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Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259

"Codice delle comunicazioni elettroniche"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003 - Supplemento Ordinario n. 150


Art. 1-39 Artt. 40-98 Artt. 99-221 Allegati 1-13 Allegati 14-Sub Allegato H


ALLEGATI AL CODICE

Allegato n. 1 (articoli 28, comma 1, e 33, comma 1)

Elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali (Parte A), i diritti di uso delle frequenze radio (Parte B) e i diritti di uso delle numerazioni (Parte C) come precisato agli articoli 28, comma 1 e 33, comma 1 del Codice.

A. Condizioni delle autorizzazioni generali sono:

1. contribuire al finanziamento del servizio universale in conformità al Capo IV, sezione I, del Titolo II del Codice;

2. corrispondere i diritti amministrativi ai sensi dell'articolo 34;

3. garantire l'interoperabilità dei servizi e interconnessione delle reti conformemente al Capo III del Titolo II del Codice;

4. garantire l'accessibilità dei numeri del piano nazionale di numerazione per l'utente finale comprese le condizioni conformemente al Capo IV del Titolo II del Codice;

5. rispettare la normativa ambientale e la pianificazione urbana e rurale, obblighi e condizioni relativi alla concessione dell'accesso o dell'uso del suolo pubblico o privato e condizioni relative alla co-ubicazione e alla condivisione degli impianti e dei siti, conformemente al Capo V del Titolo II del Codice e inclusa, ove applicabile, qualsiasi garanzia finanziaria o tecnica necessaria ad assicurare la corretta esecuzione dei lavori di infrastruttura;

6. rispettare gli obblighi di trasmissione conformemente al Capo IV, sezione III del Titolo II del Codice;

7. garantire la protezione dei dati personali e la tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche conformemente alla normativa nazionale e comunitaria in materia;

8. rispettare le norme sulla tutela dei consumatori specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche, ivi comprese le condizioni in conformità al Capo IV del Titolo II del Codice;

9. rispettare le restrizioni relative ai contenuti illegali delle trasmissioni, in conformità decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, nel mercato interno e restrizioni relative alle trasmissioni di contenuto nocivo ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati appartenenti all'Unione europea concernenti l'esercizio delle attività televisive;

10. presentare le informazioni in osservanza di una procedura di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 25, comma 4, e per altri scopi contemplati dall'articolo 33 del Codice;

11. assicurare le prestazioni ai fini di giustizia, di cui all'articolo 96 del Codice, sin dall'inizio dell'attività;

12. garantire le comunicazioni, in caso di catastrofi naturali, tra i servizi di emergenza e le autorità, nonche' le trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico;

13. rispettare le norme relative alla limitazione dell'esposizione delle persone ai campi magnetici prodotti dalle reti di comunicazione elettronica, in conformità alle norme comunitarie;

14. rispettare gli obblighi di accesso diversi da quelli di cui all'articolo 28, comma 2 del Codice applicabili alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente al Capo III del Titolo II dello stesso Codice;

15. mantenere l'integrità delle reti pubbliche di comunicazione, conformemente al Capo III e al Capo IV del Titolo II del Codice, anche mediante le condizioni per prevenire interferenze elettromagnetiche tra reti e/o servizi di comunicazione elettronica ai sensi del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615 in materia di norme armonizzate sulla compatibilità elettromagnetica;

16. garantire la sicurezza delle reti pubbliche contro l'accesso non autorizzato, conformemente alla normativa nazionale e comunitaria in materia;

17. rispettare le condizioni per l'uso di frequenze radio, conformemente all'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, qualora l'uso non sia soggetto alla concessione di diritti di uso individuali in conformità dell'articolo 27, commi 1 e 2 del Codice;

18. rispettare le misure volte ad assicurare il rispetto delle norme e/o specifiche di cui all'articolo 20 del Codice.

B. Condizioni della concessione di diritti di uso delle frequenze radio sono:

1. comunicazione del servizio o del tipo di rete o tecnologia per il quale sono stati concessi i diritti di uso della frequenza e ove applicabile, l'uso esclusivo di una frequenza per la trasmissione di contenuto specifico o servizi audiovisivi specifici;

2. uso effettivo ed efficiente delle frequenze in conformità al Capo II del Titolo I del Codice comprendente, se del caso, requisiti di copertura;

3. condizioni tecniche e operative per evitare interferenze dannose e per limitare l'esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici, qualora siano diverse da quelle previste dall'autorizzazione generale;

4. durata massima, in conformità all'articolo 27 del Codice, fatte salve eventuali modifiche del piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

5. trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare e relative condizioni in conformità al Capo II del Titolo I del Codice;

6. contributi per l'uso in conformità all'articolo 35 del Codice;

7. ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti di uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa;

8. obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso delle frequenze.

C. Condizioni della concessione di diritti di uso dei numeri sono:

1. la designazione del servizio per il quale e' utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio;

2. l'uso effettivo ed efficiente dei numeri in conformità al Capo II del Titolo I del Codice;

3. il rispetto delle norme in materia di portabilità del numero in conformità al Capo IV del Titolo II del Codice;

4. obbligo di fornire le informazioni degli elenchi pubblici degli abbonati ai fini degli articoli 55 e 75 del Codice;

5. durata massima, in conformità all'articolo 27 del Codice, fatti salvi gli eventuali cambi del Piano nazionale di numerazione;

6. trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare e relative condizioni in conformità al Capo II del Titolo I del Codice;

7. contributi per l'uso in conformità all'articolo 35 del Codice;

8. ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti di uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa;

9. obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso dei numeri.

Allegato n. 2 (articoli 42 e 43)

Condizioni di accesso ai servizi di televisione digitale e radio trasmessi ai telespettatori ed agli ascoltatori, di cui agli articoli 42 e 43 del Codice.

Parte I: Condizioni relative ai sistemi di accesso condizionato applicabili a norma dell'articolo 43, comma 1 del Codice.

Per quanto riguarda l'accesso condizionato ai servizi di televisione digitale e radio trasmessi ai telespettatori ed agli ascoltatori, a prescindere dal mezzo trasmissivo, conformemente all'articolo 43 del Codice, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

a) i sistemi di accesso condizionato utilizzati sul mercato devono essere dotati della capacità tecnica necessaria per effettuare un trasferimento del controllo (transcontrol) efficiente rispetto ai costi, che consenta agli operatori di rete di effettuare un controllo totale, a livello locale o regionale, dei servizi che impiegano tali sistemi di accesso condizionato;

b) tutti gli operatori dei servizi di accesso condizionato, a prescindere dal mezzo trasmissivo, che prestano servizi di accesso ai servizi televisivi digitali e radio e dai cui servizi di accesso dipendono i telediffusori per raggiungere qualsiasi gruppo di telespettatori o ascoltatori potenziali devono:

- proporre a tutti i telediffusori, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie compatibili con il diritto comunitario della concorrenza, servizi tecnici atti a consentire la ricezione dei rispettivi servizi televisivi digitali da parte dei telespettatori o ascoltatori autorizzati mediante decodificatori gestiti dagli operatori dei servizi, conformandosi al diritto comunitario della concorrenza,

- tenere una contabilità finanziaria distinta per quanto riguarda la loro attività di prestazione di servizi di accesso condizionato;

c) quando concedono licenze ai fabbricanti di apparecchiature di consumo, i titolari di diritti di proprietà industriale relativi ai sistemi e ai prodotti di accesso condizionato lo fanno a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. La concessione delle licenze, che tiene conto dei fattori tecnici e commerciali, non può essere subordinata dai titolari di diritti a condizioni che vietino, dissuadano o scoraggino l'inclusione nel medesimo prodotto:

- di un'interfaccia comune che consenta la connessione con più sistemi di accesso diversi, oppure

- di mezzi propri di un altro sistema di accesso, purche' il beneficiario della licenza rispetti condizioni ragionevoli e appropriate che garantiscano, per quanto lo riguarda, la sicurezza delle transazioni degli operatori del servizio di accesso condizionato.

Parte II: Altre risorse cui possono applicarsi condizioni a norma dell'articolo 42, comma 2, lettera b) del Codice.

a) Accesso alle interfacce per programmi applicativi (API)

b) Accesso alle guide elettroniche ai programmi (EPG)

Allegato n. 3 (articolo 46)

Elenco minimo di voci da includere nell'offerta di riferimento relativa all'accesso disaggregato alla rete locale a coppia elicoidale metallica che deve essere pubblicata dagli operatori notificati, ai sensi dell'articolo 46 del Codice.

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

a) "sottorete locale", una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete nella sede dell'abbonato ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete telefonica pubblica fissa;

b) "accesso disaggregato alla rete locale", sia l'accesso completamente disaggregato alla rete locale, sia l'accesso condiviso alla rete locale; esso non implica cambiamenti della proprietà della rete locale;

c) "accesso completamente disaggregato alla rete locale", la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica;

d) "accesso condiviso alla rete locale", la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso della banda non vocale di frequenza dello spettro disponibile sulla coppia elicoidale metallica; la rete locale continua ad essere impiegata dall'operatore notificato per fornire al pubblico il servizio telefonico.

