Legge 30 settembre 2004, n. 252
Disposizioni della legge | Deleghe | Decreti legislativi emanati |
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art. 2, co. 1 | il Governo e' delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, (entro il 27 ottobre 2005) uno o più D.Lgs. per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del relativo trattamento economico | D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252" |
art. 2, co. 3 | con uno o più D.Lgs. da emanare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dei D.Lgs. di cui al comma 1(1), possono essere adottate disposizioni correttive e integrative di questi ultimi |
(1) Il termine originario di cui all'art. 2, co. 3, (entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dei D.Lgs. di cui al comma 1) è stato prorogato (non ancora scaduto) di 12 mesi dall'art. 1, co. 9, della L. 12 luglio 2006, n. 228, di conversione del D.L. 12 maggio 2006, n. 173.