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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 185

"

Attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2005


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da AEA, ETF, ECA, ERA e IACA;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2003), ed in particolare l'allegato B che delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le norme per l'attuazione della citata direttiva 2000/79/CE;

Visto il codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come modificato dal decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale di volo dell'aviazione civile.

Art. 2.
Definizioni

1. Per «Orario di lavoro» si intende qualsiasi periodo di tempo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività, o delle sue funzioni conformemente alle disposizioni, anche dei contatti collettivi di lavoro, applicabili in materia.

2. Per «Personale di volo dell'aviazione civile» si intende il personale di cui all'articolo 732 del codice della navigazione impiegato da un'azienda con sede legale o base delle operazioni nello Stato italiano.

3. Per «Tempo di volo» si intende il periodo dall'istante in cui l'aeromobile si muove dalla propria area di parcheggio per effettuare una tratta di volo fino al momento in cui, dopo l'atterraggio, si ferma nella posizione di parcheggio assegnata e fino al completo arresto dei motori di spinta.

4. Per «giorno locale» si intende un periodo di tempo di ventiquattro ore che inizia alle ore 00.00 locali.

Art. 3.
Orario di lavoro

1. Ferma restando la disciplina comunitaria e nazionale riguardanti limitazioni del tempo di volo e dei periodi di servizio e prescrizioni di riposo, l'orario di lavoro massimo annuo e' pari a 2000 ore. In tale limite massimo sono compresi anche periodi di riserva la cui determinazione ed il relativo computo sono disciplinati ai sensi della normativa vigente. Il tempo di volo non può superare le 900 ore annue.

2. La distribuzione dell'orario di lavoro massimo annuo e' programmata ed effettuata, in maniera uniforme nell'arco dell'anno salvo motivate esigenze di carattere tecnico-operative, disciplinabili in sede di contrattazione collettiva nei limiti della normativa vigente.

Art. 4.
Ferie

1. Il personale di volo dell'aviazione civile ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane alle condizioni previste dalla normativa vigente o dai contratti collettivi di lavoro applicati.

2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità economica, salvo che nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro

Art. 5.
Riposi

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 4 in materia di ferie, al personale di volo dell'aviazione civile vengono assegnati giorni liberi da ogni tipo di servizio e di riserva, comunicati preventivamente dal datore di lavoro, nella misura di almeno 7 giorni locali per ciascun mese di calendario e comunque di almeno 96 giorni locali per ciascun anno di calendario, che possono comprendere eventuali periodi di riposo prescritti dalla legislazione vigente.

2. I contratti collettivi di lavoro stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative possono stabilire le modalità di fruizione proporzionale delle giornate di riposo di cui al comma 1.

Art. 6.
Informazioni

1. Il datore di lavoro e' tenuto, a richiesta delle autorità competenti, a fornire informazioni riguardanti i criteri di programmazione ed i consuntivi dell'attività di volo del personale che opera alle sue dipendenze.

Art. 7.
Misure di tutela del personale di volo

1. Il personale di volo dell'aviazione civile ha diritto, ai sensi della legislazione vigente, nel rispetto del segreto medico, ad una valutazione gratuita dello stato di salute prima della sua assegnazione ed in seguito ad intervalli periodici.

2. Il personale di volo che abbia problemi di salute aventi nesso riconosciuto con il fatto che presta anche lavoro notturno viene assegnato ad un lavoro diurno in volo o a terra per cui e' idoneo secondo quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

3. La valutazione di cui ai commi 1 e 2 e' effettuata dagli organismi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di idoneità alla mansione specifica di navigante ed e' compiuta secondo le modalità e la periodicità previste dalle suddette disposizioni.

4. Al personale di volo dell'aviazione civile viene garantito un livello di tutela della salute e della sicurezza adeguato alla natura della sua attività.

5. Il datore di lavoro assicura servizi ed i mezzi di prevenzione e protezione idonei a garantire al personale di volo dell'aviazione civile gli adeguati livelli di tutela della salute e della sicurezza.

Art. 8.
Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, e dall'articolo 4, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.

2. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 105 euro a 630 euro.

3. La violazione della disposizione prevista dall'articolo 6, e' punita con la sanzione amministrativa da 103 euro a 200 euro.

4. Chiunque impedisce o limita l'esercizio del diritto di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, e' punito con la sanzione amministrativa da 1.549 euro a 4.131 euro.

Art. 9.
Disposizione finale

1. Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.