A. Condizioni relative all'accesso disaggregato alla rete locale

1. Elementi della rete cui e' offerto l'accesso tra cui, in particolare, i seguenti elementi:

a) accesso alle reti locali;

b) nel caso di accesso condiviso alla rete locale, accesso alla banda non vocale di frequenza dello spettro di una rete locale.

2. Informazioni relative all'ubicazione dei punti di accesso fisici (1), disponibilità di reti locali in parti specifiche della rete di accesso.

3. Condizioni tecniche relative all'accesso alle reti locali e alla loro utilizzazione, ivi incluse le caratteristiche tecniche della coppia elicoidale metallica della rete locale.

4. Procedure di ordinazione e di fornitura, limitazioni dell'uso.

B. Servizio di co-ubicazione

1. Informazioni sui siti pertinenti dell'operatore notificato (1).

2. Opzioni di co-ubicazione nei siti di cui al precedente punto 1 (compresa la co-ubicazione fisica e, se del caso, la co-ubicazione a distanza virtuale).

3. Caratteristica delle apparecchiature: limitazioni eventuali delle apparecchiature che possono essere co-ubicate.

4. Aspetti relativi alla sicurezza: misure messe in atto da parte degli operatori notificati per garantire la sicurezza dei loro siti.

5. Condizioni di accesso per il personale di operatori concorrenti.

6. Norme di sicurezza.

7. Norme per l'assegnazione dello spazio in caso di spazio di co-ubicazione limitato.

8. Condizioni alle quali i beneficiari possano ispezionare i siti in cui e' disponibile una co-ubicazione fisica, o quelli in cui la co-ubicazione e' stata rifiutata per mancanza di capienza.

C. Sistemi d'informazione

Condizioni di accesso ai sistemi di supporto operativi dell'operatore notificato, sistemi informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura, l'ordinazione, le richieste di riparazione e manutenzione e la fatturazione.

D. Condizioni di offerta

1. Tempi necessari a soddisfare le richieste di fornitura di servizi e risorse; condizioni relative al livello del servizio, riparazione delle avarie, procedure di ripristino del livello normale del servizio e parametri relativi alla qualità del servizio.

2. Clausole contrattuali standard, compresi, se del caso, indennizzi in caso di mancato rispetto dei tempi.

3. Prezzi o modalità di tariffazione di ciascun elemento, funzione e risorse sopra elencati.

NOTA: (1) E' possibile rendere disponibili queste informazioni soltanto alle parti interessate, per evitare pericoli per la pubblica sicurezza.

Allegato n. 4 (articoli 60 e 79)

Descrizione delle prestazioni e dei servizi citati all'articolo 60 (controllo delle spese) e all'articolo 79 (fornitura di prestazioni supplementari) del Codice

Parte A: Prestazioni e servizi citati all'articolo 60 del Codice:

a) Fatturazione dettagliata

Fatte salve le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 676 e del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467, nonche' le altre disposizioni nazionali e comunitarie in materia di tutela dei dati personali e della vita privata, l'Autorità fissa il livello minimo di dettaglio delle fatture che le imprese designate, quali definite all'articolo 58 del Codice devono presentare gratuitamente ai consumatori per consentire a questi:

i) di verificare e controllare le spese generate dall'uso della rete telefonica pubblica in postazione fissa e/o dei corrispondenti servizi telefonici accessibili al pubblico e

ii) di sorvegliare in modo adeguato il proprio uso della rete e dei servizi e le spese che ne derivano, in modo da esercitare con ragionevole livello di controllo sulle proprie fatture.

Ove opportuno, gli abbonati possono ottenere, a tariffe ragionevoli o gratuitamente, un maggior livello di dettaglio delle fatture.

Le chiamate che sono gratuite per l'abbonato, comprese le chiamate ai numeri di emergenza, non sono indicate nella fattura dettagliata dell'abbonato.

b) Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita (servizio gratuito)

Prestazione gratuita alla quale l'abbonato, previa richiesta al fornitore del servizio telefonico, può impedire che vengano effettuate chiamate verso determinati numeri o tipi di numeri.

c) Sistemi di pagamento anticipato

L'Autorità può obbligare le imprese designate a proporre ai consumatori modalità di pagamento anticipato per l'accesso alla rete telefonica pubblica e per l'uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico.

d) Pagamento rateale del contributo di allacciamento

L'Autorità può imporre alle imprese designate l'obbligo di autorizzare i consumatori a scaglionare nel tempo il pagamento del contributo di allacciamento alla rete telefonica.

e) Mancato pagamento delle fatture

L'Autorità autorizza l'applicazione di misure specifiche per la riscossione delle fatture non pagate per l'utilizzo della rete telefonica pubblica in postazione fissa. Tali misure sono rese pubbliche e ispirate ai principi di proporzionalità e non discriminazione. Esse garantiscono che l'abbonato sia informato con debito preavviso dell'interruzione del servizio o della cessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento. Salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, tali misure garantiscono che sia interrotto solo il servizio interessato. La cessazione del collegamento per mancato pagamento delle fatture avviene solo dopo averne debitamente avvertito l'abbonato. Prima della totale cessazione del collegamento l'Autorità può autorizzare un periodo di servizio ridotto durante il quale possono essere effettuate solo le chiamate che non comportano un addebito per l'abbonato (ad esempio chiamate al "112").

Parte B: Prestazioni citate all'articolo 79 del Codice:

a) Composizione mediante tastiera o DTMF (segnalazione bitonale a più frequenze)

La rete telefonica pubblica consente l'uso di apparecchi a tonalità DTMF (raccomandazione ETSI ETR 207) per la segnalazione da punto a punto in tutta la rete.

b) Identificazione della linea chiamante

Prima di instaurare la comunicazione la parte chiamata può visualizzare il numero della parte chiamante.

La fornitura di tale opzione avviene conformemente alla normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela dei dati personali e della vita privata.

Nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, gli operatori forniscono dati e segnali per facilitare l'offerta delle prestazioni di identificazione della linea chiamante e di composizione mediante tastiera attraverso i confini degli Stati membri.

Allegato n. 5 (articolo 71)

Informazioni da pubblicare a norma dell'articolo 71 del Codice

L'Autorità garantisce la pubblicazione delle informazioni elencate nel presente allegato, conformemente all'articolo 71 del Codice. Spetta all'Autorità decidere quali informazioni debbano essere pubblicate dalle imprese fornitrici di reti telefoniche pubbliche o di servizi telefonici accessibili al pubblico e quali debbano invece essere pubblicate dalla stessa Autorità in modo tale da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate.

1. Nome e indirizzo dell'impresa o delle imprese.

Nome e indirizzo della sede centrale delle imprese fornitrici di reti telefoniche pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico.

2. Servizi telefonici accessibili al pubblico offerti.

2.1 Portata del servizio telefonico accessibile al pubblico.

Descrizione dei servizi telefonici accessibili al pubblico offerti, indicando i servizi compresi nella quota di abbonamento e nel canone periodico (ad esempio servizi mediante operatore, servizi di elenchi e consultazione elenchi, sbarramento selettivo della chiamata, fatturazione dettagliata, manutenzione, ecc.).

2.2. Tariffe generali.

Le tariffe coprono accesso, costi di utenza, manutenzione e informazioni sugli sconti e sulle formule tariffarie speciali o destinate a categorie di utenti specifiche.

2.3. Disposizioni in materia di indennizzo o rimborso comprendenti la descrizione dettagliata delle varie formule di indennizzo o rimborso.

2.4. Servizi di manutenzione offerti.

2.5. Condizioni contrattuali generali.

Comprendono, se del caso, disposizioni in merito alla durata minima del contratto.

3. Dispositivi di risoluzione delle controversie, compresi quelli elaborati dalle imprese medesime.

4. Informazioni in merito ai diritti inerenti al servizio universale, ivi comprese le prestazioni e i servizi di cui all'allegato n. 4.

