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Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 126

"

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 8 luglio 2005


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Sentita la Commissione paritetica, prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria

1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni in tema di salute umana e sanità veterinaria di cui alla tabella «A» allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000.

2. Sono trasferiti, altresì, tutte le ulteriori funzioni ed i compiti in materia di sanità veterinaria trasferiti alle regioni a statuto ordinario, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. I procedimenti amministrativi pendenti alla data del trasferimento delle funzioni sono conclusi dallo Stato e ogni onere ad essi relativo resta a carico del medesimo.

Art. 2.
Forme di collaborazione

1. Lo Stato, per la durata di un anno a decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni, presta attività di supporto per lo svolgimento delle funzioni stesse, nonche' attività di consulenza, anche con la partecipazione dei responsabili di settore già competenti per la trattazione della materia, al fine di assicurare la funzionalità del servizio sotto il profilo organizzativo.

Art. 3.
Trasferimento di personale

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, e' trasferita alla regione una unità di personale nell'ambito del contingente di personale individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000, e sulla base della ripartizione effettuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 novembre 2000, in materia di salute umana e sanità veterinaria, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2001.

2. Il personale di cui al comma 1 e' trasferito nel rispetto delle procedure individuate dal regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446.

3. Le risorse finanziarie relative al personale da trasferire alla regione Friuli-Venezia Giulia sono stimate in euro 30.780,83 annui.

4. Con decreti del Ministro della salute si provvede alle variazioni, in aumento o in diminuzione, necessarie ad attribuire gli importi delle effettive retribuzioni in godimento al momento del trasferimento del personale, alla conclusione delle procedure di mobilità, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio sulla base dei predetti decreti.

Art. 4.
Trasferimento di risorse strumentali ed organizzative

1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite, la regione accede ai dati contenuti negli albi e registri la cui tenuta e' di competenza del Ministero della salute, secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Sono trasferiti anche la documentazione corrente e i dati connessi alle funzioni trasferite, ad eccezione di quelli relativi ai procedimenti di cui all'articolo 1, comma 3.

Art. 5.
Norme finanziarie

1. Al finanziamento delle funzioni trasferite si provvede, in via provvisoria, in conformità a quanto previsto dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000 e in data 13 novembre 2000.

2. Decorso il primo anno di esercizio delle funzioni, entro i successivi sei mesi la regione predispone per il Ministero dall'economia e delle finanze, un'apposita rendicontazione degli importi liquidati o accertati nell'esercizio delle funzioni di cui al punto a) della tabella «A» allegata al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000. Tale rendicontazione, con riferimento al primo anno di esercizio della funzione, viene effettuata sulla base della tabella allegata al presente decreto.

3. Sulla base della rendicontazione di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua l'eventuale conguaglio delle risorse da assegnare alla regione e procede, d'intesa con la medesima, alla rideterminazione delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni a regime, da effettuarsi ai sensi del comma 4. Fino a tale rideterminazione il finanziamento delle funzioni di cui al comma 2 viene effettuato, di anno in anno, con il procedimento di cui al medesimo comma.

4. Con legge statale che, ai sensi dell'articolo 63, quinto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, modificherà il titolo IV dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, si provvederà, entro due anni dalla data di trasferimento delle funzioni, a garantire, in via definitiva, il finanziamento delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni indicate all'articolo 1, d'intesa tra lo Stato e la regione medesima.

Art. 6.
Decorrenza del trasferimento

1. Il trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1 decorre dalla data di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 4 ed all'articolo 5, comma 1, e, comunque, non prima di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Entro un anno dal termine cui al comma 1, la regione disciplina con legge l'esercizio delle funzioni trasferite.

Tabella
(prevista dall'art. 5, comma 2)


                   Domande di indennizzo presentate durante

             il primo anno di esercizio effettivo delle funzioni

    

    =====================================================================

          1       |       2       |       3       |       4       |  5

    =====================================================================

        Quote     |               |               |               |

      indennizzo  |  Rateo agli   |  Una tantum   |  Una tantum   |

      ordinario   |     eredi     |    decesso    |  vaccino 30%  |Totale


      prima  colonna:  quote  di indennizzo maturate dal primo giorno del

    mese  successivo  alla presentazione della domanda. Esse riguardano i

    danneggiati in vita.

      seconda  colonna: somme erogate agli eredi per ratei maturati e non

    riscossi.

      terza  colonna:  assegno una tantum corrisposto agli aventi diritto

    per decessi in conseguenza delle patologie gia' riconosciute.

      quarta   colonna:   assegno   una  tantum  pari  al  30  per  cento

    dell'indennizzo   dovuto,   corrisposto   per   il   periodo  tra  il

    manifestarsi  della  patologia  causata  dal  vaccino e l'ottenimento

    dell'indennizzo ordinario.

      quinta  colonna:  riportare  la  somma  dei  valori  indicati nelle

    colonne n. 1, 2, 3 e 4.