stemma della Repubblica
logo della Camera logo del Senato


Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

"

Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2005 - Supplemento Ordinario n. 170


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 30 settembre 2004, n. 252, recante delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 6;

Visto l'articolo 8 del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 luglio 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

ORDINAMENTO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, CHE ESPLETA FUNZIONI TECNICO-OPERATIVE

Capo I
RUOLI DEI VIGILI DEL FUOCO, DEI CAPI SQUADRA E DEI CAPI REPARTO, DEGLI ISPETTORI E DEI SOSTITUTI DIRETTORI ANTINCENDI

Art. 1.
Istituzione dei ruoli

1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative:

a) ruolo dei vigili del fuoco;

b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto;

c) ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.

2. Salvo quanto specificato nel presente decreto legislativo, il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1, nell'espletamento dei compiti istituzionali, svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto.

3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 e' determinata come segue: sostituti direttori e ispettori antincendi, capi reparto e capi squadra, vigili del fuoco.

4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

Art. 2.
Funzioni di polizia giudiziaria

1. Il personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 1, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, svolge funzioni di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza.

2. Il personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.

3. Il personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto e a quello degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.

Capo II
RUOLO DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 3.
Articolazione del ruolo dei vigili del fuoco

1. Il ruolo dei vigili del fuoco e' articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

a) vigile del fuoco;

b) vigile del fuoco qualificato;

c) vigile del fuoco esperto;

d) vigile del fuoco coordinatore.

Art. 4.
Funzioni del personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco

1. Ferma restando l'unitarietà delle funzioni del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e la piena fungibilità tra il personale medesimo, esso svolge, nell'ambito delle attività di soccorso, prevenzione e vigilanza, mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute, effettuando tutte le necessarie operazioni, anche con l'utilizzo e la preventiva manutenzione delle apparecchiature e attrezzature in dotazione; può, altresì, in relazione alla specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale.

2. Al personale appartenente alla qualifica di vigile del fuoco coordinatore possono essere altresì conferiti incarichi di coordinamento o comando di uno o più vigili del fuoco. Il vigile del fuoco coordinatore, nel corso dell'attività operativa, sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il capo squadra.

Art. 5.
Nomina a vigile del fuoco

1. L'assunzione dei vigili del fuoco avviene mediante pubblico concorso, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Ferme restando le riserve previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, nei concorsi di cui al comma 1 la riserva di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, in favore di coloro che hanno prestato servizio civile nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' elevata al venti per cento. La riserva di cui al predetto decreto-legge n. 512 del 1996 opera in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di indizione del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. I posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.

3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi vigili del fuoco. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.

5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vigili del fuoco, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 3.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma l, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale.

Art. 6.
Corso di formazione per allievi vigili del fuoco

1. Gli allievi vigili del fuoco frequentano un corso della durata di dodici mesi, di cui nove mesi di formazione presso la scuola per la formazione di base e tre mesi di applicazione pratica presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco o gli altri uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Durante il corso di cui al comma 1, i frequentatori non possono essere impiegati in servizi operativi di istituto, salvo quelli previsti dal relativo piano di studi e salvo che sussistano eccezionali esigenze. Gli allievi durante il periodo di formazione sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. Al termine dello stesso, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore della scuola. esprime il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento del periodo di applicazione pratica.

3. L'applicazione pratica e' svolta con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 6. Al termine della stessa i vigili del fuoco in prova conseguono la nomina a vigile del fuoco, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del periodo di formazione di cui al comma 2.

4. I vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando cui sono applicati.

5. I vigili del fuoco in prova, durante il periodo di applicazione pratica o quando siano utilizzati per le eccezionali esigenze di cui al comma 2, rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, nonche' i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità.

Art. 7.
Dimissioni dal corso

1. Sono dimessi dal corso:

a) gli allievi che non superino l'esame teoricopratico al termine del periodo di formazione;

b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio operativo;

c) gli allievi e i vigili del fuoco in prova che dichiarino di rinunciare al corso;

d) gli allievi e i vigili del fuoco in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero novanta giorni se l'assenza e' stata determinata da infermità contratta durante il corso; in quest'ultimo caso gli allievi e i vigili del fuoco in prova, dopo la riacquistata idoneità psico-fisica, sono ammessi, rispettivamente, a partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica; gli allievi e i vigili del fuoco in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a ripetere il periodo di applicazione pratica e a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri;

e) i vigili del fuoco in prova che non superano il periodo di applicazione pratica di cui all'articolo 6, comma 3.