Allegato n. 6 (articoli 61 e 72)

Parametri, definizioni e metodi di misura previsti agli articoli 61 e 72 del Codice per quanto riguarda i tempi di fornitura e la qualità del servizio


=====================================================================

PARAMETRO (Nota 1)               |DEFINIZIONE      |METODO DI MISURA

=====================================================================

Tempo di fornitura               |                 |

dell'allacciamento iniziale      |ETSI EG 201 769-1|ETSI EG 201 769-1

---------------------------------------------------------------------

Tasso di malfunzionamento per    |                 |

linea di accesso                 |ETSI EG 201 769-1|ETSI EG 201 769-1

---------------------------------------------------------------------

Tempo di riparazione dei         |                 |

malfunzionamenti                 |ETSI EG 201 769-1|ETSI EG 201 769-1

---------------------------------------------------------------------

Percentuale di chiamate a vuoto  |                 |

(nota 2)                         |ETSI EG 201 769-1|ETSI EG 201 769-1

---------------------------------------------------------------------

Tempo di instaurazione della     |                 |

chiamata (nota 2)                |ETSI EG 201 769-1|ETSI EG 201 769-1

---------------------------------------------------------------------

Tempi di risposta dei servizi    |                 |

tramite operatore                |ETSI EG 201 769-1|ETSI EG 201 769-1

---------------------------------------------------------------------

Tempi di risposta dei servizi di |                 |

consultazione elenchi            |ETSI EG 201 769-1|ETSI EG 201 769-1

---------------------------------------------------------------------

Percentuale di telefoni pubblici |                 |

a pagamento (a monete e schede)  |                 |

in servizio                      |ETSI EG 201 769-1|ETSI EG 201 769-1

---------------------------------------------------------------------

Fatture contestate               |ETSI EG 201 769-1|ETSI EG 201 769-1



   Nota 1

   I  parametri  devono consentire un'analisi dei risultati a livello

regionale,  vale  a dire almeno al livello 2 della nomenclatura delle

unità territoriali statistiche (NUTS) pubblicata da Eurostat.



   Nota 2

   L'Autorità  può  decidere  di  non esigere l'aggiornamento delle

informazioni  relative  ai  due  parametri  se  e'  dimostrato  che i

risultati in questi due settori sono soddisfacenti.



   La  versione  del  documento ETSI EG 201 769-1 e' la 1.1.1 (aprile

2000).

Allegato n. 7 (articolo 74)

Interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo, ai sensi dell'articolo 74 del Codice.

1. Algoritmo comune di scomposizione e ricezione in chiaro

Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali della televisione digitale, messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo nella Comunità, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono:

- di ricomporre i segnali conformemente all'algoritmo di scomposizione comune europeo, gestito e riconosciuto da un organismo di normalizzazione europeo (attualmente l'ETSI),

- di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso di locazione dell'apparecchiatura, il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di locazione.

2. Interoperabilità degli apparecchi televisivi analogici e digitali

Gli apparecchi televisivi analogici a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 42 cm, messi in vendita o in locazione, devono disporre di almeno una presa d'interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo, ad esempio come indicato nella norma Cenelec EN 50 049-1:1997) che consenta un agevole collegamento di periferiche, in particolare decodificatori supplementari e ricevitori digitali.

Gli apparecchi televisivi digitali a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 30 cm, messi in vendita o in locazione, devono disporre di almeno una presa d'interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo o conforme ad una specifica dell'industria), ad esempio la presa d'interfaccia comune DVB, che consenta un agevole collegamento di periferiche e sia in grado di trasmettere tutti i componenti di un segnale televisivo digitale, incluse le informazioni sui servizi di accesso condizionato e interattivo.

Allegato n. 8 (articolo 68)

Requisiti per l'insieme minimo di linee affittate di cui all'articolo 68 del Codice.

Nota: conformemente alla procedura di cui all'articolo 68 del Codice, la fornitura di un insieme minimo di linee affittate secondo i requisiti fissati dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, dovrebbe proseguire fintantoché l'Autorità non stabilisca che esiste un'effettiva concorrenza nel pertinente mercato delle linee affittate.

L'Autorità vigila affinche' la fornitura dell'insieme minimo di linee affittate di cui all'articolo 68 del Codice esegua i principi fondamentali della non discriminazione, dell'orientamento ai costi e della trasparenza.

1. Non discriminazione

L'Autorità vigila affinche' le imprese identificate come aventi un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del Codice aderiscano al principio di non discriminazione nel fornire le linee affittate di cui al medesimo articolo 68. Tali imprese applicano requisiti simili in circostanze simili a imprese che forniscono servizi simili; esse forniscono ad altri linee affittate alle stesse condizioni e con gli stessi criteri qualitativi che applicano ai propri servizi o, se del caso, a quelli delle loro filiali o società partner.

2. Orientamento ai costi

L'Autorità provvede, se necessario, affinche' le tariffe delle linee affittate di cui all'articolo 68 del Codice seguano i principi fondamentali dell'orientamento ai costi. A tal fine, essa garantisce che le imprese identificate come aventi un significativo potere di mercato, ai sensi dello stesso articolo 68, comma 1, elaborino e mettano in pratica un adeguato sistema di contabilità dei costi. L'Autorità rende disponibili, in modo adeguatamente dettagliato, le informazioni sui sistemi di contabilità dei costi delle suddette imprese. A richiesta, essa trasmette tali informazioni alla Commissione europea.

3. Trasparenza

L'Autorità provvede affinche' le informazioni in appresso, relative all'insieme minimo di linee affittate di cui all'articolo 68 del Codice, siano pubblicate in forma facilmente accessibile.

3.1. Specificazioni tecniche, compresi le caratteristiche fisiche ed elettriche e i dettagli delle specifiche tecniche e di prestazione che si applicano al punto terminale di rete.

3.2. Tariffe, compresi i costi di connessione iniziale, i canoni periodici e gli altri oneri. In caso di tariffe differenziate, queste devono essere indicate.

Qualora, in risposta a una particolare richiesta, un'impresa identificata come avente un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del Codice non ritenga ragionevole fornire nell'insieme minimo una linea affittata in base alle condizioni di fornitura e alle tariffe da essa applicate, tale impresa deve chiedere l'autorizzazione dell'Autorità a modificare dette condizioni nel caso specifico.

3.3. Condizioni di fornitura, compresi almeno gli elementi seguenti:

- informazioni sulla procedura di ordinazione,

- periodo normale di consegna, cioe' il periodo, calcolato dalla durata in cui l'utente ha confermato una richiesta di linea affittata, in cui il 95 per cento di tutte le linee affittate dello stesso tipo sono state fornite ai clienti.

Questo periodo e' stabilito in base ai periodi effettivi di consegna di linee affittate durante un periodo recente di durata ragionevole. Nel calcolo vanno considerati i casi in cui gli utenti abbiano chiesto di differire la consegna;

- durata contrattuale, che include la durata generalmente prevista per il contratto e la durata contrattuale minima che l'utente e' obbligato ad accettare,

- tempi normali di riparazione, vale dire il periodo, calcolato dal momento in cui e' stato comunicato un messaggio di guasto all'unità competente dell'impresa identificata come avente un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, fino al momento in cui l'80 per cento di tutte le linee affittate dello stesso tipo sono state ripristinate e, se opportuno, e' stato notificato agli utenti il ripristino del funzionamento. Qualora per lo stesso tipo di linee affittate siano offerti servizi diversi di riparazione, i vari tempi normali di riparazione devono essere pubblicati,

- eventuali procedure di rimborso.

Inoltre, qualora l'Autorità ritenga che le prestazioni della fornitura dell'insieme minimo di linee affittate non soddisfi le esigenze degli utenti, essa può fissare adeguati obiettivi per le condizioni di fornitura sopra elencate.

Allegato n. 9 (articolo 25)

Dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica
di cui all'articolo 25 del Codice


   Il sottoscritto:

   * Cognome: .......................................

   * Nome: ..........................................

   * Luogo e data di nascita: .......................

   * Residenza e domicilio: .........................

   * Cittadinanza: ..................................

   * Società/ditta: .................................

   * Nazionalità: ...................................

   * Sede: ..........................................

   * Codice fiscale e partita IVA: ..................



   Dati del rappresentante legale:

   * Cognome e nome: ................................

   * Luogo e data di nascita: .......................

   * Residenza e domicilio: .........................

   * Codice fiscale: ................................


   dichiara


   di  voler  offrire  al  pubblico  il seguente servizio di rete e/o

   comunicazione elettronica:


   Descrizione tipologia di rete: .......................

   Descrizione tipologia di servizio: ...................

   Descrizione sistemi/apparati di rete utilizzati e relativa

   ubicazione: ..........................................

   Data di inizio dell'attività: ........................



   A  tal fine si impegna a garantire il rispetto della condizione n.

11,  parte  A  dell'allegato  n.  1  del  Codice  delle comunicazioni

elettroniche  nonche',  ove  applicabili e giustificate rispetto alla

rete  e/o  servizio  di comunicazione elettronica in questione, delle

altre  condizioni  di  cui  al predetto allegato n. 1 ed a comunicare

tempestivamente  al  Ministero  qualsiasi  variazione  riguardante le

informazioni rese con la presente dichiarazione.



   Il   dichiarante,   per   quanto   non  espressamente  menzionato,

garantisce  l'osservanza  delle  disposizioni  di  cui al Capo II del

Titolo  II  del  Codice  delle comunicazioni elettroniche, nonche' il

rispetto  delle condizioni che possono essere imposte alle imprese in

virtù di altre normative non di settore.



