Legge 23 agosto 2004, n. 243
Disposizioni della legge | Deleghe | Decreti legislativi emanati |
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art. 1, co. 1 | il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, (entro il 6 ottobre 2005) uno o più D.Lgs. per: a) liberalizzare l'età pensionabile; b) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro; c) sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari; d) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l'operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi |
D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 "Disciplina delle forme pensionistiche complementari" |
D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 "Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi" |
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art. 1, co. 10 | il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 6 aprile 2006), uno o più D.Lgs. per estendere l'obiettivo dell'elevazione dell'età di accesso alla pensione anche ai regimi pensionistici armonizzati o per cui siano comunque previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria | |
art. 1, co. 11 | il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 6 aprile 2006), uno o più D.Lgs. per definire soluzioni alternative sull'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, rispetto a quelle indicate ai commi 6 e 7 dell'art. 1 della legge | |
art. 1, co. 31 | il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 6 ottobre 2005), uno o più D.Lgs. per il riordino degli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria | |
art. 1, co. 49 | disposizioni correttive e integrative dei D.Lgs. di cui ai co. 1, 10, 11 e 31 dell'art. 1 della legge possono essere adottate entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dei D.Lgs. medesimi | |
art. 1, co. 50 | il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 6 aprile 2006)(1), uno o più D.Lgs. recanti testi unici delle disposizioni legislative in materia previdenziale obbligatoria e di previdenza complementare
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art. 1, co. 52 | entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. di cui al comma 50, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative |
(1) L'art. 2, co. 1, della L. 25 giugno 2005, n. 109, di conversione del D.L. 26 aprile 2005, n. 63, ha novellato l'art. 1, co. 50, della L. 243/2004, modificando l'oggetto della delega da esso recata. Il nuovo testo prevede la redazione di due testi unici, uno per la previdenza obbligatoria e l'altro per la previdenza complementare. I principi e i criteri direttivi e il termine per l'esercizio della delega sono rimasti immutati. Pertanto la delega prevista dalla L. 109 è stata considerata come nuova e non come assestamento della delega precedente contenuta nella L. 243/2004. Dopo l'entrata in vigore della L. 25 giugno 2005, n. 109, questa delega non è stata più considerata in questa sede; si rinvia all'art. 2, co. 1, della L. 109/2005.