2. Gli allievi e i vigili del fuoco in prova, inquadrati nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e riconosciuti atleti di interesse nazionale od olimpico dalle rispettive federazioni o dal CONI, possono essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui al comma 1, lettera d), su specifica e motivata richiesta da parte dei predetti organi sportivi.

3. Sono espulsi dal corso gli allievi e i vigili del fuoco in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della sanzione pecuniaria.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore della scuola.

5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.

Art. 8.
Promozioni alle qualifiche superiori

1. Nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco, la promozione da una qualifica a quella superiore e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. Il servizio prestato come allievo vigile del fuoco e' computato per intero nella qualifica di vigile del fuoco.

Art. 9.
Attribuzione di uno scatto convenzionale ai vigili del fuoco coordinatori

1. Ai vigili del fuoco coordinatori che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Lo scatto convenzionale e' attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) eb) della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, di seguito denominato: «testo unico».

4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

Capo III
RUOLO DEI CAPI SQUADRA E DEI CAPI REPARTO

Art. 10.
Articolazione del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

1. Il ruolo dei capi squadra e dei capi reparto e' articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

a) capo squadra;

b) capo squadra esperto;

c) capo reparto;

d) capo reparto esperto.

Art. 11.
Funzioni del personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

1. Ferma restando l'unitarietà delle funzioni degli appartenenti alle qualifiche di capo squadra e di capo squadra esperto, il personale appartenente alle qualifiche medesime provvede e controlla gli interventi preliminari, esecutivi, connessi e conseguenti alle attività di soccorso, svolge le attività di soccorso e di prevenzione incendi anche attraverso l'utilizzo delle attrezzature e apparecchiature in dotazione; e' responsabile della squadra di cui fa parte stabilmente od occasionalmente; in assenza delle professionalità superiori, valuta autonomamente gli interventi occorrenti, nonche' l'impiego di risorse e mezzi; su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettua e coordina le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, sia pure per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; segue i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipa e coordina l'attività di addestramento; partecipa all'attività di formazione, di vigilanza e di prevenzione incendi; redige e sottoscrive rapporti e relazioni sugli interventi effettuati.

2. Al personale appartenente alla qualifica di capo squadra esperto, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini e la responsabilità dei posti di vigilanza. Il capo squadra esperto, nel corso dell'attività operativa sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il capo reparto.

3. Nell'espletamento dei compiti di istituto g1i appartenenti alle qualifiche di capo reparto e di capo reparto esperto sono diretti collaboratori dei superiori appartenenti ai ruoli operativi; assicurano l'intervento delle squadre operative e le coordinano nelle attività di soccorso, anche recandosi sul posto, assumendone, ove necessario, la responsabilità operativa e ottimizzando, negli interventi, risorse e mezzi; svolgono le attività di soccorso e di prevenzione incendi; sovrintendono all'efficienza di materiali e mezzi in dotazione alle unità operative e strutture logistiche; su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettuano e coordinano le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, anche per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; seguono i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipano e coordinano l'attività di addestramento; partecipano all'attività di formazione e di vigilanza; tenuto conto dei rapporti di sovraordinazione funzionale, agli stessi possono essere attribuiti compiti di coordinamento di più unità operative nell'ambito delle direttive superiori con piena responsabilità per l'attività svolta e, nel corso dell'attività operative, possono sostituire, in caso di assenza o impedimento, il superiore diretto.

4. Fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale, al personale con la qualifica di capo reparto esperto, oltre a quanto specificato al comma 3, può essere attribuito il comando dei distaccamenti, sotto la direzione del comandante provinciale dei vigili del fuoco o di un suo delegato.

Art. 12.
Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto avviene:

a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore;

b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco che, alla predetta data, abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalità di svolgimento e nel criteri di ammissione alla frequenza con decreto del Ministro dell'interno.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 e' ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

4. I vigili del fuoco coordinatori ammessi al corso di formazione del concorso di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di questo ultimo concorso.

5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei al concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.

6. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a capo squadra nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto dell'esame scritto di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonche' le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale successivi ai concorsi e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.

Art. 13.
Dimissioni dai corsi

1. E' dimesso dai corsi di formazione di cui all'articolo 12, il personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;

b) non supera gli esami di fine corso;

c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di venti giorni, anche se non continuativi. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.

