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Legge 23 agosto 2004, n. 243

"Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria"



Elenco delle deleghe e dei decreti legislativi emanati


Disposizioni della legge Deleghe Decreti legislativi emanati
art. 1, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, (entro il 6 ottobre 2005) uno o più D.Lgs. per:
a) liberalizzare l'età pensionabile;
b) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro;
c) sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari;
d) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l'operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi
D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
"Disciplina delle forme pensionistiche complementari"
D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42
"Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi"
art. 1, co. 10 il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 6 aprile 2006), uno o più D.Lgs. per estendere l'obiettivo dell'elevazione dell'età di accesso alla pensione anche ai regimi pensionistici armonizzati o per cui siano comunque previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria
art. 1, co. 11 il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 6 aprile 2006), uno o più D.Lgs. per definire soluzioni alternative sull'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, rispetto a quelle indicate ai commi 6 e 7 dell'art. 1 della legge
art. 1, co. 31 il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 6 ottobre 2005), uno o più D.Lgs. per il riordino degli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria
art. 1, co. 49 disposizioni correttive e integrative dei D.Lgs. di cui ai co. 1, 10, 11 e 31 dell'art. 1 della legge possono essere adottate entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dei D.Lgs. medesimi
art. 1, co. 50 il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 6 aprile 2006)(1), uno o più D.Lgs. recanti testi unici delle disposizioni legislative in materia previdenziale obbligatoria e di previdenza complementare

art. 1, co. 52 entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. di cui al comma 50, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative


(1) L'art. 2, co. 1, della L. 25 giugno 2005, n. 109, di conversione del D.L. 26 aprile 2005, n. 63, ha novellato l'art. 1, co. 50, della L. 243/2004, modificando l'oggetto della delega da esso recata. Il nuovo testo prevede la redazione di due testi unici, uno per la previdenza obbligatoria e l'altro per la previdenza complementare. I principi e i criteri direttivi e il termine per l'esercizio della delega sono rimasti immutati. Pertanto la delega prevista dalla L. 109 è stata considerata come nuova e non come assestamento della delega precedente contenuta nella L. 243/2004. Dopo l'entrata in vigore della L. 25 giugno 2005, n. 109, questa delega non è stata più considerata in questa sede; si rinvia all'art. 2, co. 1, della L. 109/2005.