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Decreto Legislativo 30 dicembre 2003, n. 396

"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico (Testo B)"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2003 - Supplemento Ordinario n. 37


NOTA:
- Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50: "Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998", il presente decreto legislativo (Testo B) raccoglie le disposizioni legislative in materia di debito pubblico.
- Le disposizioni regolamentari concernenti la stessa materia sono invece contenute nel D.P.R. 30 dicembre
2003, n. 397
(Testo C).
- I due provvedimenti sono ricompresi, con le opportune evidenziazioni, nel "
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico. (Testo A)", emanato con D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999;

Visto l'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1999, n. 50, ed in particolare l'allegato n. 3;

Visto l'articolo 23, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Governo nell'adunanza del 24 marzo 2003;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2003;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Titolo I
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO

Art. 1. (L)
Oggetto

1. Le norme del presente testo unico disciplinano l'emissione, gestione, ammissione a quotazione e negoziazione dei titoli di Stato.

Art. 2. (L-R)
Definizioni

1. Nel presente decreto si intendono per:
a) strumenti finanziari: gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
b) Ministero: il Ministero dell'economia e delle finanze;
c) Tesoro: Dipartimento del tesoro;
d) Ministro: il Ministro dell'economia e delle finanze;
e) Capo del debito pubblico: Dirigente generale capo della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro;
f) Direzione: Dipartimento del tesoro - Direzione II;
g) debito pubblico interno: strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine emessi in euro;
h) debito pubblico estero: titoli emessi in valuta e quelli emessi secondo le medesime modalità procedurali;
i) Fondo: conto detenuto presso la Banca d'Italia e denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;
l) Conto: «disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria»;
m) titoli di Stato: tutte le forme di indebitamento dello Stato, a breve, medio e lungo termine, nonche' i prestiti della Ferrovie dello Stato S.p.a. riconosciuti come debiti dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
n) titoli: documenti, certificati o scritture, anche nelle forme di iscrizioni contabili rappresentativi di diritti su strumenti finanziari;
o) prodotti finanziari: obbligazioni e titoli non negoziabili;
p) intermediari: i soggetti che sono intestatari di conti presso la società di gestione accentrata e tramite i quali possono esercitarsi i diritti patrimoniali ed effettuarsi le operazioni di trasferimento, di vincolo o svincolo sugli strumenti medesimi oggetto di gestione accentrata;
q) ridenominazione: rideterminazione in euro dei valori degli strumenti finanziari espressi in un'unità monetaria nazionale;
r) società di gestione accentrata: le società di gestione aventi sede legale in Italia ovvero nell'Unione europea che svolgono in via prevalente o esclusiva servizi di gestione accentrata di strumenti finanziari;
s) società di gestione MTS: società per il mercato dei titoli di Stato - M.T.S. - S.p.a.;
t) capitale sociale: l'ammontare del capitale sociale della società di gestione accentrata interamente versato ed esistente;
u) sistemi: i sistemi di gestione accentrata di strumenti finanziari;
v) separazione cedolare: l'operazione di separazione della componente cedolare dal valore di rimborso del titolo;
z) mantello: il valore di rimborso del titolo privato delle componenti cedolari;
aa) ricostituzione del titolo: l'operazione di riunione con il mantello delle componenti cedolari già separate, anche se originate da titoli diversi, al fine di ottenere nuovi titoli;
bb) valute aderenti: valute degli Stati aderenti all'Unione economica e monetaria. (L-R).

Art. 3. (L)
Emissione

1. Nel limite annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il Ministro e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro:

a) di effettuare, nel limite annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la determinazione di esso, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema del collocamento e ogni altra caratteristica e modalità, ivi compresa la facoltà di stipulare convenzioni con la Banca d'Italia, con la società di gestione accentrata dei titoli di Stato e con intermediari finanziari italiani ed esteri, nonche' il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dalle predette operazioni d'indebitamento;

b) di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, l'emissione temporanea di tranches di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati; tali operazioni, in considerazione del loro carattere transitorio, non modificano la consistenza dei relativi prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito conto di tesoreria; i conseguenti effetti finanziari vengono imputati all'entrata del bilancio dello Stato, ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante. Con le stesse modalità si provvede sul mercato interbancario ad operazioni di prestito di strumenti finanziari di cui alla lettera a);

c) di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonche' a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumentiprevisti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali. (L).

2. Ove necessario, la disciplina contenuta nei decreti del Ministro può derogare alle norme di contabilità di Stato, sulla base e nei limiti dei criteri determinati nel comma 1.

Art. 4. (L)
Strumenti finanziari

1. Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati non possono essere rappresentati da titoli, di cui al Titolo V, Libro IV, del codice civile. (L).

Art. 5. (L)
Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria

1. La Banca d'Italia non può concedere anticipazioni di alcun tipo al Ministero. (L).

2. Il debito intrattenuto sul conto corrente presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale risulta alla fine del mese in cui e' stato completato il collocamento dei titoli di cui al comma 3, viene trasferito il giorno successivo in un apposito conto di transito, all'interesse annuo dell'1 per cento, e convertito entro 30 giorni in titoli di Stato, per un importo corrispondente, da assegnare alla Banca d'Italia al tasso annuo dell'1 per cento, con cedola annuale. La durata ed il piano di ammortamento dei predetti titoli sono stabiliti dal Ministro con il relativo decreto di emissione. (L).

