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Decreto Legislativo 30 dicembre 2003, n. 366

"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 2004


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, concernente regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 650, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata»;

Visti l'articolo 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificati dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, e dalla legge 8 marzo 1999, n. 50;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, che ha designato quale autorità di regolamentazione del settore postale il Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 2 agosto 2000, concernente la determinazione della dotazione organica del personale del Ministero delle comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230, del 2 ottobre 2000;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita»;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e di interazione tra pubblico e privato;

Visto l'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed, in particolare, l'articolo 41;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni

1. All'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: «e delle attività culturali» sono inserite le seguenti: «e del Ministero delle comunicazioni».

Art. 2.
Modifiche all'articolo 32-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni

1. L'articolo 32-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come introdotto dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e' sostituito dal seguente:

«Art. 32-ter (Funzioni). - 1. Il Ministero svolge in particolare funzioni e compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali, tramite gli organi centrali e gli Ispettorati territoriali:

a) politiche nel settore delle comunicazioni;

b) rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali nel settore delle comunicazioni, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e del Ministro degli affari esteri;

c) disciplina del settore delle comunicazioni elettroniche;

d) gestione nazionale di programmi comunitari in materia di comunicazioni elettroniche;

e) radiodiffusione sonora e televisiva pubblica e privata anche nelle forme evolutive;

f) regolamentazione dei servizi postali, con particolare riferimento al contratto di programma con il fornitore del servizio universale;

g) emissione delle carte valori postali;

h) formazione e addestramento professionale anche tramite la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni;

i) concessioni, licenze e autorizzazioni nei settori delle comunicazioni;

l) controllo del mercato, vigilanza sul rispetto delle normative di settore e applicazione delle sanzioni;

m) adeguamento periodico del servizio universale nel campo delle comunicazioni;

n) verifica degli obblighi di servizio universale nei settori delle comunicazioni;

o) tutela delle comunicazioni;

p) piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativa attività internazionale;

q) gestione degli accordi internazionali in materia di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze e delle reti ed orbite dei sistemi satellitari e notifica all'Unione internazionale delle telecomunicazioni;

r) assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze e delle numerazioni;

s) controllo delle emissioni radioelettriche e delle interferenze;

t) tecnologie dell'informazione; sicurezza delle reti; studi e ricerca scientifica nei settori delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ICT); normazione tecnica, ivi compresi gli aspetti inerenti alla numerazione, standardizzazione, anche quale organismo nazionale di standardizzazione (NSO), accreditamento, certificazione ed omologazione nei settori dell'ICT; definizione degli standard di qualità dei servizi nei settori dell'ICT; coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative nei settori dell'ICT e per l'adozione e l'implementazione di nuovi standard. Restano ferme le competenze e le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

u) servizi multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali;

v) certificazione per i prodotti e i sistemi informatici commerciali;

z) adozione delle regole di impiego degli apparati radioelettrici;

aa) espletamento di prestazioni per conto terzi;

bb) rilascio dei titoli di abilitazione all'esercizio delle stazioni radioelettriche;

cc) attività di collaudo ed ispezione delle apparecchiature radioelettriche di bordo;

dd) vigilanza e controllo sugli enti operanti nell'ambito delle comunicazioni;

ee) agevolazioni all'editoria, ferme restando le competenze del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle attività produttive.

2. Nelle materie proprie del Ministero delle comunicazioni l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative sono espletati dagli uffici centrali e periferici del Ministero stesso, nell'ambito delle rispettive competenze, ferme restando le funzioni spettanti agli organi di polizia. L'ordinanza - ingiunzione, di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' adottata nel termine di 180 giorni dalla scadenza del termine indicato nel primo comma dell'articolo 16 della medesima legge.».

Art. 3.
Modifiche all'articolo 32-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

1. L'articolo 32-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come introdotto dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e' sostituito dal seguente:

«32-quater (Organizzazione del Ministero). - 1. Il Ministero si articola in uffici centrali di livello dirigenziale generale ed in ispettorati territoriali di livello dirigenziale non generale. Opera nell'ambito del Ministero e sotto la sua vigilanza l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, di livello dirigenziale generale».

2. Sono uffici centrali:
a)
il Segretariato generale;
b)
le direzioni generali, in numero di cinque così individuate:
1) direzione generale per la gestione delle risorse umane;
2) direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico;
3) direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
4) direzione generale per la regolamentazione del settore postale;
5) direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative.