   Si allegano alla presente dichiarazione:



   1.  certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria,

artigianato  ed  agricoltura, comprensivo del nullaosta antimafia, ai

sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del

Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; oppure certificato

equipollente  per  soggetti  dichiaranti  con  sede  in uno dei Paesi

dell'Unione  europea  o  in Paesi non appartenente all'Unione europea

con i quali vi siano accordi di piena reciprocità;

   2.   certificato   da  cui  risulti  che  gli  amministratori  che

rappresentano  legalmente  la società o il titolare dell'impresa non

sono  stati  condannati  a  pena  detentiva  per  delitto non colposo

superiore  ai  sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e

di   prevenzione;   oppure   certificato  equipollente  per  soggetti

dichiaranti  con sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o in Paesi

non  appartenente  all'Unione europea con i quali vi siano accordi di

piena reciprocità.



    DATA

                                                        FIRMA

Allegato n. 10 (articoli 34 e 35)

Determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui, rispettivamente, agli
articoli 34 e 35, comma 2, del Codice.

Art. 1
Diritti amministrativi

1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, del Codice le imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, e per l'offerta del servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di carte telefoniche, sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di un contributo che e' determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, e' il seguente:
a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni:
1) sull'intero territorio nazionale, 111.000,00 euro
2) su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti, 55.500,00 euro
3) su un territorio avente fino a 200 mila abitanti, 27.750,00 euro
b) nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico:
1) sull'intero territorio nazionale, 66.500,00 euro
2) su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti, 27.750,00 euro
3) su un territorio avente fino a 200 mila abitanti, 11.100,00 euro
c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali:
1) la misura dei contributi può essere determinata sulla base di quanto previsto nei documenti relativi alla procedura di selezione competitiva o comparativa, oppure
2) qualora non sia stata prevista nella procedura di selezione competitiva o comparativa, si applicano i contributi di cui alla lettera b);
d) nel caso di fornitura di di servizi di rete e/o di comunicazione elettronica via satellite:
1) fino a 10 stazioni, 2.220,00 euro
2) fino a 100 stazioni, 5.550,00 euro
3) oltre 100 stazioni, 11.100,00 euro

2. Le imprese titolari di un'autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica non ricompresi tra quelli indicati al comma 1, sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno in cui l'autorizzazione generale decorre, di un contributo di 600,00 euro per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto.

3. A fini della determinazione del numero delle stazioni componenti una rete VSAT non si considerano le stazioni trasportabili destinate a sostituire le stazioni fisse in situazioni di emergenza.

4. Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli amministrativi e le verifiche tecniche, i titolari di autorizzazioni generali sono tenuti, sulla base di un ragionevole preavviso, a consentire l'accesso al personale incaricato di svolgere tali compiti alle sedi ed ai siti oggetto del controllo.

Art. 2
Contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio

1. Oltre ai contributi previsti all'articolo 1 del presente allegato le imprese che installano e forniscono reti pubbliche di comunicazioni e/o prestano servizi di comunicazione elettronica mediante l'utilizzo di frequenze radioelettriche sono tenute al pagamento di un contributo annuo, di cui all'articolo 35 del Codice, secondo la tabella di cui all'articolo 5 del presente allegato.

2. Nel caso di collegamenti fissi unidirezionali, l'ammontare del contributo di cui all'articolo 5 del presente allegato e' dimezzato.

3. Nel caso di collegamenti fissi bidirezionali, l'ammontare del contributo, di cui alla tabella riportata all'articolo 5 del presente allegato, e' calcolato secondo il metodo progressivo a scatti sulla base dei seguenti coefficienti di correzione che tengono conto del numero dei collegamenti fissi bidirezionali con esclusione delle stazioni ripetitrici, da comunicare al Ministero da parte del titolare del diritto di uso, contestualmente alla documentazione attestante il versamento del contributo:
a) fino a 10 collegamenti fissi bidirezionali 1
b) oltre 10 fino a 40 collegamenti fissi bidirezionali 0,75
c) oltre 40 fino a 80 collegamenti fissi bidirezionali 0,50
d) oltre 80 collegamenti fissi bidirezionali 0,25

4. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete VSAT sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati, riferiti alla larghezza di banda di frequenza impegnata in trasmissione e al numero delle stazioni periferiche trasmittenti o ricetrasmittenti situate sul territorio nazionale:
a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro;
b) per stazione periferica fissa e trasportabile 111,00 euro, escluse le VSAT conformi alla decisione ERC DEC 05.

5. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete SIT sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:
a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da10 MHz inclusi 22.200,00 euro.

6. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete SUT sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:
a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.

7. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete diffusiva TV sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:
a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.

8. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete di contribuzione televisiva punto-punto o punto-multipunto sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:
a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.

9. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete per operazioni spaziali (telemetrie) sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:
a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.

10. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete S-PCS riferito alla gateway sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:
a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.

11. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete S-PCS riferito ai terminali d'utente sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:
a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.

12. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete per trasmissione dati quale Internet via satellite di tipo diffusivo punto-punto o punto-multipunto sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:
a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.

13. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di comunicazione SNG il contributo e' pari a:
a) per ogni singolo evento 750,00 euro, per ogni stazione terrena trasportabile impiegata e 300,00 euro per ogni satellite geostazionario impegnato, oltre al primo, dalla medesima stazione, per la ripresa di un singolo avvenimento della durata massima di trenta giorni rinnovabile;
b) per un numero indeterminato di eventi 5.550,00 euro, ripresi nell'arco temporale di un anno, per ogni stazione terrena trasportabile impiegata.

14. I titolari di diritti d'uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di comunicazioni mobili e personali sono tenuti, fermo quanto disposto da decreto del Ministro delle comunicazioni 27 settembre 2002, al pagamento di un contributo annuo per ciascun blocco di 5 MHz, di 7.216.171,00 euro. Il contributo e' ridotto di una misura fino al 20 per cento in relazione agli investimenti aggiuntivi che si intendono effettuare in conseguenza della maggiore disponibilità di frequenze, anche al fine della condivisione di impianti, infrastrutture e siti.

Art. 3
Contributi per la concessione dei diritti di uso dei numeri

1. Oltre ai contributi previsti all'articolo 1 del presente allegato, l'attribuzione da parte del Ministero di risorse di numerazione, ove necessarie, da impiegare per la fornitura al pubblico di reti o servizi di comunicazione elettronica da parte dei titolari di diritti di uso di numeri, e' soggetta al pagamento di un contributo annuo, di cui all'articolo 35 del Codice, compreso l'anno di attribuzione.

2. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 10.000 numeri per servizi geografici e' pari a 111,00 euro.

3. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un indicativo per servizi di comunicazioni mobili e personali e' pari a 111.000,00 euro.

4. Il contributo per l'attribuzione di un codice di "carrier selection" a 4 o 5 cifre e' pari, rispettivamente, a 111.000,00 euro e 55.500,00 euro.

5. Il contributo per l'attribuzione di un codice per servizi di assistenza clienti "customer care" a 3, 4, 5, 6 o 7 cifre e' pari, rispettivamente, a 55.500,00 euro, 27.750,00 euro, 16.400,00 euro, 11.000,00 euro e 5.500,00 euro.

6. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 800 per servizi di addebito al chiamato e' pari a 50,00 euro.

7. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero sul codice 803 per servizi di addebito al chiamato e' pari a 27.750,00 euro.

8. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 144 o 166 per servizi di tariffa premio e' pari a 50,00 euro.

9. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 840 o 848 per servizi di addebito ripartito e' pari a 50,00 euro.

10. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero sul codice 841 o 847 per servizi di addebito ripartito e' pari a 27.750,00 euro.

11. Il contributo per l'attribuzione di un codice di accesso a rete privata virtuale a 4, 5 o 6 cifre e' pari, rispettivamente, a 111.000,00 euro, 55.500,00 euro e 27.750,00 euro.

12. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 199X per servizi di numero unico e' pari a 100,00 euro.

13. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 199XY per servizi di numero unico e' pari a 1.000,00 euro.

14. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 199XYZ per servizi di numero unico e' pari a 10.000,00 euro.

15. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 899 per servizi non geografici a tariffazione specifica e' pari a 50,00 euro.

16. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero sul codice 892 per servizi non geografici a tariffazione specifica e' pari a 27.750,00 euro.

17. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 178X per servizi di numero personale e' pari ad 100,00 euro.

18. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 178XY per servizi di numero personale e' pari a 1.000,00 euro.

19. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 178XYZ per servizi di numero personale e' pari a 10.000,00 euro.

20. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero sui codici 163 o 164 per servizi interattivi di fonia a 5 o 6 cifre e' pari, rispettivamente a 111.000,00 euro e a 55.500,00 euro.

21. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 70X per servizi Internet e' pari a 10,00 euro.

