiego nelle operazioni di cui al comma 6, lettera b).».

Art. 10.
Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215

1. All'articolo 25, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6».

Art. 11.
Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, le parole: «Per gli ufficiali ausiliari» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio e per gli ufficiali di complemento e gli ufficiali delle forze di completamento,»;
b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Per gli ufficiali in ferma prefissata che hanno prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve fino al 40 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.»;
c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Le riserve di posti di cui all'articolo 18, commi 5 e 6, si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.».

Art. 12.
Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Sono abrogate le disposizioni che prevedono lo stato di celibe o di vedovo quale requisito per il reclutamento ovvero il matrimonio quale causa di proscioglimento dal servizio del personale militare ed in particolare:
a) l'articolo 33, primo comma, lettera f), e l'articolo 45 della legge 10 aprile 1954, n. 113;
b) l'articolo 26, primo comma, lettera e), l'articolo 35 e l'articolo 40, primo comma, lettera f), della legge 31 luglio 1954, n. 599;
c) articolo 34, primo comma, lettera f), della legge 3 agosto 1961, n. 833;
d) la legge 8 agosto 1977, n. 564, e successive modificazioni;
e) l'articolo 17 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1995, n. 196;
g) l'articolo 8, comma 2, lettera c), numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.».