3. Sono, altresì, previste tre posizioni di livello dirigenziale generale anche per l'assolvimento di compiti di coordinamento di progetti speciali, di ispezione, di controllo, nonché di studio e di ricerca.

4. Sono organi tecnici del Ministero:
a) il Consiglio superiore delle comunicazioni;
b) la commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
c) la Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia;
d) l'unità organizzativa del forum internazionale per lo sviluppo delle comunicazioni nel Mediterraneo per i compiti previsti dalla «Dichiarazione di Palermo» del 30 giugno 2000;
e) la commissione consultiva nazionale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.

5. L'assetto organizzativo di cui al presente articolo può essere modificato con regolamento ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, senza «oneri aggiuntivi».

Art. 4.
Modifiche all'articolo 32-quinquies del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e disposizioni connesse

1. L'articolo 32-quinquies del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come introdotto dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e' sostituito dal seguente:

«32-quinquies (Struttura del Ministero). - 1. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'organizzazione degli uffici centrali.

2. Per l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione si applicano i principi di autonomia organizzativa ed amministrativa dettati dall'articolo 41, commi 1 e 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L'Istituto espleta i compiti affidatigli dalla disciplina vigente, attenendosi agli indirizzi stabiliti dal Ministero delle comunicazioni; dispone, nell'ambito della dotazione organica del Ministero, di un apposito contingente di personale; agisce con piena autonomia scientifica e provvede all'autonoma gestione delle risorse iscritte in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni. Organi dell'Istituto sono il comitato amministrativo, il comitato tecnico-scientifico ed il direttore.

3. Con i decreti di cui al comma 1 si provvede altresì al riordino della Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni annessa all'Istituto di cui al comma 2.».

2. Alle prestazioni onerose rese dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione nei confronti di terzi si applica l'articolo 6 del presente decreto legislativo.

Art. 5.
Centri di responsabilità

1. Con uno o più decreti del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle risorse finanziarie da assegnare ai singoli centri di responsabilità nei limiti di spesa previsti dalla legge di bilancio.

Art. 6.
Individuazione delle prestazioni in conto terzi e produttività del personale

1. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si provvede all'individuazione delle prestazioni eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi e alla variazione in aumento delle tariffe previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 5 settembre 1995, concernente tariffazione delle prestazioni scientifiche e sperimentali eseguite dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni per conto terzi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 29 novembre 1995 e dal decreto del Ministro delle comunicazioni 24 settembre 2003, concernente determinazione delle quote di surrogazione del personale, dei costi di uso delle apparecchiature e degli automezzi e delle spese generali ai fini del rimborso degli oneri sostenuti dal Ministero delle comunicazioni per prestazioni rese a terzi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2003.

2. In considerazione dell'accresciuta complessità delle funzioni e dei compiti assegnati al Ministero dall'articolo 32-ter, comma 1, lettere h), i) ed m), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto legislativo, dall'articolo 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dall'articolo 41, comma 8, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, nonché dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, una somma non superiore al 30 per cento delle entrate provenienti dalla riscossione dei compensi per prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali rese dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi, certificate con decreto del Ministro delle comunicazioni, e' destinata, d'intesa con le organizzazioni sindacali, all'incentivazione della produttività del personale in servizio presso il predetto Ministero, ai sensi della vigente normativa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
Salvaguardia degli equilibri di spesa, disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Gli uffici centrali e gli ispettorati territoriali di cui all'articolo 32-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 3 del presente decreto legislativo, subentrano alle preesistenti strutture del Ministero delle comunicazioni, in base ai compiti definiti ai sensi dell'articolo 32-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto legislativo.

2. La dotazione organica del Ministero, sia dirigenziale sia relativa alle aree funzionali, e' determinata sulla base del decreto del Ministro delle comunicazioni 2 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2000 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2001, ridotta, in conseguenza dell'applicazione del presente decreto legislativo, di n. 5 posti di livello dirigenziale, di cui uno a valere sui punti di funzione dirigenziale istituiti presso il servizio di controllo interno del Ministero con decreto del Ministro delle comunicazioni 27 novembre 1998, e incrementata di n. 2 posti di livello dirigenziale generale.

3. L'avvio delle procedure relative all'applicazione dell'articolo 41, comma 6 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e' subordinato alla definizione delle procedure di riqualificazione del personale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.