Legge 25 giugno 2005, n. 109
Disposizioni della legge | Deleghe | Decreti legislativi emanati |
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art. 2, co. 1 | il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 6 aprile 2006), uno o più D.Lgs. recanti testi unici(1) delle disposizioni legislative in materia previdenziale obbligatoria e di previdenza complementare |
(1) L'art. 2, co. 1, della L. 25 giugno 2005, n. 109, di conversione del D.L. 26 aprile 2005, n. 63, ha novellato l'art. 1, co. 50, della L. 243/2004. Il nuovo testo prevede la redazione di due testi unici, uno per la previdenza obbligatoria e l'altro per la previdenza complementare, mentre la previgente formulazione delle disposizioni citate disponeva la redazione di un testo unico "in materia previdenziale". I principi e i criteri direttivi e il termine per l'esercizio della delega sono rimasti immutati. Pertanto la delega prevista dalla L. 109 è stata considerata come nuova e non come assestamento della delega precedente contenuta nella L. 243/2004.