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Decreto Legislativo 6 febbraio 2004, n. 70

"Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla Regione in materia di agricoltura"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2004



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;

Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3 del 1948, nonche' il parere del consiglio regionale della Regione Sardegna;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Trasferimento di funzioni e compiti alla Regione

1. In attuazione dell'articolo 3 dello Statuto speciale per la Sardegna, sono trasferiti alla Regione tutte le funzioni e i compiti in materia di agricoltura - ivi comprese le cooperative e i consorzi - foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione, svolti dal soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche tramite enti o altri soggetti pubblici.

2. Resta ferma in capo allo Stato la funzione di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale, in coerenza con quella comunitaria e le competenze espressamente riservate allo Stato, che vengono indicate nell'articolo 2.

Art. 2.
Funzioni e compiti dello Stato

1. Sono riservati allo Stato i seguenti compiti:
a) riconoscimento e sostegno delle unioni, delle associazioni nazionali e degli organismi nazionali di certificazione;
b) accordi interprofessionali di dimensione nazionale;
c) prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario;
d) raccolta, elaborazione e diffusione di dati e informazioni a livello nazionale, anche ai fini del Sistema statistico nazionale e del rispetto degli obblighi comunitari;
e) ricerca e sperimentazione, svolte da istituti e laboratori nazionali.

2. Lo Stato svolge altresì compiti di sola disciplina generale e coordinamento nazionale nelle seguenti materie: scorte e approvvigionamenti alimentari; tutela della qualità dei prodotti agroalimentari; educazione alimentare di carattere non sanitario; importazione ed esportazione dei prodotti agricoli e alimentari nell'ambito della normativa vigente; interventi di regolazione dei mercati; regolazione delle sementi e materiale di propagazione, del settore fitosanitario e dei fertilizzanti; registri di varietà vegetali, libri genealogici del bestiame e libri nazionali dei boschi da seme; salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali, dei rispettivi patrimoni genetici; impiego di biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale oltre le 12 miglia; specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 3.
Attribuzioni agli enti locali

1. In attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione normalmente provvede ad organizzare l'esercizio delle funzioni amministrative in materia, attraverso l'attribuzione delle stesse alle Province, ai Comuni ed alle Comunità montane o ad altri Enti locali e funzionali fermo restando il potere di disciplina generale, coordinamento e programmazione della Regione.

Art. 4.
Trasferimento delle risorse alla Regione

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Regione, si provvede alla individuazione dei beni, delle risorse umane, strumentali e organizzative da trasferire alla Regione, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso non necessari all'esercizio di funzioni di competenza statale.

2. Il decreto di cui al comma 1 individua altresì le risorse finanziarie da trasferire secondo le modalità previste dallo Statuto.

3. Il personale individuato sulla base del decreto di cui al comma 1 e' inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione regionale o, eventualmente, degli Enti locali destinatari delle funzioni con effetto dalla data di trasferimento. Fino all'emanazione della legge regionale che fissa le modalità di inquadramento, allo stesso si applicano le norme di stato giuridico e di trattamento economico vigenti presso l'Amministrazione di provenienza.

Art. 5.
Norme abrogate

1. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 52, ultimo comma, e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.