3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1993, n. 483, il Ministro procede all'emissione di titoli da collocare presso la Banca d'Italia per un netto ricavo di almeno 30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973). I titoli hanno rendimenti corrispondenti a quelli di mercato. Il netto ricavo e' iscritto all'entrata del bilancio statale ed e' riassegnato ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per essere versato in un conto transitorio presso la Banca d'Italia, a cui corrisponde un interesse ad un tasso tale da compensare l'onere per interessi derivante dall'emissione dei titoli di cui al presente comma. (L).

4. Completato il collocamento, il saldo del conto transitorio viene trasferito in un conto istituito presso la Banca d'Italia, denominato «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria» e utilizzato per assicurare il regolare svolgimento del servizio medesimo. Sul predetto conto vengono giornalmente registrate le operazioni di introito e di pagamento connesse con il servizio di tesoreria e utilizzate per assicurare il regolare svolgimento del servizio medesimo. (L).

5. Sul predetto conto la Banca d'Italia, all'inizio di ogni semestre, corrisponde un interesse uguale al tasso medio dei buoni ordinari del tesoro emessi nel semestre precedente. Con decreti del Ministro, viene stabilito l'eventuale importo differenziale a carico della Banca d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione dell'onere dipendente dallo scarto tra il tasso anzidetto e quello relativo ai titoli di cui al comma 3, fino al loro rimborso. Il Ministro e' autorizzato, ove lo ritenga opportuno, sentita la Banca d'Italia, ad assumere direttamente la gestione, nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto e a procedere secondo il disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 marzo 1991, n. 104. (L).

6. Sul conto non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari. Non sono altresì ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari notificati alla Banca d'Italia ed ai partecipanti al collocamento dei titoli di Stato risultati assegnatari in sede d'asta e volti a colpire il ricavato di tale collocamento non ancora affluito al predetto conto. Gli atti compiuti in violazione della presente norma sono nulli e la nullità deve essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tali atti non comportano pertanto alcun onere di accantonamento sulle giacenze del conto e sulle somme provenienti dal predetto collocamento. (L).

7. Ove dalla situazione di fine mese della Banca d'Italia il saldo del conto dovesse risultare inferiore all'importo di 30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973), eventualmente modificato ai sensi del comma 9, il Tesoro dovrà ricostituire l'anzidetto importo, entro i tre mesi successivi. Le somme giacenti nel conto non possono essere utilizzate in modo duraturo per la copertura del fabbisogno del Tesoro. Non dovrà comunque essere superato il limite massimo di emissione previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente testo unico. Ove il saldo di fine mese del conto risulti inferiore del cinquanta per cento dell'importo di 30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973), il Ministro entro il 5 del mese successivo, deve inviare al Parlamento una relazione sulle cause dell'insufficienza del saldo e sugli eventuali provvedimenti correttivi; qualora il saldo risulti, per tre mesi consecutivi, inferiore all'importo di 30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973), il Ministro entro il mese successivo deve esporre al Parlamento le cause della insufficienza del saldo medesimo, indicando gli eventuali provvedimenti correttivi. (L).

8. Il conto non può presentare saldi a debito del Ministero. Qualora alla chiusura giornaliera della contabilità della Banca d'Italia dovesse risultare un saldo a debito del Ministero, la Banca lo scrittura in un conto provvisorio, regolato al tasso ufficiale di sconto, ne dà immediata comunicazione al Ministro e non effettua ulteriori pagamenti per il servizio di tesoreria fino a quando il debito non risulti estinto. (L).

9. Qualora il fabbisogno del settore statale risulti, in due esercizi consecutivi, inferiore di oltre il 30 per cento a quello del 1992, il Ministro può, con proprio decreto, procedere a modificare l'importo di cui al comma 7 . Il Ministro può altresì, con proprio decreto, procedere ad una diminuzione dell'anzidetto importo in relazione ad una realizzata riduzione degli sfasamenti inframensili tra i flussi di incasso e di pagamento della Tesoreria statale. (L).

Art. 6. (L)
Denominazione del debito pubblico interno

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le operazioni di indebitamento sul mercato interno sono effettuate in euro. (L).

Art. 7. (L)
Unità di conto per le negoziazioni sui mercati regolamentati

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'euro e' utilizzato come unica unità di conto per la negoziazione, la compensazione e la liquidazione sui mercati regolamentati, fermo restando che, nel periodo transitorio, la clientela, pur conferendo ordini in euro, può intrattenere rapporti con gli intermediari in lire o in euro. (L).

Art. 8. (L)
Pagamenti di debito pubblico

1. Le leggi annuali di approvazione del bilancio provvedono alle assegnazioni per i pagamenti di debito pubblico per interessi, eventuali premi e rimborsi. (L).