2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 e' stata determinata da maternità, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della sanzione pecuniaria.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile su proposta del direttore della scuola.

5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni di anzianità ed e' restituito al servizio di istituto.

Art. 14.
Promozione a capo squadra esperto

1. La promozione alla qualifica di capo squadra esperto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi squadra che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 15.
Attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi squadra esperti

1. Ai capi squadra esperti che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Lo scatto convenzionale e' attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) eb), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.

4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

Art. 16.
Promozione a capo reparto

1. La promozione alla qualifica di capo reparto avviene:

a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, al quale sono ammessi i capi squadra esperti che, alla predetta data, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica;

b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale appartenente ai ruolo dei capi squadra e dei capi reparto che, alla predetta data, abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nel quadriennio medesimo, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalità di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza, con decreto del Ministro dell'interno.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 e' ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

4. I capi squadra esperti ammessi al corso di formazione del concorso di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di questo ultimo concorso.

5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei al concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.

6. I frequentatori che al termine dei corsi di formazione cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la promozione a capo reparto nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto dell'esame scritto di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonche' le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale successivi ai concorsi e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.

8. Per le dimissioni e l'espulsione dai corsi di formazione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 13.

Art. 17.
Promozione a capo reparto esperto

1. La promozione alla qualifica di capo reparto esperto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi reparto che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 18.
Attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi reparto esperti

1. Ai capi reparto esperti che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Lo scatto convenzionale e' attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b) della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.

4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

Capo IV
RUOLO DEGLI ISPETTORI E DEI SOSTITUTI DIRETTORI ANTINCENDI

Art. 19.
Articolazione del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi

1. Il ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e' articolato in cinque qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

a) vice ispettore antincendi;

b) ispettore antincendi;

c) ispettore antincendi esperto;

d) sostituto direttore antincendi;

e) sostituto direttore antincendi capo.

Art. 20.
Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi

1. Nell'espletamento dei compiti di istituto, gli appartenenti al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi collaborano direttamente all'organizzazione dei servizi di soccorso, partecipano alle attività di soccorso tecnico urgente, difesa civile e protezione civile; sono responsabili di attività a rilevanza interna; in relazione alle professionalità possedute e all'esperienza pratica acquisita, collaborano con il personale dei ruoli operativi per i quali e' previsto l'accesso con laurea magistrale, alla formazione dei piani di intervento, redigendo progetti particolareggiati delle unità alle quali sono preposti, curandone l'attuazione; partecipano alle attività di prevenzione incendi, effettuando gli esami dei progetti e le visite tecniche adeguate alla propria professionalità; sulla base delle direttive ricevute, partecipano ai lavori degli organi collegiali e delle commissioni su materie connesse alla propria professionalità; realizzano progetti di fattibilità e svolgono, ove previsto, in relazione alle proprie specifiche competenze, attività tecnico-ispettive; collaborano e partecipano alla redazione di atti; svolgono attività tecniche ed eseguono controlli. Seguono l'organizzazione dei programmi di formazione, addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale. Ad esclusione del personale appartenente alla qualifica di vice ispettore antincendi, al personale del ruolo può essere attribuito il comando dei distaccamenti di particolare rilevanza.

2. Ai sostituti direttori antincendi e ai sostituti direttori antincendi capo, oltre a quanto specificato al comma 1, sono attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze e attitudini. Essi realizzano dettagliati progetti di fattibilità e svolgono, ove previsto, in relazione alle proprie competenze specialistiche, attività tecnico-ispettive, di studio e di ricerca per la formulazione di proposte operative nei diversi settori di attività; in caso di assenza o impedimento, sostituiscono il funzionario responsabile del distretto; ferme restando le disposizioni concernenti la sovraordinazione funzionale, possono collaborare direttamente con i primi dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative. Ai sostituti direttori antincendi capo, in caso di emergenze di protezione civile, può essere affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso di supporto alle attività di soccorso tecnico urgente. Essi predispongono, su direttive di massima, l'attuazione di piani di prevenzione, intervento e ispettivi e possono svolgere, in relazione alla preparazione posseduta, compiti di formazione delle professionalità funzionalmente sottordinate.

