Legge 2 agosto 2004, n. 210
Disposizioni della legge | Deleghe | Decreti legislativi emanati |
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art. 1, co. 1 | il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 28 febbraio 2005), uno o più D.Lgs. recanti norme per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire | D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122 "Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210" |
art. 1, co. 4 | il Governo può emanare, entro 1 anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei D.Lgs. di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive dei medesimi D.Lgs. |