2. I pagamenti di debito pubblico non sono ridotti, ritardati o assoggettati ad alcuna imposta speciale, neppure in caso di pubblica necessità. (L).

3. Il controllo successivo da parte della Corte dei conti delle contabilità ordinarie e straordinarie relative ai pagamenti di debito pubblico e' eseguito sugli elaborati contabili presentati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. (L).

Capo I
GESTIONE

Art. 9. (R)
Ridenominazione dei prestiti internazionali denominati nella valuta di uno Stato partecipante

Art. 10. (L)
Trattamento dei riferimenti alla lira degli strumenti non ridenominati

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, le indicazioni relative alla lira e alle altre valute aderenti, presenti negli strumenti finanziari non ridenominati durante il periodo transitorio, si intendono riferite all'unità euro con un numero illimitato di cifre decimali e sono contestualmente espressi - ai fini della negoziazione del servizio finanziario, del trasferimento dei titoli e della rendicontazione - in una quantità convenzionale corrispondente al valore nominale originario, nel rispetto del piano di rimborso. L'arrotondamento al centesimo di euro deve essere applicato al momento della determinazione del corrispettivo. (L).

Art. 11. (L)
Sistema di gestione accentrata

1. Il Tesoro non rilascia titoli al portatore o nominativi o certificati provvisori con o senza cedole rappresentativi di prestiti destinati al mercato interno. (L).

2. Il Tesoro comunica alla società di gestione accentrata l'ammontare di ciascuna emissione di strumenti finanziari ai fini dell'apertura di un apposito conto. (L).

Art. 12. (L)
Attribuzioni della società di gestione e dell'intermediario

1. Il trasferimento degli strumenti finanziari soggetti alla disciplina del presente Titolo e l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali, si effettua soltanto tramite intermediari autorizzati a norma del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che individua i requisiti che tali soggetti devono possedere e le attività che i soggetti stessi sono abilitati a svolgere. (L).

2. A nome e su richiesta degli intermediari, la società di gestione accentrata provvede all'apertura, per ogni intermediario, di conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari disposti tramite lo stesso. (L).

3. L'intermediario registra, per ogni titolare del conto, gli strumenti finanziari di pertinenza dello stesso titolare, nonche' il trasferimento, gli atti di gestione ed i vincoli di cui all'articolo 15, disposti dal titolare o a carico del medesimo, in conti distinti e separati anche rispetto agli eventuali conti di pertinenza dell'intermediario stesso. (L).

Art. 13. (L)
Compiti dell'intermediario

1. L'intermediario:
a) esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti inerenti agli strumenti finanziari, qualora quest'ultimo gli abbia conferito il relativo mandato;
b) rilascia, a richiesta dell'interessato, certificazione non trasferibile, quando necessaria, per l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari. (L).

2. Le certificazioni rilasciate dall'intermediario devono essere accettate in deposito tutte le volte in cui la normativa prevede il deposito di titoli. (L).

Art. 14. (L)
Diritti del titolare del conto

1. Effettuata la registrazione, il titolare del conto e' legittimato al pieno ed esclusivo esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi, e può disporne in conformità con quanto previsto dalle norme vigenti in materia. (L).

2. Colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non e' soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari. (L).

Art. 15. (L)
Costituzione di vincoli

1. I vincoli di ogni genere, sugli strumenti finanziari disciplinati dal presente Titolo, si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario. (L).

2. Possono essere aperti specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati; in tal caso l'intermediario e' responsabile dell'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo ed all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari. (L).

Art. 16. (L)
Responsabilità dell'intermediario

1. L'intermediario e' responsabile per il puntuale adempimento degli obblighi posti dal presente testo unico nonche' per gli eventuali danni derivanti dall'esercizio delle attività di trasferimento, suo tramite, degli strumenti finanziari e di tenuta dei conti. (L).

Art. 17. (L)
Ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato

1. Nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato effettuate con ricorso a mezzi telematici, e' consentita la presentazione di richieste mediante servizio pubblico o privato di riproduzione in fac-simile, nei casi e con le modalità stabiliti con decreto del Tesoro. (L).

Art. 18. (L)
Prestazioni, depositi o reinvestimenti in titoli di Stato

1. I titoli di Stato rappresentati da iscrizioni contabili debbono essere accettati tutte le volte che, per disposizioni legislative o regolamentari, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali o depositi a garanzia in titoli di Stato. (L).

2. Il prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio immobiliare ovvero di partecipazioni dello Stato, dei quali sia disposta la dismissione ai sensi delle disposizioni vigenti, può essere corrisposto dagli acquirenti anche in titoli di Stato. (L).

3. Il Ministro stabilisce, con proprio decreto, le categorie di titoli di Stato di cui al comma 1 e le modalità di computo degli stessi ai fini della loro corrispondenza al prezzo dovuto. (L).

Art. 19. (L)
Conservazione dei documenti

1. I documenti prodotti restano in deposito presso la Direzione, a giustificazione delle operazioni eseguite, per un periodo di cinque anni. (L).