22. Il contributo per l'attribuzione di un codice identificativo dei punti di segnalazione nazionale o internazionale e' pari a 10,00 euro.

23. Il contributo per l'attribuzione di un codice operatore "OP ID" e' pari a 500,00 euro.

24. Il contributo dovuto nel caso di prenotazione di numerazione o di richiesta di numerazione per l'espletamento di una sperimentazione e' pari al 50 per cento degli importi previsti nei commi precedenti.

Art. 4
Modalità di pagamento

1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del presente allegato può essere effettuato con le seguenti modalità:
a) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di competenza;
b) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di competenza;
c) accreditamento bancario in valuta estera, esclusivamente dalla sede estera di una banca, a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

2. La causale del versamento deve contenere l'indicazione che l'importo deve essere acquisito all'entrata del bilancio dello Stato, al Capo XXVI, Capitolo 2569 articolo 8, con esclusione dei contributi dovuti per servizi satellitari che vanno acquisiti all'articolo 10 del medesimo Capo e Capitolo.

Art. 5
Contributo annuo per l'uso di risorse scarse
(Valori in euro)


=====================================================================

             |             |Frequenza    |Frequenza    |

             |             |superiore a  |superiore a  |Frequenza

Larghezza di |Frequenza    |10 GHz e sino|20 GHz e sino|superiore a

banda (L)    |sino a 10 GHz|a 20 GHz     |a 30 GHz     |30 GHz

=====================================================================

L inferiore o|             |             |             |

uguale a 25  |             |             |             |

kHz          |170,00       |             |             |

---------------------------------------------------------------------

L superiore a|             |             |             |

25 kHz ed    |             |             |             |

inferiore o  |             |             |             |

uguale a 125 |             |             |             |

kHz          |370,00       |             |             |

---------------------------------------------------------------------

L superiore a|             |             |             |

125 kHz ed   |             |             |             |

inferiore o  |             |             |             |

uguale a 250 |             |             |             |

kHz          |740,00       |             |             |

---------------------------------------------------------------------

L superiore a|             |             |             |

250 kHz ed   |             |             |             |

inferiore o  |             |             |             |

uguale a 500 |             |             |             |

kHz          |1.060,00     |             |             |

---------------------------------------------------------------------

L superiore a|             |             |             |

500 kHz ed   |             |(L inferiore |(L inferiore |(L inferiore

inferiore o  |             |o uguale a   |o uguale a   |o uguale a

uguale a 1,75|             |1,75MHz)     |1,75MHz)     |1,75MHz)

MHz          |1.390,00     |700,00       |480,00       |370,00

---------------------------------------------------------------------

L superiore a|             |             |             |

1,75 MHz ed  |             |             |             |

inferiore o  |             |             |             |

uguale a 3,5 |             |             |             |

MHz          |1.750,00     |1.060,00     |700,00       |480,00

---------------------------------------------------------------------

L superiore a|             |             |             |

3,5 MHz ed   |             |             |             |

inferiore o  |             |             |             |

uguale a 7   |             |             |             |

MHz          |2.770,00     |2.110,00     |1.390,00     |950,00

---------------------------------------------------------------------

L superiore a|             |             |             |

7 MHz ed     |             |             |             |

inferiore o  |             |             |             |

uguale a 14  |             |             |             |

MHz          |3.850,00     |3.130,00     |2.110,00     |1.390,00

---------------------------------------------------------------------

L superiore a|             |             |             |

14 MHz ed    |             |             |             |

inferiore o  |             |             |             |

uguale a 28  |             |             |             |

MHz          |4.880,00     |4.180,00     |2.770,00     |1.860,00

---------------------------------------------------------------------

L superiore a|             |             |             |

28 MHz ed    |             |             |             |

inferiore o  |             |             |             |

uguale a     |             |             |             |

56MHz        |5.930,00     |5.240,00     |3.490,00     |2.330,00

---------------------------------------------------------------------

L superiore a|             |             |             |

56 MHz       |6.980,00     |6.290,00     |4.180,00     |2.770,00

Allegato n. 11 (articoli 62 e 63)

Calcolo del costo e del finanziamento del servizio universale di cui agli articoli 62 e 63 del Codice

Art. 1
Definizioni

1. Oltre alle definizioni di cui all'articolo 1 del Codice, ai fini di cui al presente allegato, si applicano anche le seguenti:

a) "cliente non remunerativo", il cliente che l'impresa non servirebbe se non fosse soggetta all'obbligo di fornitura del servizio universale, ovvero il cliente per il quale l'incremento complessivo dei ricavi ad esso relativi e' inferiore al costo incrementale che deve essere affrontato dall'impresa al fine di prestare il predetto servizio al medesimo cliente;

b) "servizi non remunerativi", i servizi il cui costo incrementale di fornitura e' superiore a tutti gli eventuali ricavi incrementali ad essi associati che l'impresa percepisce per la prestazione dei servizi in questione;

c) "aree non remunerative", le aree che, limitatamente alla prestazione del servizio telefonico accessibile al pubblico, l'impresa cesserebbe di servire, se non fosse soggetta all'obbligo di fornitura del servizio universale a causa dell'elevato costo di fornitura alla clientela di un accesso alla rete;

d) "capitale incrementale impiegato", il capitale incrementale di cui un'impresa ha bisogno per realizzare una particolare attività o un incremento di attività che può riguardare, ad esempio, un cliente o un gruppo di clienti o un servizio specifico;

e) "tasso di rendimento del capitale impiegato", il rapporto tra profitto contabile e capitale contabile impiegato;

f) "ragionevole tasso di rendimento del capitale impiegato", il tasso richiesto per continuare ad attirare fondi dagli investitori e calcolato sulla base dei costi correnti, anche considerando il livello di concorrenzialità del settore delle reti e/o servizi di comunicazione elettronica nonche' la sua rischiosità rispetto ai predetti fini;

g) "ricavi e costi evitabili", i ricavi ed i costi che un'impresa potrebbe evitare se cessasse una determinata attività o non procedesse ad un incremento di attività.

Art. 2
Principi generali

1. Per obblighi di servizio universale si intendono gli obblighi imposti dall'Autorità nei confronti di un'impresa perche' questa fornisca una rete o un servizio sull'intero territorio nazionale o su parte di esso, applicando in tale territorio, se necessario, tariffe medie per la fornitura del servizio in questione o proponendo formule tariffarie speciali per i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari.

2. L'Autorità considera tutti i mezzi adeguati per incentivare le imprese (designate o non) ad assolvere gli obblighi di servizio universale in modo efficiente rispetto ai costi. Ai fini del calcolo, il costo netto degli obblighi di servizio universale consiste nella differenza tra il costo netto delle operazioni di un'impresa designata quando e' soggetta ad obblighi di servizio universale e il costo netto delle operazioni in assenza di tali obblighi. Particolare attenzione va riservata alla corretta valutazione dei costi che le imprese designate avrebbero scelto di evitare se non fossero state soggette a tali obblighi. Il calcolo del costo netto deve tener conto anche dei vantaggi, compresi quelli intangibili, che gli obblighi di servizio universale comportano per l'impresa esercente tale servizio.

3. Il calcolo si basa sui costi imputabili ai seguenti fattori:

a) elementi del servizio che possono essere forniti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali. In tale categoria rientrano elementi del servizio quali l'accesso ai servizi telefonici di emergenza, la fornitura di taluni telefoni pubblici a pagamento, la fornitura di servizi ed apparecchiature per disabili ecc.;

b) utenti finali o categorie di utenti finali che, considerati il costo della fornitura di una rete o di un servizio determinato, il gettito generato ed eventuali perequazioni tariffarie geografiche imposte dall'Autorità, possono essere serviti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali. In tale categoria rientrano utenti finali o categorie di utenti finali che non fruirebbero dei servizi di un'impresa se questa non fosse soggetta ad obblighi di servizio universale.

4. Il calcolo del costo netto di alcuni aspetti specifici degli obblighi di servizio universale va realizzato separatamente e in modo da evitare una doppia computazione dei vantaggi e dei costi diretti ed indiretti. Il costo netto complessivo degli obblighi di servizio universale di un'impresa equivale alla somma del costo netto dei vari elementi degli obblighi di servizio universale, tenendo conto dei vantaggi intangibili. La verifica del costo netto e' di competenza dell'Autorità.

5. Il recupero o il finanziamento del costo netto degli obblighi di servizio universale implica che le imprese designate soggette a tali obblighi siano indennizzate per i servizi che forniscono a condizioni non commerciali. Poiche' la compensazione comporta trasferimenti finanziari, l'Autorità vigila affinche' tali trasferimenti siano effettuati in modo obiettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato. Ciò significa che i trasferimenti finanziari devono comportare distorsioni minime della concorrenza e della domanda degli utenti.

