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Decreto Legislativo 10 giugno 2004, n. 152

"Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2004



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, commi 1 e 4, della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2001);

Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, recante attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e per gli affari regionali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210

1. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, e' sostituito dal seguente:

«2. La costruzione e la messa in servizio degli impianti, i cui progetti definitivi siano stati presentati per l'approvazione o il rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza entro il 2 maggio 2004, ferma restando l'applicazione delle altre norme del presente decreto, e' consentita in deroga a quanto previsto dagli articoli 9 e 11 a condizione che:
a) siano comunque rispettate le procedure, le norme e le specifiche tecniche nazionali vigenti necessarie e rilevanti per garantire la rispondenza dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi utilizzati nell'impianto ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1;
b) la costruzione dell'impianto sia completata entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data del 2 maggio 2004;
c) la messa in servizio avvenga entro gli ulteriori sei mesi dalla scadenza della data di cui alla lettera b).».

Art. 2.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.