2. Decorsi i cinque anni dalla data in cui risultano presentate le contabilità dei pagamenti, la Direzione ha facoltà di eliminare i relativi titoli che non abbiano formato oggetto di opposizione. (L).

Art. 20. (L)
Pagamento di valori

1. Il pagamento alle parti interessate dei valori derivanti dalle operazioni di debito pubblico viene eseguito dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, contro quietanza degli ordini relativi e previo ritiro dell'apposita ricevuta, se rilasciata, ovvero su richiesta scritta del creditore, mediante accreditamento, per conto del creditore medesimo, a favore di una determinata azienda di credito. (L).

Sezione II
Prescrizione

Art. 21. (L)
Prescrizione degli interessi e del capitale

1. Le rate degli interessi non reclamate nel corso di cinque anni dalla scadenza sono prescritte. Il termine di cinque anni si applica qualunque sia la forma di pagamento degli interessi. (L).

2. E' prescritto il capitale rappresentato dai titoli di Stato non reclamato nel corso dei cinque anni dalla data di rimborsabilità. (L).

Art. 22. (L)
Interruzione della prescrizione

1. La prescrizione può essere interrotta nei modi e con gli effetti indicati dal codice civile, nonche' mediante semplice domanda o altro atto valevole a dimostrare la volontà dell'istante di conservare il proprio diritto. (L).

2. La domanda o l'atto esplicano la loro efficacia interruttiva dal giorno in cui risultino pervenuti alla Direzione ovvero ad uno degli uffici che, nel territorio nazionale o all'estero, hanno facoltà di ricevere domande per operazioni su titoli di debito pubblico o di provvedere al pagamento degli interessi. (L).

Art. 23. (L)
Termini di prescrizione

1. Per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si rinvia alle norme del Codice civile.

Sezione III
Gestione accentrata

Art. 24. (R)
Individuazione delle società di gestione accentrata

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Art. 25. (R)
Soggetti ammessi ai sistemi

1.

Art. 26. (R)
Rapporti tra il Tesoro e società di gestione accentrata

1.
2.
3.

Art. 27. (R)
Quadratura dei conti

1.
2.
3.
4.

Capo II
MERCATO SECONDARIO DEI TITOLI DI STATO

Art. 28. (R)
Ammissione a quotazione sul mercato interno e sui mercati internazionali

1.
2.
3.

Art. 29. (R)
Informazione al pubblico

1.

Art. 30. (R)
Cancellazione dal listino

1.

Sezione II
Regolamento dei mercati secondari all'ingrosso dei titoli di Stato

Art. 31. (R)
Regolamento del mercato

1.
2.
3.

Art. 32. (R)
Autorizzazione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato

1.
2.
3.
4.
5.

Art. 33. (R)
Specialisti in titoli di Stato

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Art. 34. (R)
Società di gestione

1.
2.

Art. 35. (R)
Vigilanza sui mercati

1.
2.
3.
4.
5.

Art. 36. (R)
Informativa alla CONSOB

1.
2.

Art. 37. (R)
Vigilanza sulle società di gestione

1.
2.
3.
4.

Art. 38. (R)
Compensazione e liquidazione

1.

Art. 39. (R)
Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi delle società di gestione

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sezione III
Operazioni di separazione cedolare e ricostituzione di titoli Stato

Art. 40. (R)
Oggetto delle operazioni di separazione cedolare

1.
2.
3.
4.

Art. 41. (R)
Modalità delle operazioni

1.
2.

Art. 42. (R)
Caratteristiche dei titoli

1.
2.

Art. 43. (R)
Lotti minimi di negoziazione

1.

Capo III
FONDO DI AMMORTAMENTO

Art. 44. (L)
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato

1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dal presente testo unico, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione. (L).

2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e' attribuita al Ministro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:
a) dal Direttore generale del Tesoro, che lo presiede;
b) dal Ragioniere generale dello Stato;
c) dal Direttore dell'Agenzia delle entrate;
d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio. (L).

3. Il Ministro presenta annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo. Alla gestione del Fondo non si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni. (L).

Art. 45. (L)
Conferimenti al Fondo

1. Sono conferiti al Fondo:
a) i titoli di Stato, stabiliti con decreto del Ministro che ne definisce le categorie e le modalità di computo, corrisposti dagli acquirenti per il prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio immobiliare ovvero di partecipazioni dello Stato, dei quali sia disposta la dismissione ai sensi delle disposizioni vigenti;
b) gli altri proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato; da tali proventi sono escluse in ogni caso le dismissioni immobiliari di cui ai commi da 86 a 119 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) il gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato, nei limiti stabiliti dai rispettivi provvedimenti legislativi;
d) le eventuali assegnazioni da parte del Ministero;
e) i proventi derivanti da donazioni o da disposizioni testamentarie, comunque destinate al conseguimento delle finalità del Fondo;
f) i proventi derivanti dalla vendita di attività mobiliari e immobiliari confiscate dall'autorità giudiziaria e corrispondenti a somme sottratte illecitamente alla pubblica amministrazione;
g) l'importo fino ad euro 15.493.706.973 (lire 30.000 miliardi) a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539. (L).

2. Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma 1 affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero ai fini della destinazione al Fondo.

3. Il Ministro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (L).

Art. 46. (L)
Criteri e modalità per l'acquisto dei titoli di Stato

1. I conferimenti di cui all'articolo 45 sono impiegati dal Fondo:
a) per il caso previsto alla lettera a) dell'articolo 45, per l'equivalente riduzione della consistenza dei titoli di Stato in circolazione pari al valore nominale dei medesimi;
b) con riferimenti alle lettere b), c), d), e), f) e g) dell'articolo 45, nell'acquisto dei titoli di Stato, o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1° gennaio 1995, nonche' per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione. (L).

2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati. Dette operazioni sono esenti dalla tassa di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni. (L).

3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso di interesse pari a quello medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente. (L).

4. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6. (L).

Art. 47. (L)
Estinzione dei titoli detenuti dal Fondo

1. I titoli di Stato conferiti al Fondo o da esso acquistati non possono essere incassati ne' negoziati e sono portati a riduzione della consistenza del debito. (L).

2. I titoli ancora circolanti in forma cartacea sono inoltrati alla Direzione che provvede al successivo annullamento di essi. (L).

Sezione II
Norme procedurali

Art. 48. (R)
Utilizzi del Fondo

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Art. 49. (R)
Adempimenti a carico della Banca d'Italia e degli intermediari incaricati

1.
2.

Art. 50. (R)
Contenuto dell'incarico alla Banca d'Italia e degli intermediari incaricati

1.
2.

Art. 51. (R)
Modalità d'asta

1.
2.
3.

Art. 52. (R)
Adempimenti successivi allo svolgimento dell'asta

1.
2.

Titolo II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Capo I
disciplina transitoria della ridenominazione

Art. 53. (R)
Modalità di ridenominazione

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Art. 54. (R)
Pagamenti e negoziazioni riguardanti i titoli ridenominati

1.
2.
3.
4.
5.

Capo II
DISCIPLINA TRANSITORIA DEI TITOLI DEMATERIALIZZATI

Art. 55. (L)
Gestione

1. I diritti relativi ai titoli ed ai certificati assoggettati alla disciplina del Titolo I sono esercitati previa consegna degli stessi ad un intermediario autorizzato, che provvede all'apertura del conto, trasmettendo i relativi documenti alla società di gestione accentrata per l'immissione nel sistema della gestione stessa. (L).

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate dagli intermediari senza applicare oneri aggiuntivi oltre alle commissioni previste per le analoghe operazioni su titoli dematerializzati. (L).

Capo III
disciplina transitoria dei titoli non ancora dematerializzati

Art. 56. (R)
Rimborso dei titoli e delle frazioni di importo inferiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28) appartenenti a prestiti vigenti

1.
2.
3.
4.

Art. 57. (L-R)
Rimborso dei titoli di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28)

1.

2. Qualora i titoli siano intestati ad enti o società oppure a persone fisiche che non abbiano la libera disponibilità dei propri beni, il rimborso del capitale ha luogo su domanda del titolare, o degli aventi causa, a firma autenticata. (L).

3. Non occorre altresì nella domanda l'autenticazione della firma qualora la volontà di rimborsare risulti espressa mediante:
a) atto pubblico notarile o giudiziale o amministrativo;
b) scrittura privata con firma autenticata da notaio;
c) dichiarazione resa presso la Direzione o presso un dipartimento provinciale del Tesoro. (L).

4.

5. Le operazioni di rimborso di titoli non prescritti devono essere chieste alla Direzione o, fuori dalla sua sede, ai dipartimenti provinciali del Ministero. (L).

6. Il presente articolo si applica anche qualora sia previsto il pagamento di premi. (L).

Art. 58. (L)
Liberazione dei vincoli

1. Ai fini del rimborso, lo svincolo dei titoli nominativi di capitale nominale inferiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28), sottoposti a vincolo cauzionale, o quelli di capitale nominale pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28), sottoposti ad altro vincolo, si esegue:
a) per consenso del creditore espresso mediante domanda con firma autenticata ovvero in uno dei modi previsti dall'articolo 57, comma 3, lettere a), b) e c);
b) per provvedimento dell'autorità competente;
d) per sentenza, passata in giudicato, che espressamente ne ordini la cancellazione;
e) quando il diritto inerente al vincolo si consolida o si confonde col diritto di proprietà del titolo;
f) quando e' decorso il termine o e' cessata la causa del vincolo, salvo che vi ostino i diritti di terzi nascenti dalla legge o risultanti dagli atti depositati presso la Direzione. (L).

Art. 59. (L)
Cancellazione del vincolo di usufrutto

1. La cancellazione del vincolo di usufrutto, oltre che nei casi di consolidamento o di scadenza del termine, ha luogo ad istanza della parte:
a) se l'usufrutto e' vitalizio, sulla esibizione del certificato di morte dell'usufruttuario;
b) se l'usufrutto e' condizionato, sulla esibizione del documento che comprovi essere venuta meno la condizione;
c) se l'usufrutto e' a favore di un ente, allo scadere del trentennio;
d) per prescrizione, quando non siano stati richiesti gli interessi nel corso di cinque anni. (L).