Art. 21.
Nomina a vice ispettore antincendi

1. La nomina alla qualifica di vice ispettore antincendi si consegue:

a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, per esami, consistenti in una prova scritta e un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Un sesto dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto in possesso del prescritto titolo di studio, per i quali si prescinde dai limiti di età. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito;

b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno, per titoli di servizio ed esami, consistenti in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni e del titolo di studio di cui all'articolo 22, comma 1, lettera d).

2. E' ammesso a partecipare al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva di cui al comma 1, lettera a), il personale in possesso dei requisiti prescritti che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vice ispettori antincendi, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 23, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 22, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 22, comma 4.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 22.
Nomina a vice ispettore antincendi per concorso pubblico: requisiti di partecipazione, titoli di preferenza e casi di esclusione.

1. L'assunzione dei vice ispettori antincendi di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico-scientifico, che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso.

3. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

5. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori antincendi. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.

Art. 23.
Nomina a vice ispettore antincendi per concorso pubblico: partecipazione al corso di formazione

1. Gli allievi vice ispettori antincendi frequentano, presso l'apposita scuola, un corso della durata di dodici mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.

2. Gli allievi vice ispettori antincendi, che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio tecnico-operativo quali vice ispettori antincendi e abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettori antincendi in prova. Il giudizio di idoneità e' espresso dal dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

3. Gli allievi vice ispettori antincendi durante i primi nove mesi di corso non possono essere impiegati in servizio operativo; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di vice ispettori antincendi e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi.

4. I vice ispettori antincendi in prova sono assegnati ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.

5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i programmi, le modalità di svolgimento e la durata del corso di formazione, le modalità di svolgimento degli esami finali, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 24.
Nomina a vice ispettore antincendi per concorso pubblico: dimissione ed espulsione dal corso di formazione

1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 23, gli allievi vice ispettori antincendi che:

a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio tecnico-operativo;

b) dichiarano di rinunciare al corso;

c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di novanta giorni anche non consecutivi ovvero di centoventi giorni nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero per maternità se si tratta di personale femminile.

2. I vice ispettori antincendi la cui assenza oltre i centoventi giorni e' stata determinata da infermità contratta durante il corso, da infermità dipendente da causa di servizio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della sanzione pecuniaria.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore della scuola.

5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 25.
Nomina a vice ispettore antincendi per concorso interno: partecipazione al corso di formazione

1. I vincitori del concorso interno di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), sono ammessi a frequentare un corso di formazione della durata di sei mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale, disciplinato dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 23, comma 5.

2. Il corso di cui al comma 1 può essere ripetuto una sola volta. Conseguono l'idoneità per la nomina a vice ispettore antincendi gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio di istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.

3. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 24.

Art. 26.
Promozione a ispettore antincendi

1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice ispettori antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica, oltre al periodo di frequenza del corso di formazione di cui agli articoli 23 e 25, e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 27.
Promozione a ispettore antincendi esperto

1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi esperto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 28.
Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori antincendi esperti

1. Agli ispettori antincendi esperti che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Lo scatto convenzionale e' attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.

4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

Art. 29.
Promozione a sostituto direttore antincendi

1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore antincendi si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per esami e titoli, al quale sono ammessi gli ispettori antincendi esperti che, alla predetta data, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1 a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 30.
Promozione a sostituto direttore antincendi capo

1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore antincendi capo e' conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai sostituti direttori antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 31.
Sostituto direttore antincendi capo «esperto»

1. Ai sostituti direttori antincendi capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto convenzionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Essi, ferma restando la qualifica rivestita, assumono contestualmente la denominazione di «esperto».

2. I sostituti direttori antincendi capo esperti, ferme restando le disposizioni concernenti la sovraordinazione funzionale e le funzioni già specificate all'articolo 20, collaborano direttamente con i primi dirigenti. Ad essi sono altresì attribuiti incarichi specialistici, richiedenti elevate conoscenze e attitudini e possono essere assegnati l'incarico di responsabile di un distretto e di altri uffici individuati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonche' ulteriori funzioni di particolari rilevanza. In caso di emergenze di protezione civile, può essere affidata loro la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato.

3. La denominazione aggiuntiva e lo scatto convenzionale di cui al comma 1 sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

4. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione della denominazione aggiuntiva e dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 3. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.

5. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

Capo V
ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE EI RUOLI TECNICO-OPERATIVI

Art. 32.
Conferimento delle promozioni per merito straordinario

1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita per merito straordinario al personale dei ruoli di cui all'articolo 1 che, nell'esercizio delle loro funzioni, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, abbia corso grave ed effettivo pericolo di vita ovvero, nel portare a compimento attività di eccezionale rilevanza, abbia messo in luce eccezionali capacità professionali, dimostrando di poter adempiere alle funzioni della qualifica superiore.

2. Al personale delle qualifiche apicali di ciascun ruolo, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, possono essere attribuiti o il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore o, se più favorevoli, tre scatti convenzionali previsti per la qualifica di appartenenza.

Art. 33.
Decorrenza delle promozioni per merito straordinario

1. Le promozioni per merito straordinario decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche.

2. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma 1.

3. La proposta di promozione per merito straordinario e' formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal comandante provinciale o dal dirigente dell'ufficio. Il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, esaminata la proposta e sentito il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sottopone la medesima all'approvazione del Ministro.

4. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tale caso, qualora si verifichino le condizioni previste dall'articolo 32, al personale interessato possono essere attribuiti, o il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore o, se più favorevoli, tre scatti convenzionali previsti per la qualifica di appartenenza.

Capo VI
PROCEDIMENTO NEGOZIALE DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE

Art. 34.
Ambito di applicazione

1. La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene attraverso un apposito procedimento negoziale, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato «vigili del fuoco e soccorso pubblico».

2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici.

3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 36 e non disciplinate per il personale non direttivo e non dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 35.
Delegazioni negoziali

1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale con apposito accordo recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 34, comma 2, in attesa della cui entrata in vigore il decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo.

Art. 36.
Materie di negoziazione

1. Formano oggetto del procedimento negoziale:

a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziate dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati;

b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto;

c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari;

d) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari;

e) i criteri per la mobilità a domanda;

f) le linee di indirizzo di impiego del personale in attività atipiche;

g) la reperibilità;

h) il congedo ordinario e straordinario;

i) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;

l) i permessi brevi per esigenze personali;

m) il patrocinio legale e la tutela assicurativa;

n) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale;

o) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale;

p) le procedure di raffreddamento dei conflitti;

q) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;

r) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli.

2. L'ipotesi di accordo di cui all'articolo 37, comma 1, può prevedere, in caso di vacanza contrattuale, l'attribuzione di elementi retributivi provvisori percentualmente correlati al tasso di inflazione programmato, secondo le regole generali stabilite per il pubblico impiego.

Art. 37.
Procedura di negoziazione

1. La procedura negoziale e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 2. Le trattattive si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 35 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.

2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 35, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi rappresentino più del cinquanta per cento come media tra il dato associativo e il dato elettorale, ovvero almeno il sessanta per cento del dato elettorale.

3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.

4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonche' nel bilancio.

5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

6. Lo schema di decreto che recepisce l'ipotesi di accordo, unitamente alla documentazione di cui al comma 4, e' trasmesso alla Corte dei conti, ai fini della certificazione dell'attendibilità dei costi quantificati e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto l978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 6 e 7 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.

Art. 38.
Accordi integrativi nazionali e accordi decentrati

1. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 34, comma 2, possono essere conclusi accordi integrativi nazionali tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo quadriennale di cui all'articolo 37, comma 1.

2. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 34, comma 2, sono conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico tra una delegazione di parte pubblica presieduta rispettivamente dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o da un suo delegato e dai titolari degli uffici periferici interessati e una delegazione sindacale composta dall'organismo di rappresentanza unitaria del personale interessato e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo quadriennale di cui all'articolo 37, comma 1. Le trattative si svolgono in un'unica sessione negoziale, salvo per le materie che per loro natura richiedono tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche.

3. Le delegazioni di parte pubblica non possono sottoscrivere accordi integrativi nazionali e accordi decentrati in contrasto con i vincoli risultanti dal decreto di cui all'articolo 34, comma 2, o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

TITOLO II

ORDINAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Capo I
RUOLI DEI DIRETTIVI E DEI DIRIGENTI

Art. 39.
Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti

1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti:

a) ruolo dei direttivi;

b) ruolo dei dirigenti.

2. Il ruolo dei direttivi e' articolato nelle seguenti qualifiche:

a) vice direttore, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

b) direttore;

c) direttore-vicedirigente.

3. Il ruolo dei dirigenti e' articolato nelle seguenti qualifiche:

a) primo dirigente;

b) dirigente superiore;

c) dirigente generale.