6. Conformemente all'articolo 63, comma 3, del Codice, il dispositivo di condivisione deve usare mezzi trasparenti e neutri per il prelievo dei contributi che evitino il rischio di una doppia imposizione sulle entrate e le uscite delle imprese.

7. Il Ministero ha la competenza di prelevare i contributi dalle imprese tenute a contribuire al costo netto degli obblighi di servizio universale. Il Ministero provvede inoltre alla supervisione del trasferimento delle somme dovute o dei pagamenti alle imprese autorizzate a ricevere pagamenti provenienti dal fondo.

Art. 3
Finanziamento

1. Viene utilizzato il fondo per il finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, istituito presso il Ministero, e, ove previsto, dei costi di cui al successivo articolo 4 del presente allegato.

2. E' previsto un meccanismo di ripartizione dei costi, basato sui principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, a carico delle imprese che gestiscono reti pubbliche di comunicazioni, che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico, in proporzione all'utilizzazione da parte di tali soggetti delle reti pubbliche di comunicazioni, o che prestano servizi di comunicazione mobili e personali in ambito nazionale.

3. Le imprese incaricate di fornire il servizio universale sono tenute a contribuire al fondo di cui al comma 1 sulla base dei ricavi relativi ai servizi indicati al comma 2, ivi compresi quelli relativi ai servizi telefonici accessibili al pubblico offerti a clienti remunerativi o in aree remunerative, nel rispetto delle modalità di cui alle presenti disposizioni.

4. Il finanziamento del servizio universale da parte delle imprese di cui ai commi 2 e 3 avviene esclusivamente attraverso la contribuzione al fondo di cui al comma 1. Le predette imprese non possono applicare prezzi tesi a recuperare la quota che esse versano al fondo del servizio universale nei confronti di altre imprese ugualmente tenute a contribuire allo stesso fondo.

5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 63, comma 3, del Codice, non sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1:

a) le imprese che gestiscono reti private di comunicazioni;
b)
i fornitori di servizi telefonici per gruppi chiusi di utenti;
c)
i fornitori di servizi di trasmissione dati;
d)
i fornitori di servizi a valore aggiunto nonche' quelli di servizi telefonici avanzati quali, ad esempio, la videoconferenza, i servizi bancari via telefono o i servizi di teleacquisto, nonche' i fornitori di accesso ad Internet.

6. Il meccanismo di cui al comma 2 non e' applicabile quando:

a) la fornitura delle obbligazioni di servizio universale non determina un costo netto;
b)
il costo netto degli obblighi di fornitura del servizio universale non rappresenti un onere iniquo;
c)
l'ammontare del costo netto da ripartire non giustifichi il costo amministrativo di gestione del metodo di ripartizione e finanziamento dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale.

Art. 4
Costi da ripartire

1. I costi da ripartire, oltre a quello netto relativo agli obblighi del servizio universale calcolato secondo i fattori di cui al Capo IV del Titolo II del Codice, ed al successivo articolo 5 del presente Allegato, possono comprendere gli oneri relativi al controllo effettuato sul calcolo del costo netto da parte dell'organismo indipendente dotato di specifiche competenze incaricato dall'Autorità, al fine di garantire l'effettiva implementazione dello schema nazionale di finanziamento delle obbligazioni di fornitura del servizio universale.

Art. 5
Calcolo del costo netto

1. Le imprese incaricate della fornitura del servizio universale sono tenute ad indicare distintamente, ai fini del calcolo del costo netto ad esso relativo, i servizi non remunerativi, tra quelli di cui al Capo IV del Titolo II del Codice, il numero dei clienti ed i gruppi di clienti non remunerativi nonche' le aree non remunerative.

2. Il calcolo del costo netto e' determinato individuando i costi ed i ricavi, prospettici incrementali di lungo periodo, rispettivamente sostenuti e percepiti per la fornitura del servizio telefonico accessibile al pubblico a clienti o gruppi di clienti non remunerativi o in aree non remunerative e per la fornitura di servizi non remunerativi tra quelli di cui al Capo IV del Titolo II del Codice. Ai fini del predetto calcolo:

a) non sono ammesse duplicazioni per quanto attiene agli elementi di costo o di ricavo, in particolare riferibili a clienti o ad aree non remunerativi;

b) si tiene anche conto di un rendimento ragionevole sul capitale incrementale impiegato;

c) non si tiene conto dei costi non recuperabili;

d) non si tiene conto dei costi comuni e congiunti che non sono collegabili, direttamente o indirettamente, ai servizi prestati;

e) i dati relativi ai servizi di cui al Capo IV del Titolo II del Codice, diversi dal servizio telefonico accessibile al pubblico, devono essere rappresentati in modo distinto per ciascun servizio.

3. Ai fini del comma 2, si considerano i costi evitabili, prospettici incrementali di lungo periodo, tra i quali:

a) i costi della rete d'accesso relativa ai clienti o ai gruppi di clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi;

b) i costi della rete di trasmissione locale nonche' della commutazione relativa ai clienti o ai gruppi di clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi;

c) i costi della gestione commerciale relativa ai clienti o ai gruppi di clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi;

d) i costi dei servizi di interconnessione per il traffico relativo ai clienti o ai gruppi di clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi;

e) i costi del traffico ricevuto dai clienti o dai gruppi di clienti non remunerativi ovvero dalle aree non remunerative;

f) i costi, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, relativi alla fornitura di servizi non remunerativi, tra i quali:

1) fornitura di apparecchi telefonici pubblici a pagamento;

2) fornitura di un servizio a condizioni speciali e di opzioni speciali per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali;

3) fornitura di servizi di informazione abbonati;

4) fornitura dell'elenco degli abbonati limitatamente alla rete urbana di appartenenza ed alle attività di pubblicazione e stampa;

5) fornitura dei servizi tramite operatore.

4. Ai fini del comma 2, si considerano i ricavi evitabili, prospettici incrementali di lungo periodo, tra i quali:

a) i ricavi diretti dovuti a contributi di attivazione ed a canoni di abbonamento percepiti da clienti o da gruppi di clienti non remunerativi ovvero in aree non remunerative;

b) i ricavi diretti dovuti alle comunicazioni generate da clienti o da gruppi di clienti non remunerativi ovvero da aree non remunerative;

c) i ricavi indiretti dovuti agli importi pagati per le comunicazioni generate da tutti gli utenti remunerativi quando essi chiamano clienti non remunerativi, ovvero le aree non remunerative, compresi i ricavi derivanti dai servizi a numero verde e dai servizi con addebito ripartito;

d) i ricavi generati dai servizi di interconnessione per il traffico relativo alle aree non remunerative ed ai clienti o gruppi di clienti non remunerativi;

e) nel caso di cabine telefoniche pubbliche, i ricavi relativi al traffico telefonico generato, incluso quello verso numeri verdi e servizi con addebito ripartito, all'uso delle cabine come supporto per antenne, alla vendita di carte telefoniche prepagate, alla pubblicità affissa sulle cabine e sulle carte telefoniche prepagate nonche' i ricavi derivanti dalle altre carte utilizzabili nelle cabine telefoniche;

f) nel caso di fornitura di un servizio di informazione abbonati e di elenco telefonico abbonati in forma cartacea o elettronica, i ricavi relativi alla pubblicità all'interno degli elenchi telefonici cartacei, inclusa quella relativa ai prodotti commercializzati dall'impresa incaricata del servizio universale nonche', ove determinabili, i ricavi derivanti dal traffico indotto per la consultazione dei servizi informazione e di elenco telefonico abbonati;

g) i ricavi derivanti dalle chiamate sostitutive che devono essere stimate sulla base di un confronto con i ricavi incrementali diretti che verrebbero persi se fosse interrotto il servizio ai clienti non remunerativi.

5. Non sono inclusi nel calcolo del costo netto del servizio universale i seguenti fattori:

a) il costo di fatturazione dettagliata e delle altre prestazioni supplementari allorche' tali prestazioni siano imposte quali obbligazioni ad altre imprese autorizzate a prestare il servizio telefonico accessibile al pubblico;

b) i costi delle prestazioni che sono fuori dalla portata del servizio universale, tra i quali: la fornitura a scuole, ospedali o biblioteche di particolari servizi di comunicazione elettronica stabiliti con decreto ministeriale; la compensazione ed il rimborso di pagamenti, o di costi amministrativi e di altri costi associati a tali pagamenti, effettuati a vantaggio di utenti qualora, fornendo loro il servizio, non siano stati rispettati i livelli di qualità specificati; il costo della sostituzione e della modernizzazione di apparecchiature di comunicazione elettronica nel corso del normale adeguamento delle reti;

c) i costi per collegamenti e servizi concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di giustizia, di istruzione e di governo; i relativi oneri sono posti a carico del richiedente, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

Art. 6
Modalità di finanziamento

1. Le imprese incaricate della fornitura del servizio universale sono tenute a presentare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, il calcolo del costo netto degli obblighi del servizio universale riferito all'anno precedente, secondo quanto previsto dal Capo IV del Titolo II del Codice e dall'articolo 5 del presente allegato.