2. Per il caso considerato nella lettera d), il termine di cinque anni decorre dal giorno in cui può essere fatta valere la prescrizione. (L).

Art. 60. (L)
Prova del diritto a succedere

1. Il diritto di successione dell'intestatario di titoli nominativi si prova presentando alla Direzione:
a) nel caso di successione testamentaria:
1) l'estratto dell'atto di morte, o, ove possibile, la corrispondente dichiarazione sostitutiva di certificazione;
2) l'atto o gli atti di ultima volontà;
3) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale risulti quali sono notoriamente gli eredi, che il testamento presentato e' l'unico e, nel caso di più testamenti, che quelli esibiti rappresentano l'ultima volontà del testatore, che non sono insorte vertenze in rapporto alla eredità o mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre alle persone chiamate dal testatore non ve ne sono altre alle quali la legge riservi una quota di eredità o altri diritti alla successione;
b) nel caso di successione intestata:
1) l'estratto dell'atto di morte o, ove possibile, la corrispondente dichiarazione sostitutiva di certificazione;
2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale si dichiari che non esistono disposizioni testamentarie e si indichino tutte le persone alle quali e' devoluta per legge la successione nonche' il luogo in cui il defunto ebbe l'ultimo domicilio. (L).

Art. 61. (L)
Documenti integrativi

1. Qualora siano intervenuti fatti o atti che abbiano modificato la condizione degli aventi diritto alla successione, deve essere presentata una nuova dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. (L).

2. La Direzione può anche chiedere un certificato del cancelliere della pretura nella cui giurisdizione si e' aperta la successione, attestante se e quali atti o dichiarazioni risultino annotati nel registro delle successioni e se e quali testamenti siano stati comunicati alla pretura medesima. Può chiedere, inoltre, un certificato, rilasciato dal sindaco del luogo di apertura della successione in base alle risultanze anagrafiche e ad informazioni assunte, per accertare lo stato di famiglia del defunto. (L).

Art. 62. (L)
Successione aperta all'estero

1. Se la successione del titolare si sia aperta all'estero, il diritto a succedere si prova con i documenti indicati negli articoli 60 e 61. In tal caso, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può essere formata innanzi al console italiano o sostituita da equivalente documento probatorio, redatto ai termini della legge del luogo. (L).

2. Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli precedenti siano presentate da cittadini dell'Unione europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani. (L).

3. Qualora si tratti di cittadino extracomunitario, la prova della successione deve essere fornita con i documenti prescritti dalla legge nazionale del defunto, ovvero, se si tratti di apolide, con quelli della legge del luogo di ultima residenza. In aggiunta ai documenti medesimi, la Direzione può chiedere un certificato dell'autorità consolare, che attesti la regolarità formale e sostanziale di essi in rapporto alle leggi predette. (L).

Art. 63. (L)
Provvedimento giudiziale

1. In sostituzione dei documenti indicati negli articoli 60 e 61, può essere prodotto un decreto, emesso in camera di consiglio dal tribunale del luogo di apertura della successione, con cui espressamente si attribuiscano i titoli a chi di ragione, determinando, qualora più siano gli assegnatari, la quota di ciascuno. Nel caso di successione apertasi all'estero, detto decreto deve essere emesso dalla Corte di appello di Roma. (L).

2. La Direzione può chiedere direttamente all'amministrazione giudiziaria che la prova della successione sia fornita nella forma indicata nel comma 1, quando sull'operazione domandata sorgano dubbi che la Direzione stessa ritenga di non poter risolvere. (L).

Art. 64. (L)
Successione di eredi del titolare

1. Se, oltre al titolare, sia deceduto alcuno degli eredi, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicata nell'articolo 60 può essere unica, purche' tutte le successioni si siano aperte nello stesso circondario; in caso contrario, occorrono attestazioni distinte per ciascuna successione. (L).

2. Qualora le successioni si siano aperte nelle circoscrizioni di Tribunali diversi, il decreto di cui all'articolo 63 può essere emesso dal tribunale del luogo nel quale si e' aperta una delle successioni. Occorre il decreto della Corte di appello di Roma, se alcuna delle successioni si sia aperta all'estero. In ogni caso, sia il tribunale che la Corte di appello devono tenere conto di tutti i passaggi verificatisi a causa delle varie successioni. (L).

Art. 65. (L)
Legato di specie

1. Il legatario può ottenere, senza intervento dell'erede, il rimborso di titoli nominativi, di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28) che gli siano stati espressamente attribuiti dal testatore, purche' presenti i titoli stessi e i documenti relativi alla successione. (L).

2. Nel caso però di smarrimento, sottrazione o distruzione dei titoli, il legatario non può essere ammesso ad esperire la procedura di ammortamento se non documenti che era legittimamente in possesso di essi. (L).

