Legge 15 dicembre 2004, n. 308
Disposizioni della legge | Deleghe | Decreti legislativi emanati |
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art. 1, co. 1 | il Governo e' delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro l'11 luglio 2006), uno o piu' D.Lgs. di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di testi unici: a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati; b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche; c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione; d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna; e) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente; f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC); g) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera. |
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" |
art. 1, co. 6 | il Governo può emanare, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei D.Lgs. di cui al co. 1, disposizioni integrative o correttive dei D.Lgs. medesimi | D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" |
D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" |