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Decreto Legislativo 24 dicembre 2004, n. 335

"Attuazione della direttiva 2002/6/CE sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2005


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;

Vista la direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) Convenzione FAL dell'IMO: la Convenzione sulla facilitazione nel traffico marittimo internazionale adottata dalla Conferenza internazionale sulla facilitazione dei viaggi e dei trasporti marittimi il 9 aprile 1965;

b) nave: qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o altro scopo, ai sensi dell'articolo 136 del codice della navigazione;

c) provviste di bordo: le merci diverse dalle attrezzature e dalle parti di ricambio, destinate ad essere utilizzate a bordo della nave, tra cui merci in vendita ai passeggeri e ai membri dell'equipaggio, combustibile, lubrificanti;

d) attrezzature della nave: i beni mobili non di consumo, diversi dalle parti di ricambio, destinati ad essere usati a bordo della nave, tra cui accessori quali scialuppe di salvataggio, dispositivi salvagente, mobilio, armamenti ed elementi simili;

e) parti di ricambio: le parti utilizzate per la riparazione o la sostituzione, destinate ad essere integrate nella struttura della nave che le trasporta;

f) effetti personali dell'equipaggio: gli indumenti, gli oggetti di uso quotidiano ed altri articoli, compreso il denaro, appartenenti all'equipaggio e trasportati sulla nave;

g) equipaggio: l'insieme delle persone iscritte nel ruolo dell'equipaggio, arruolate per svolgere durante il viaggio mansioni operative o il servizio di bordo.

Art. 2.
Formalità di arrivo e partenza

1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituiti dai seguenti:

«All'arrivo della nave in porto e prima della partenza, il comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante devono far pervenire, anche in formato elettronico, al comandante del porto o all'autorità consolare i formulari in appresso indicati, di cui alla Convenzione FAL dell'IMO adottata il 9 aprile 1965, come recepita dalla direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002:
Formulario FAL dell'IMO n. 1 Dichiarazione generale;
Formulario FAL dell'IMO n. 3 Dichiarazione delle provviste di bordo;
Formulario FAL dell'IMO n. 4 Dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio;
Formulario FAL dell'IMO n. 5 Ruolo dell'equipaggio;
Formulario FAL dell'IMO n. 6 Elenco dei passeggeri per le navi certificate per trasportare un massimo di 12 passeggeri.
All'arrivo in porto il comandante della nave comunica inoltre al comandante del porto, con separata dichiarazione, il nome dell'armatore e indica la sistemazione a bordo di eventuali merci pericolose, nonche' gli altri elementi richiesti in base a disposizioni legislative o regolamentari o eventualmente determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Prima della partenza il comandante della nave comunica al comandante del porto una dichiarazione integrativa relativa all'adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, contrattuale e statistico. In ogni caso sono annotati, a margine del formulario FAL dell'IMO n. 6 insieme ai dati anagrafici dei passeggeri imbarcati, che non siano cittadini di Stati membri, gli estremi dei documenti di identità validi per l'ingresso nel territorio dello Stato.».

Art. 3.
Formulari

1. I formulari di cui al primo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione, come modificato dall'articolo 2, sono allegati al presente decreto legislativo.

Art. 4.
Modifiche al codice della navigazione

1. Al terzo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione, le parole: «la comunicazione di cui al primo comma», sono sostituite dalle seguenti: «le comunicazioni di cui al primo e secondo comma».

Art. 5.
Verifiche ed ispezioni

1. Il primo comma dell'articolo 180 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e' sostituito dal seguente:
«Il comandante del porto, o l'autorità consolare, può in ogni momento verificare il contenuto delle informazioni presentate o fatte pervenire per via radio dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo.».

Art. 6.
Modifica del testo unico delle leggi doganali

1. All'articolo 106 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Devono essere, in fine, descritte nel manifesto di carico le autovetture al seguito dei passeggeri.»;

b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Si utilizzano i formulari FAL di cui alla direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002,».

Art. 7.
Disposizioni finali

1. Gli allegati al presente decreto possono essere modificati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, in relazione alle eventuali modifiche ad essi apportate in sede comunitaria.

2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4 e Allegato 5
(previsti dall'art. 3, comma 1)

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