2. L'Autorità, fermo restando quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e dal presente Allegato:

a) stabilisce se il meccanismo di ripartizione e' applicabile;

b) qualora il meccanismo di ripartizione sia applicabile, un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, per la verifica del calcolo del costo netto di cui al comma 1. I risultati di detta verifica devono essere contenuti in un'articolata relazione di conformità ai criteri, ai principi ed alle modalità di determinazione del predetto costo di cui al Capo IV del Titolo II del Codice ed alle disposizioni del presente allegato. Tale verifica tiene anche conto degli eventuali vantaggi di mercato derivati all'impresa stessa quale soggetto incaricato della fornitura del servizio universale. Tali vantaggi, alla cui quantificazione provvede il predetto organismo anche su proposta delle imprese, possono riguardare:

1) il riconoscimento della denominazione commerciale rispetto ai concorrenti;

2) la possibilità di sostenere costi comparativamente più bassi dei concorrenti nel caso di estensione della rete a nuovi clienti, tenuto conto dell'elevato livello di copertura del territorio già raggiunto;

3) la possibilità di usufruire, nel tempo, dell'evoluzione del valore di determinati clienti o gruppi di clienti inizialmente non remunerativi;

4) la disponibilità di informazioni sui clienti e sui loro consumi telefonici;

5) la probabilità che un potenziale cliente scelga l'impresa incaricata della fornitura del servizio universale in relazione alla presenza diffusa dell'impresa stessa sul territorio ed alla possibilità di mancata conoscenza dell'esistenza di nuove imprese;

c) stabilisce, ai sensi del Capo IV del Titolo II del Codice, se il meccanismo di ripartizione e' giustificato sulla base della relazione articolata presentata dall'organismo di cui alla lettera b), indicante, tra l'altro, l'ammontare del costo netto da finanziare;

d) mette a disposizione del pubblico le informazioni previste dal Capo IV del Titolo II del Codice, fatto salvo l'obbligo di riservatezza derivante da disposizioni vigenti ovvero da esplicite richieste motivate che siano state formulate dalle imprese;

e) al fine di quanto previsto alla lettera f), tiene conto del costo del controllo effettuato dall'organismo appositamente incaricato;

f) determina, ai fini della sua ripartizione, l'onere complessivo relativo agli obblighi di fornitura del servizio universale ed agli elementi di costo di cui all'articolo 4 del presente allegato;

g) individua le imprese debitrici sulla base del Capo IV del Titolo II del Codice e dell'articolo 3 del presente allegato;

h) richiede alle imprese debitrici di cui alla lettera g) i dati previsti al successivo comma 4 relativi all'esercizio al quale si riferiscono gli oneri da ripartire, necessari ai fini della determinazione della quota a carico di ciascuno di essi;

i) fissa la quota di contribuzione di ciascuna impresa, ivi comprese le imprese incaricate della fornitura del servizio universale limitatamente a quanto previsto all'articolo 3 del presente allegato, secondo le modalità di cui al successivo comma 4;

j) determina l'importo della somma dovuta alle imprese incaricate della fornitura del servizio universale dopo aver compensato, per tali imprese, le quote di contribuzione di cui alla lettera i);

k) segnala al Ministero, entro il 1° luglio di ogni anno, l'ammontare della contribuzione al fondo a carico delle sole imprese che risultano debitrici.

3. Il Ministero provvede a:

a) comunicare, entro il 15 luglio di ogni anno, alle imprese debitrici l'importo dei contributi da versare all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 agosto con le seguenti modalità:

1) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;

2) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla tesoreria dello Stato;

3) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

b) segnalare all'Autorità eventuali inadempimenti da parte delle imprese debitrici;

c) corrispondere, entro il 15 settembre di ogni anno, alle imprese incaricate del servizio universale le somme versate in adempimento a quanto previsto alla lettera a);

d) inviare, entro il 31 ottobre, all'Autorità un rapporto annuale sulla gestione del fondo del servizio universale.

4. La base di calcolo per la contribuzione, a cui sono tenute le imprese di cui all' articolo 3 del presente allegato e' determinata con la seguente formula:

quota percentuale per l'operatore i-esimo =

RL¡ - RSU¡ - (SI¡ + AC¡ + CT¡ + RN¡)
-------------------------------------------x100
n
Σ [RL¡ - RSU¡ - (SI¡ + AC¡ + CT¡ +RN¡)]
i=I

LEGENDA:

RL = Ricavi lordi, di competenza economica dell'esercizio, relativi ai servizi di cui al Capo IV del Titolo II del Codice ed all'articolo 3 del presente allegato, riferibili in particolare al traffico nazionale ed internazionale, ai servizi di interconnessione, ai servizi di affitto circuiti, alla rivendita di capacità trasmissiva, ove consentita, e, ove applicabile, alla prestazione di roaming nazionale;

RSU = Ricavi lordi, di competenza economica dell'esercizio, percepiti dalle imprese incaricate del servizio universale per la fornitura dello stesso a clienti o gruppi di clienti non remunerativi ovvero in aree non remunerative;

SI = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di interconnessione;

AC = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di affitto circuiti;

CT = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per acquisto di capacità trasmissiva;

RN = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di roaming nazionale.

Allegato n. 12 (articolo 39)

Dichiarazione per la sperimentazione di servizi o di reti di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 39 del Codice

La dichiarazione deve precisare:

1. Le informazioni riguardanti l'impresa richiedente:

a) denominazione, identità giuridica e sede legale;

b) capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato;

c) composizione dell'azionariato.

2. L'oggetto:

a) descrizione della sperimentazione, con l'indicazione della estensione o meno ai servizi di emergenza, nonche' degli obiettivi della sperimentazione;

b) zona di copertura geografica e di ampiezza dell'utenza campione prevista che, in ogni caso, non può eccedere le tremila unità;

c) schema di contratto stipulato con gli utenti coinvolti nella sperimentazione per regolare le reciproche obbligazioni;

d) descrizione delle fasi di attuazione ed indicazione dei tempi di attuazione a partire da una determinata data di inizio;

e) frequenze radio e numerazioni necessarie per l'espletamento della sperimentazione.

3. L'impegno ad osservare gli obblighi previsti all'articolo 28 del Codice, pertinenti al servizio oggetto della sperimentazione.

Allegato n. 13 (artt. 87 e 88)
Modello A


                        Istanza di autorizzazione


   Il sottoscritto ...............................................

   nato a ................................... il .................

   residente a ................... via ................... n. ....

   nella  sua  qualità di................. della Società .........

   con sede in via ....................................... n. ....


                                 Chiede


   il  rilascio  dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto

   di  seguito  descritto  dichiarandone  la  conformità  ai  limiti di

   esposizione  ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio

   2001, n. 36.


   Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.


   - Posizionamento degli apparati.

   - Si   descriva   sinteticamente   ma   in  modo  esauriente  il

     posizionamento  degli  impianti,  la  loro  collocazione  e  la  loro

     accessibilità da parte del personale incaricato. La posizione dovrà

     essere  corredata  di  coordinate  geografiche con approssimazione al

     secondo di grado o a sue frazioni, nonche' dell'indirizzo completo di

     numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per

     l'individuazione del sito.


   Descrizione del terreno circostante.


   - Si  descrivano  sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni

     dell'apparato, evidenziando:

   - edifici posti in vicinanza del sito;

   - conformazione e morfologia del terreno circostante;

   - eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la

     stazione da installare.

   (Si  vedano  in  calce  gli allegati richiesti per una descrizione

    più dettagliata).


   Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.


   - Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità

     tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente.

   (Si  vedano  in  calce  gli allegati richiesti per una descrizione

    più dettagliata).


   Stime del campo generato.


   Presentare  i  risultati  ottenuti con le modalità di simulazione

   numerica  specificate  nel  seguito.  Tali  risultati dovranno essere

   forniti, alternativamente, in una delle due forme seguenti:

   volume  di  rispetto,  ovvero  la  forma  geometrica  in  grado di

   riassumere in modo grafico la conformità ai limiti di esposizione ed

   ai  valori  di  attenzione  di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36.

   Allo  scopo  si  raccomanda di utilizzare la definizione di volume di

   rispetto,  o  in  alternativa  quella  di isosuperficie 3D, contenute

   nella  "Guida  alla  realizzazione  di  una  Stazione  Radio Base per

   rispettare  i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta

   frequenza" [Guida CEI 211-10].

   Nel   caso   in  cui  volumi  di  rispetto  evidenzino  punti  con

   intersezioni  critiche  (rispetto  alle  soglie  usate) per posizioni

   accessibili  alla  popolazione  con tempi di permanenza superiore a 4

   ore  dovranno  essere  fornite le curve isocampo rispetto ai punti di

   criticità per le stesse soglie.

