Legge 27 ottobre 2003, n. 290
Disposizioni della legge | Deleghe | Decreti legislativi emanati |
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art. 1, co. 2 | il Governo è delegato ad adottare, entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 29 dicembre 2003), un D.Lgs. per assicurare il raggiungimento e il mantenimento di condizioni economiche per garantire un adeguato livello di capacita' di produzione di energia elettrica | D.Lgs. 19 dicembre 2003, n. 379 "Disposizioni in materia di remunerazione delle capacità di produzione di energia elettrica" |
art. 1, co. 3 | il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2004(1), disposizioni integrative e correttive del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità), al fine di adattarne le disposizioni alle particolari caratteristiche delle infrastrutture lineari energetiche | D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 "Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche" |
(1) Il termine di cui all'art. 1, co. 3, originariamente fissato al 29 dicembre 2003 (entro 2 mesi dalla entrata in vigore della legge), è stato differito (una volta scaduto) al 31 dicembre 2004, dall'art. 2, comma 12, della L. 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del D.L. 28 maggio 2004, n. 136.