Art. 66. (L-R)
Successione dell'avente causa

1. Se il capitale da rimborsare e' di importo pari o superiore a cinque milioni le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano anche nei casi in cui si tratti di successione dell'avente causa dal titolare e da ogni altra persona che abbia comunque diritti sulle iscrizioni oggetto dell'operazione richiesta, nonche' nei casi di svincolo di iscrizioni divenute libere per effetto delle leggi abolitive dei relativi vincoli. (L-R).

Art. 67. (L)
Riscossione di capitali con reimpiego

1. Le operazioni di rimborso di titoli intestati a persone fisiche incapaci o di capacità limitata sono considerate, a norma del codice civile, atti di riscossione di capitale, sempre che siano accompagnate dalla condizione di altro idoneo impiego. (L).

2. Le stesse operazioni, se riguardanti titoli nominativi facenti parte di patrimoni amministrati da curatori a norma del codice civile, nonche titoli costituiti in dote o in patrimonio familiare, ovvero correlativamente ipotecati a garanzia, sempre che siano accompagnate dalla condizione di altro idoneo impiego, sono parimenti considerate come atti di riscossione di capitale e, ove occorra l'autorizzazione giudiziale, questa può essere data dal pretore. (L).

Art. 68. (L)
Titoli al portatore

1. I titoli al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. (L).

2. Non si rilasciano duplicati o altri documenti equipollenti di titoli al portatore smarriti, sottratti o distrutti. Tuttavia chi abbia denunciato alla Direzione, ovvero ad uno degli uffici che nel territorio nazionale, o all'estero, hanno facoltà di ricevere domande per operazioni su titoli di Stato o di provvedere al pagamento degli interessi, lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione di un titolo di debito pubblico al portatore, prima della data di rimborsabilità, può, anche prima del decorso del termine di prescrizione e a condizione che venga prestata garanzia fidejussoria a favore della Direzione, chiederne il pagamento, con apposita istanza da far pervenire entro sei mesi dalla predetta denuncia. (L).

3. Qualora sia decorso il termine di prescrizione, senza che il titolo risulti rimborsato, il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso decorre dall'avvenuta prescrizione. (L).

4. In tale caso per il periodo di prescrizione dei titoli e delle cedole, si applicano, sulle somme dovute, gli interessi calcolati al tasso legale vigente. (L).

5. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sulle iscrizioni al portatore. (L).

6. L'amministrazione di cui al comma 2 riconosce come proprietario dei titoli corrispondenti a tali iscrizioni soltanto il portatore di essi. (L).

Art. 69. (L)
Opposizione su iscrizioni nominative

1. Le iscrizioni nominative sono soggette ad opposizione nei casi di:
a) smarrimento, sottrazione o distruzione del relativo certificato, denunziati dal titolare o dal suo avente causa;
b) controversia sul diritto a succedere;
c) fallimento del titolare;
d) controversia od esecuzione per effetto della ipoteca o di altro vincolo annotati sulle iscrizioni. Le iscrizioni nominative possono essere soggette a sequestro, impedimento od esecuzione forzata solo nei casi anzidetti. Salvo che si tratti di ipoteca o di vincolo a favore dello Stato o delle pubbliche amministrazioni, le opposizioni di cui alle lettere b), c) e d) non hanno efficacia se non siano state preventivamente autorizzate con provvedimento giudiziale direttamente notificato alla Direzione. (L).

2. L'opposizione di cui alla lettera b) può essere mossa soltanto dall'erede del titolare o dal suo avente causa e dal legatario al quale il titolo sia stato espressamente attribuito. (L).

3. La Direzione prende nota negli appositi registri delle opposizioni sulle iscrizioni nominative, ammesse nei casi e con le forme previsti dal presente testo unico. (L).

Art. 70. (L)
Perdita di titoli nominativi

1. Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo nominativo, l'intestatario o l'avente diritto può ottenerne il rimborso, se scaduto e non prescritto, o la dematerializzazione, se appartenente ad un prestito vigente, presentando apposita denunzia, con firma autenticata, ove occorra regolarmente documentata, nella quale, se trattasi di persona fisica, espressamente dichiari, tra l'altro, sotto la propria personale responsabilità, che il titolo smarrito, sottratto o distrutto, non conteneva a tergo dichiarazioni di trasferimento a terzi o di tramutamento al portatore con delega a terzi per il ritiro dei nuovi titoli, e che il titolo stesso non era stato comunque ceduto o trasferito a terzi. (L).

2. La Direzione fa pubblicare avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispone l'affissione dell'avviso stesso, per sei mesi, nei locali aperti al pubblico della competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato e se non risultano opposizioni ne dispone il rimborso o la dematerializzazione. (L).

Art. 71. (L)
Esecuzione sui titoli nominativi

1. La esecuzione derivante dall'ipoteca o altro vincolo ha effetto in base a decisione del giudice competente. (L).

2. Le iscrizioni, ai fini del rimborso dei titoli nominativi annotati di ipoteca nell'interesse dello Stato o delle pubbliche amministrazioni, sono rese libere e trasferite in tutto o in parte per determinazione della competente autorità amministrativa. (L).

Art. 72. (L)
Pignoramento e sequestro di titoli

1. E' ammesso l'esperimento di pignoramenti o sequestri sui titoli al portatore e nominativi ovunque essi si trovino. (L).

