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Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 108

"Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST)"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 2005


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003;

Vista la direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST);

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle intrastrutture e dei trasporti e della salute;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo, nel dare attuazione alla direttiva 1999/63/CE, e' diretto a regolamentare alcuni profili della disciplina del rapporto di lavoro dei lavoratori marittimi connessi all'organizzazione dell'orario di lavoro.

2. Il presente decreto legislativo si applica ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di tutte le navi mercantili battenti bandiera italiana ed adibite a navigazione marittima.

3. A bordo di tutte le navi mercantili di cui al comma 2 non possono essere imbarcati lavoratori di età inferiore a 16 anni.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

a) «nave adibita alla navigazione marittima»: nave o unità diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette;

b) «ore di lavoro»: il periodo durante il quale un lavoratore marittimo e' tenuto ad effettuare l'attività lavorativa a bordo in relazione all'esercizio della nave. Sono computate nella durata del lavoro a bordo, oltre alle normali attività di navigazione e di porto, anche gli appelli, le esercitazioni antincendio e di salvataggio e le esercitazioni prescritte da normative e regolamenti nazionali e da convenzioni internazionali, nonche' le attività di formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo, in relazione alle mansioni svolte;

c) «ore di riposo»: il periodo libero non compreso nell'orario di lavoro; questa espressione non comprende le brevi interruzioni;

d) «lavoratore marittimo»: qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa a bordo di una nave adibita alla navigazione marittima;

e) «armatore»: il proprietario dell'unità o nave od ogni altro organismo o persona, quali l'imprenditore o il noleggiatore dell'unità o nave che hanno rilevato dal proprietario la responsabilità per l'esercizio della nave e, di conseguenza, hanno accettato di assumersi i relativi obblighi e responsabilità.

Art. 3.
Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, e' sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili). - 1. Fatte salve le disposizioni riportate al comma 2, l'orario normale di lavoro del lavoratore marittimo, a bordo delle navi mercantili, e' basato su una durata di 8 ore giornaliere, con un giorno di riposo a settimana e riposo nei giorni festivi.

2. I limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi sono così stabiliti:
a) il numero massimo di ore di lavoro a bordo non deve essere superiore a:
1) 14 ore su un periodo di 24 ore; e
2) 72 ore su un periodo di sette giorni;
ovvero
b) il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore a:
1) 10 ore su un periodo di ventiquattro ore; e
2) 77 ore su un periodo di sette giorni.

3. Le ore di riposo possono essere ripartite in non più di due periodi distinti, uno dei quali dovrà essere almeno della durata di 6 ore consecutive e l'intervallo tra periodi consecutivi di riposo non dovrà superare le 14 ore.

4. Gli appelli, le esercitazioni antincendio e di salvataggio e le esercitazioni prescritte da regolamenti e normative nazionali e da convenzioni internazionali sono svolte in maniera tale da ridurre al minimo il disturbo nei periodi di riposo del lavoratore e non provocare affaticamento.

5. Nelle situazioni in cui il lavoratore marittimo si trovi in disponibilità alle chiamate, dovrà beneficiare di un adeguato periodo compensativo di riposo qualora il normale periodo di riposo sia interrotto da una chiamata di lavoro.

6. I periodi di riposo per il personale di guardia impiegato a bordo delle navi mercantili sono quelli stabiliti all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, fatte comunque salve le misure minime di cui al comma 3.

7. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei principi generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, può autorizzare contratti collettivi che consentano di derogare ai limiti fissati nei commi 2 e 3. Il ricorso a tali deroghe deve essere contenuto; le deroghe debbono consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o della concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata, o adibite a servizi portuali.

8. I lavoratori marittimi di età inferiore a 18 anni non devono svolgere la propria attività lavorativa a bordo in orario notturno. Ai fini di questa disposizione per «orario notturno» si deve intendere un periodo di almeno 9 ore consecutive, che comprenda in ogni caso l'intervallo dalle ore 24 alle ore 5 del mattino.

9. A bordo di tutte le navi mercantili e da pesca nazionali e' affissa, in posizione facilmente accessibile e redatta in lingua italiana ed in lingua inglese, una tabella conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente decreto con l'organizzazione del servizio di bordo, contenente per ogni posizione lavorativa:
a) l'orario del servizio in navigazione e del servizio in porto;
nonche'
b) il numero massimo di ore di lavoro o il numero minimo di ore di riposo previste ai sensi del presente decreto o dai contratti collettivi in vigore.

10. Una copia del contratto collettivo e una copia delle norme nazionali devono essere conservate a bordo di tutte le navi mercantili e da pesca nazionali a disposizione di tutti i lavoratori imbarcati e degli organi di vigilanza.

11. Il comandante della nave ha il diritto di esigere dai lavoratori marittimi le necessarie prestazioni di lavoro, anche sospendendo il programma di ore di lavoro e di ore di riposo e sino al ripristino delle normali condizioni di navigazione, per le attività inerenti:
a) la sicurezza della navigazione in relazione a situazioni di emergenza per le persone imbarcate, per il carico trasportato e per la stessa nave;
b) le operazioni di soccorso ad altre unità mercantili o da pesca o di soccorso a persone in pericolo in mare.

12. Non appena possibile dopo che e' stata ripristinata la normale condizione di navigazione, il coordinamento della nave deve far sì che i lavoratori marittimi, impegnati in attività lavorative in un periodo previsto di riposo, beneficino di un adeguato periodo di riposo.».

2. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, e' aggiunto, in fine, l'allegato 2 di cui all'allegato A del presente decreto.

Art. 4.
Registro dell'orario di lavoro a bordo delle navi mercantili

1. Al fine di consentire agli organi di vigilanza la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, a bordo di tutte le unità di cui all'articolo 1 deve essere presente, a cura dell'armatore, un registro su cui sono riportate le ore giornaliere di lavoro o le ore giornaliere di riposo dei lavoratori marittimi.

2. Il modello di registro, redatto in lingua italiana ed in lingua inglese, deve essere conforme al modello di cui all'allegato B del presente decreto.

3. Il registro deve essere presentato, a cura dell'armatore, all'Autorità marittima competente per territorio, la quale constata la conformità del registro al modello stabilito dal presente decreto, appone il proprio visto, la data di vidimazione e la dichiarazione attestante il numero di pagine complessive di cui si compone il registro.

4. Il registro dell'orario di lavoro deve essere tenuto per ordine progressivo di data, di seguito, senza spazi vuoti, senza cancellazione o abrasioni e, laddove necessario, le correzioni o rettifiche devono essere eseguite in modo tale che il testo cancellato o sostituito risulti leggibile.

5. Il lavoratore marittimo deve ricevere a cura dell'armatore una copia del registro che lo riguarda, firmata dal comandante o dall'ufficiale da lui delegato e dal marittimo stesso.

6. Il modello di registro deve essere esaminato e vistato in occasione delle visite di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, effettuate dagli organi di vigilanza mediante le Commissioni territoriali indicate all'articolo 31 del citato decreto legislativo. Ove le visite periodiche non siano previste, il modello di registro va comunque vistato, a cadenza biennale, a cura dell'Autorità marittima.

Art. 5.
Obblighi dell'armatore e del comandante

1. L'armatore della nave deve fornire al comandante le risorse necessarie per poter organizzare il lavoro a bordo nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 6.

2. Il comandante della nave adotta tutti i provvedimenti necessari per far sì che le disposizioni relative all'orario di lavoro dei lavoratori marittimi, alle ferie ed ai periodi di riposo derivanti dal presente decreto siano rispettate.

Art. 6.
Definizione delle tabelle di armamento in relazione all'orario di lavoro

1. La definizione delle tabelle di armamenti di sicurezza delle unità di cui all'articolo 1 deve essere effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:
a) necessità di evitare o ridurre al minimo, orari eccessivi di lavoro a bordo per il lavoratore marittimo, al fine di garantire adeguati periodi di riposo in relazione alla tipologia di nave e di navigazione svolta;
b) necessità di prevedere la presenza a bordo di un numero sufficiente di personale d'equipaggio per garantire la sicurezza e l'efficienza in conformità con la tabella minima d'equipaggio rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 7.
Idoneità dei lavoratori marittimi all'imbarco

1. Ai fini della verifica dell'idoneità al lavoro, il lavoratore marittimo e' sottoposto alle seguenti visite presso le strutture sanitarie del Ministero della salute:
a) visita preventiva di imbarco, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 323 del codice della navigazione;
b) visita periodica di idoneità, con frequenza biennale, ai sensi della legge 28 ottobre 1962, n. 1602.

2. Avverso il giudizio di idoneità di cui al comma 1, e' ammesso il ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso, alla Commissione medica permanente di I grado.

3. Contro le risultanze delle visite effettuate dalla Commissione medica permanente di I grado e' ammesso il ricorso alla Commissione medica centrale di II grado, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Il personale marittimo addetto ai turni di guardia che abbia problemi di salute aventi nesso riconosciuto con lo svolgimento del lavoro notturno, e' assegnato al corrispondente lavoro diurno per cui e' idoneo secondo quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

Art. 8.
Ferie

1. Il lavoratore marittimo ha diritto di beneficiare su base annua, di ferie retribuite pari ad almeno trenta giorni o, per periodi di attività inferiori all'anno, di una parte corrispondente alla durata dell'attività svolta.

2. Il periodo minimo di ferie annuali retributive non può essere sostituito da un'indennità, eccetto nel caso in cui il rapporto di lavoro sia terminato.

Art. 9.
Sanzioni

1. L'armatore della nave e' punito:
a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3000 euro per la violazione dell'articolo 4, commi 1, 3 e 5;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1221, primo comma, del codice della navigazione per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1.

2. Il comandante della nave e' punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 500 euro a 2.500 euro per la violazione dell'articolo 5, comma 2.

3. L'armatore o il comandante della nave, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, sono puniti con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1178, primo comma, del codice della navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato.

4. L'armatore o il comandante della nave, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1178, primo comma, del codice della navigazione.

5. Qualora l'autorità marittima, a seguito della verifica del registro di cui all'articolo 4 effettuata dagli organi di vigilanza, riscontri che a bordo della nave vi siano violazioni delle disposizioni relative all'orario di lavoro o ai periodi di riposo contenute nel presente decreto che comportino rischi per la sicurezza della nave e per la salute e sicurezza del lavoratore, provvede:
a) ai sensi dell'articolo 181 del codice della navigazione, non concedendo il rilascio delle spedizioni;
b) obbligando l'armatore alla revisione della tabella di armamento.

Art. 10.
Disposizione finale

1. Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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