4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo e' determinata come segue: dirigenti generali, dirigenti superiori, primi dirigenti e direttivi. Al dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' riconosciuta, altresì, una posizione di sovraordinazione funzionale nei confronti degli altri dirigenti generali del Corpo.

5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

Art. 40.
Funzioni del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti

1. Il personale direttivo e dirigente di cui all'articolo 39 esercita, anche in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. I funzionari direttivi e i primi dirigenti, con esclusione di quelli che assolvono l'incarico di comandante provinciale dei vigili del fuoco, rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.

2. I funzionari del ruolo dei direttivi esercitano le funzioni di cui al comma 1, partecipando all'attività dei dirigenti; svolgono funzioni di direzione di uffici non riservati ai dirigenti e di distretti, nonche' funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio dirigenziale cui sono assegnati, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e diretta responsabilità degli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; partecipano alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assumono la direzione; nell'attività di soccorso e di difesa civile propongono piani di intervento ed effettuano con piena autonomia gli interventi nell'area di competenza anche con compiti di protezione civile; in caso di emergenze di protezione civile, può essere affidata loro la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso; possono essere delegati al rilascio del certificato di prevenzione incendi, in relazione al grado di complessità e alla specifica competenza tecnica; svolgono attività di studio e di ricerca o anche attività ispettive o di valutazione e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza; predispongono piani e studi di fattibilità, verificandone l'attuazione dei risultati e dei costi; svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al personale appartenente alla qualifica di direttore-vicedirigente i dirigenti delle strutture centrali e periferiche possono delegare l'esercizio di alcune funzioni dirigenziali; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all'articolo 68, esso assicura le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente, in caso di assenza o impedimento, e può essere incaricato della reggenza, in attesa della nomina del titolare.

3. I primi dirigenti e i dirigenti superiori, nell'espletamento degli incarichi rispettivamente individuati nella tabella B allegata al presente decreto, adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalità e il massimo grado di efficienza dei servizi; adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito degli uffici cui sono preposti; dirigono le attività di soccorso tecnico urgente, protezione civile e difesa civile, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 24 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dall'articolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469; esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle minori articolazioni di servizio, anche territoriali, poste alle loro dipendenze. In particolare, i comandanti provinciali rilasciano il certificato di prevenzione incendi.

4. I dirigenti svolgono anche funzioni ispettive e, quando sono preposti agli uffici o istituti di istruzione, hanno la responsabilità dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente. I dirigenti preposti ad aree con funzioni di studio e ricerca svolgono, altresì, attività dirette alla normazione tecnica nazionale e internazionale per la sicurezza dei prodotti in caso di incendio, alla sperimentazione e omologazione degli stessi e alla relativa vigilanza. I dirigenti preposti ad uffici aventi autonomia amministrativa esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.

5. Spetta in ogni caso al capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e ai titolari di uffici di livello dirigenziale generale la potestà di stabilire i criteri generali e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici posti alle loro dipendenze, nonche' il potere di revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo, in conformità alle disposizioni in materia del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I poteri di revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo competono, altresì, ai comandanti provinciali dei vigili del fuoco.

6. I dirigenti generali sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B.

Art. 41.
Accesso al ruolo dei direttivi

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi avviene mediante pubblico concorso per esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) laurea magistrale in ingegneria o architettura, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; abilitazione all'esercizio della professione. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, può essere richiesto nel bando di concorso anche il possesso di diplomi di specializzazione;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea specialistica in ingegneria e architettura rilasciati in sede di attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale e sono individuati i diplomi di specializzazione, i titoli di dottorato di ricerca e gli altri titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria.

4. Nel concorso il venti per cento dei posti e' riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso della laurea magistrale e dei titoli abilitativi prescritti, dei requisiti attitudinali richiesti e che, alla data del bando di indizione del concorso, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, oltre al periodo di frequenza del corso di formazione di cui agli articoli 23 e 25. Per il personale dei ruoli tecnico-operativi con qualifica inferiore a ispettore antincendi e' richiesta un'anzianità di servizio di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. E 'ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

Art. 42.
Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 41 sono nominati vice direttori e sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso l'Istituto superiore antincendi, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.

2. Il corso di formazione iniziale e' articolato in due cicli annuali di formazione alternata teorico-pratica e di tirocinio operativo presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 40. Il tirocinio operativo ha durata non inferiore a nove mesi.