Art. 73. (L)
Comunicazione al giudice penale

1. Qualora i titoli siano presentati posteriormente alla notifica del provvedimento di sequestro la Direzione si limita, nel solo interesse della giustizia penale ad informare la competente autorità senza tuttavia sospendere l'operazione richiesta sui titoli stessi. (L).

Art. 74. (L)
Schede per opposizioni

1. Per i titoli al portatore oggetto di sequestro, impedimento od opposizione di qualsiasi specie, autorizzati od ordinati dalla competente autorità e regolarmente notificati a norma del presente testo unico, sono compilate apposite schede per riportarvi i relativi numeri di iscrizione e le opportune annotazioni, al solo fine di fornire all'autorità competente, nell'interesse della giustizia penale, le notizie venute a conoscenza della Direzione posteriormente alla data della notifica. (L).

Art. 75. (L)
Rifiuto di eseguire operazioni

1. Nel caso in cui la Direzione si rifiuti di eseguire una operazione di rimborso, la parte richiedente può adire i1 tribunale civile del luogo del suo domicilio, il quale provvede con decreto pronunziato in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e la Direzione nelle sue osservazioni scritte. (L).

2. Il tribunale, se non ritenga sufficientemente giustificata l'istanza può ordinare che siano chiamate le parti, che si presumono interessate, o rinviarle a giudizio in contraddittorio, e può anche ordinare pubblicazioni o disporre la esecuzione dell'operazione con speciali cautele. (L).

3. Contro il provvedimento del tribunale e' ammesso il ricorso in appello, anche da parte dell'amministrazione, osservate le stesse forme di procedimento indicate nel primo comma. (L).

Art. 76. (L)
Revoca tacita del mandato

1. Salva dichiarazione contraria, il mandato a richiedere il rimborso di titoli o pagamento di interessi s'intende revocato, senza necessità di comunicazione della revoca al mandatario, quando il mandante deleghi alla operazione o alla riscossione persona diversa da quella precedentemente incaricata ovvero dichiari di volervi provvedere personalmente. (L).

2. In ogni caso il mandante deve essere in possesso dei titoli sui quali l'operazione va eseguita ovvero della ricevuta di deposito di essi, rilasciata dalla Direzione o dal Dipartimento provinciale del Tesoro. (L).

Art. 77. (L)
Pubblicazioni

1. Le pubblicazioni di cui all'articolo 70 e quelle che, in base alle norme vigenti, devono essere effettuate in seguito a perdita delle ricevute rilasciate per il deposito di titoli nominativi o al portatore, sono eseguite gratuitamente. (L).

Art. 78. (L)
Divieto di fabbricazione di stampati simili ai titoli

1. E' vietata la fabbricazione, la emissione e la circolazione, per qualsiasi scopo, di qualunque genere di stampati imitanti o simulanti, in tutto o in parte, qualunque titolo di debito pubblico. (L).

2. Le contravvenzioni sono punite con l'ammenda comminata dall'articolo 142 del testo unico 28 aprile 1910, n. 204, sugli istituti di emissione, e successive modificazioni. (L).

3. Gli stampati e i materiali relativi, a chiunque appartengano, devono essere confiscati e distrutti. (L).

Capo IV
Disciplina transitoria della prescrizione

Art. 79. (L)
Decorrenza dei termini di prescrizione

1. I termini di prescrizione indicati nel presente testo unico decorrono, per i titoli nominativi e per i buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio 1998, come previsto dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, mentre per i titoli al portatore dal 5 settembre 1993, data di entrata in vigore della legge 12 agosto 1993, n. 313, articolo 2, che ha integrato l'articolo 2948 del codice civile, purche', a norma delle leggi anteriori, non rimanga a decorrere un termine minore. (L).

Art. 80. (R)
Immissione nei sistemi di titoli non dematerializzati

1.
2.
3.

Capo V
Disposizioni finali

Art. 81. (L)
Giurisdizione

1. Per le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l'interpretazione dei contratti aventi per oggetto i titoli di Stato, o le leggi relative ad essi o comunque sul debito pubblico, la giurisdizione esclusiva e' esercitata dal tribunale amministrativo regionale in primo grado, e dal Consiglio di Stato in grado di appello. (L).

Art. 82. (L)
Abrogazioni di norme

1. Con l'entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati l'articolo 1, gli articoli dal 4 al 10, gli articoli 12 e 13, gli articoli dal 15 al 18, l'articolo 24, l'articolo 26, dall'articolo 33 al 40, dall'articolo 41 al 47, l'articolo 59, dall'articolo 62 al 68, l'articolo 70, l'articolo 72, l'articolo 74, gli articoli 78 e 79, l'articolo 81, gli articoli 83 e 84, dall'articolo 86 all'88, dall'articolo 90 al 95 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343; il decreto ministeriale 27 maggio 1993, così come modificato dall'articolo 3 del decreto ministeriale 5 gennaio 1995.

Art. 83. (L)
Entrata in vigore del testo unico

1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 1° marzo 2004.