   Stima  puntuale  dei valori di campo nei punti dove si prevede una

   maggiore  esposizione  della  popolazione  (max.  10 punti/sito). Per

   questi ultimi occorre:

   -  evidenziare  accuratamente  e  chiaramente  sulle planimetrie a

   disposizione  le posizioni accessibili alla popolazione (specificando

   se i tempi di permanenza siano maggiori o minori di 4 ore);

   -  effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di

   fondo  presente (e' possibile riferirsi alla "Norma CEI 211-7 - Guida

   per  la  misura  e  per  la  valutazione  dei  campi elettromagnetici

   nell'intervallo  di  frequenza  10  kHz  -  300 GHz", con riferimento

   all'esposizione umana).

   La  scelta  tra i due formati sopra descritti rimane a discrezione

   dell'operatore, secondo quanto riportato nella Guida CEI già citata.

   In  entrambi  i  casi  (volume  di  rispetto  o calcolo puntuale), le

   valutazioni  sopra  indicate  dovranno comprendere la stima del fondo

   ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo.


   Modalità di simulazione numerica.


   Specificare  l'algoritmo  di calcolo con il quale si sono eseguite

   le  stime  di  campo;  dovrà  essere  specificata  l'implementazione

   dell'algoritmo   utilizzato  o,  qualora  il  software  sia  di  tipo

   commerciale,  il  nome  del  programma,  nonche'  la  versione  e  la

   configurazione utilizzata.

   Indicare la conformità del programma di calcolo alle prescrizioni

   CEI, non appena emanate.


                       Allega alla presente istanza


   - Scheda  tecnica  dell'impianto, con indicati frequenza, marca e

   modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno

   in  dBi,  direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al

   nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).

   - Diagrammi  angolari di irradiazione orizzontale e verticale del

   sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni

   grado,  l'attenuazione  in  dB  del  campo (o deve essere indicato il

   campo relativo E/E0).

   - Indirizzo  completo  dei  seguenti  dati:  comune, via e numero

   civico  o  foglio  mappale  con  coordinate  UTM  della  dislocazione

   dell'impianto.

   - Specificare se il nuovo impianto utilizzi un sistema di antenne

   già in esercizio per altre emittenti (n-plexing). In questo caso il

   parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto

   l'impianto.

   - Planimetria  generale  ante opera e post operam del progetto di

   impianto, su scala 1:500.

   - Dichiarazione  della potenza fornita a connettore d'antenna del

   sistema irradiante.

   - In  caso  di  più  frequenze  di  emissione  tali  dati  vanno

   rilasciati per ogni frequenza.


   Mappe del territorio circostante all'impianto.


   - Stralcio  del  PRG  con  scala  non  superiore  a  1:2.000 (con

   indicazione  delle  abitazioni  presenti  o in costruzione al momento

   della  domanda, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno,

   nonche' dei luoghi di pubblico accesso);

   - Mappe  catastali  con  scala  non  superiore  a  1:2.000,  con

   indicazione   del   punto  di  installazione  e  riportante  la  zona

   circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all'impianto;

   - Stralcio  ubicativo  con  scala  non  superiore  a  1:2.000 con

   indicazione delle curve di livello altimetriche;

   - Tutte  le  suddette  mappe dovranno contenere l'indicazione del

   Nord geografico.

   - Nel  contempo,  il  sottoscritto, consapevole delle conseguenze

   penali  cui incorre, ai sensi della legge 27 gennaio 1968, n. 15, chi

   presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi,


                                Rilascia


   la  seguente  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di notorietà:

   "l'impianto,  sulla  base  della  stima  del  campo  generato e della

   simulazione   numerica   effettuata,   e'   conforme   ai  limiti  di

   esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di

   cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.

   - A  tal  fine,  il sottoscritto allega una copia fotostatica non

   autenticata del proprio documento di identità.


    Firma.

Modello B


                         Denuncia di inizio attività

          (per impianti con potenza in antenna inferiore a 20 watt);


   Il sottoscritto ......................................................

   nato a ..................................... Il ......................

   residente a .....................via .......................... n. ...

   nella sua qualità di................. della Società ..................

   con sede in .....................via .......................... n. ...


   Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.


   - Posizionamento degli apparati.

   - Si descriva   sinteticamente   ma   in  modo  esauriente  il

   posizionamento  degli  impianti,  la  loro  collocazione  e  la  loro

   accessibilità da parte del personale incaricato.

   - La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche

   con  approssimazione  al  secondo  di grado o a sue frazioni, nonche'

   dell'indirizzo  completo  di  numero  civico  se assegnato, e di ogni

   eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.


   Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.


   Si enumerino  in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità

   tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente.


                          Allega alla presente istanza


   - Scheda  tecnica  dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello 

     di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in  dBi,

     direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al

     nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).

   - Diagrammi  angolari di irradiazione orizzontale e verticale del

     sistema  radiante.  In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni

     grado  da  0o  a  360o, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere

     indicato il campo relativo E/E0).

   - Indirizzo  completo  dei  seguenti  dati:  comune, via e numero

     civico  o  foglio  mappale  con  coordinate  UTM  della  dislocazione

     dell'impianto.

Modello C


         Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione

                        di suolo pubblico in aree urbane;


   Il sottoscritto .......................................................

   nato a .......................................... Il ..................

   residente a ...................... via ..........................n. ...

   nella sua qualità di..................... della Società ...............

   con sede in ...................... via ......................... n. ...

   


                                   Chiede


   il  rilascio  dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto

   di seguito descritto:


   Descrizione dell'impianto.


   Si  descriva  sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di

   posa   dell'impianto   con  l'elenco  delle  strade  interessate,  in

   particolare:

   - dovranno   essere   indicate   le   caratteristiche   salienti

   dell'impianto  con  riferimento  alle  sedi  di  posa,  ai  materiali

   previsti   per   la  costruzione  e  alla  tecnica  di  installazione

   utilizzata;

   - dovranno  essere indicati i tempi previsti per la realizzazione

   dell'impianto;

   - dovranno  essere  evidenziate eventuali situazioni di interesse

   comune ad altri enti/gestori sul medesimo tracciato


   note al momento della presentazione della presente istanza;


   - dovranno  essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente

   di proprieta/gestione dell'Ente a cui e' indirizzata la richiesta per

   valutarne il possibile utilizzo.


                      Allega alla presente istanza


   Planimetria  dettagliata in scala 1:1.000 contenente i riferimenti

   stradali  necessari  all'individuazione  del  tracciato  di  posa con

   evidenziati i seguenti elementi:

   - tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con

   altri enti/gestori;

   - manufatti previsti lungo l'impianto con apposita simbologia;

   - particolari "tipo" delle tubazioni utilizzate e dei manufatti;

   -  sezioni  trasversali in scala, complete delle quote relative al

   posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;

   -  sezioni  relative agli attraversamenti stradali, complete delle

   quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;

   - vie interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa;


                                Dichiara


   di aver comunicato il progetto in formato elettronico.


   Data.


                                                    Firma.

Modello D


     Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di

                    suolo pubblico in aree extraurbane


   Il sottoscritto ......................................................

   nato a ............................................ Il ...............

   residente a ..................... via ......................... n. ...

   nella sua qualità di................... della Società ................

   con sede in ..................... via ......................... n. ...


                                    Chiede


   il  rilascio  dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto

   di seguito descritto:


   Descrizione dell'impianto.


   Si  descriva  sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di

   posa dell'impianto  con  l'elenco  delle  strade  interessate,  in

   particolare:

   - dovranno   essere   indicate   le   caratteristiche   salienti

   dell'impianto con riferimento alle sedi  di  posa,  ai  materiali

   previsti per la  costruzione  e  alla  tecnica  di  installazione

   utilizzata;

   - dovranno  essere indicati i tempi previsti per la realizzazione

   dell'impianto;

   - dovranno  essere  evidenziate eventuali situazioni di interesse

   comune ad altri enti/gestori sul medesimo tracciato note al momento

   della presentazione della presente istanza;

   - dovranno  essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente

   di proprieta/gestione dell'Ente a cui e' indirizzata la richiesta per

   valutarne il possibile utilizzo.


                       Allega alla presente istanza


   Per impianti extraurbani:


   - stralcio  planimetrico  in  scala  non superiore a 1:25.000 con

   indicazione  del tracciato di posa dell'impianto e la lunghezza dello

   stesso;

   - planimetria dettagliata in scala 1:2.000 o 1:1.000 contenente i

   riferimenti  stradali  necessari  all'individuazione del tracciato di

   posa con evidenziati i seguenti elementi:

   - tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con

   altri enti/gestori;

   - manufatti previsti lungo l'impianto;

   - sezioni  trasversali in scala, complete delle quote relative al

   posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;

   - strade interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa.


   Data

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