Legge 23 agosto 2004, n. 239
Disposizioni della legge | Deleghe | Decreti legislativi emanati |
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art. 1, co. 43 | il Governo e' delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 28 marzo 2005), un D.Lgs. per la riforma della disciplina delle imprese elettriche minori e delle piccole reti isolate | |
art. 1, co. 44 | il Governo e' delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 28 marzo 2005), un D.Lgs. per la definizione dei criteri generali a garanzia della sicurezza degli impianti all'interno degli edifici | |
art. 1, co. 52 | il Governo e' delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge(1) (entro il 28 marzo 2006), un D.Lgs. per il riordino delle norme relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonche' all'esercizio dell'attivita' di distribuzione di gas di petrolio liquefatti | D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128 "Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonche' all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239" |
art. 1, co. 121 | il Governo e' delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 28 settembre 2006), uno o più D.Lgs. per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia |
(1) Il termine di cui all'art. 1, co. 52, originariamente fissato al 28 settembre 2005 (entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge), è stato prorogato (non ancora scaduto) di 6 mesi, al 28 marzo 2006, dall'art. 1, comma 8, della L. 17 agosto 2005, n. 168, di conversione del D.L. 30 giugno 2005, n. 115.