3. Al termine del primo ciclo del corso di formazione, il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore centrale per la formazione, esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, alla fine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, sostengono l'esame finale.

4. I vice direttori che hanno superato l'esame finale e che, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo, sono stati dichiarati idonei ai servizi di istituto, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi con la qualifica di direttore, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneità e' espresso dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

5. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteri generali del tirocinio operativo e delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. I direttori sono assegnati ai servizi di istituto, presso le strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 47, comma 1.

7. L'assegnazione di cui al comma 6 e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione.

8. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' assegnato il trattamento economico più favorevole.

Art. 43.
Dimissioni dal corso di formazione iniziale

1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 42 i vice direttori che:

a) dichiarano di rinunciare al corso;

b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di idoneità ai servizi di istituto;

c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo e il secondo ciclo del corso;

d) non superano l'esame finale del corso;

e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dalle attività previste per il periodo del corso per più di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero per maternità se si tratta di personale femminile.

2. I vice direttori la cui assenza oltre i centottanta giorni e' stata determinata da infermità contratta durante il corso, da infermità dipendente da causa di servizio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. Sono espulsi dal corso i vice direttori responsabili di infrazioni punibili con una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore dell'Istituto superiore antincendi, sentito il direttore centrale per le risorse umane.

5. Salvo che si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice direttore.

Art. 44.
Promozione a direttore-vicedirigente

1. La promozione a direttore-vicedirigente si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di direttore che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

Art. 45.
Nomina a primo dirigente

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori-vicedirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.

3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.

4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonche' le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 2.

Art. 46.
Promozione alla qualifica di dirigente superiore

1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica e che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

Art. 47.
Percorso di carriera

1. Non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, i direttori-vicedirigenti che non abbiano prestato servizio effettivo per almeno due anni presso comandi provinciali dei vigili del fuoco.

2. Allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore e' ammesso il personale appartenente alla qualifica di primo dirigente che abbia svolto, in tale qualifica e durante la permanenza nel ruolo dei direttivi, incarichi per un periodo non inferiore ad un anno, in non meno di tre sedi diverse, di cui almeno una nella predetta qualifica dirigenziale.

Art. 48.
Nomina a dirgente generale

1. I dirigenti generali sono nominati tra i dirigenti superiori con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, nei limiti delle disponibilità di organico.

2. Il Ministro dell'interno costituisce con cadenza biennale, su designazione del consiglio di amministrazione, la commissione consultiva per le nomine a dirigente generale, composta dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che la presiede, dal dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento, da un dirigente generale del Corpo in servizio presso gli uffici centrali e da due dirigenti generali del Corpo in servizio presso le strutture periferiche, scelti secondo il criterio della rotazione. Con il decreto di costituzione sono individuati, tra i dirigenti generali del Corpo, due componenti supplenti, uno in servizio presso gli uffici centrali, l'altro in servizio presso le strutture periferiche.

3. La commissione consultiva individua, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili, i funzionari aventi la qualifica di dirigente superiore idonei alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nei ruoli direttivi e dirigenziali, nonche' dell'attitudine ad assolvere le più elevate funzioni connesse alla qualifica superiore.

4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, la Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile trasmette alla commissione gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.

5. Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione.

Art. 49.
Dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente, sostituisce il capo del Dipartimento dei vigili dei fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in caso di assenza o impedimento. In ragione delle funzioni previste e della sovraordinazione funzionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 39, comma 4, al dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui misura e' stabilita dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' individuato tra i dirigenti generali del Corpo con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Capo II
RUOLI PROFESSIONALI DEI DIRETTIVI E DEI DIRIGENTI MEDICI

Art. 50.
Istituzione e articolazione dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici

1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici:

a) ruolo dei direttivi medici;

b) ruolo dei dirigenti medici.

2. Il ruolo dei direttivi medici si articola nelle seguenti qualifiche:

a) vice direttore medico;

b) direttore medico;

c) direttore medico-vicedirigente.

3. Il ruolo dei dirigenti medici si articola nelle seguenti qualifiche:

a) primo dirigente medico;

b) dirigente superiore medico.

4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo e' determinata come segue: dirigente superiore medico, primi dirigenti medici e direttivi medici.

5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

Art. 51.
Funzioni dei direttivi e dei dirigenti medici

1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dirigenti medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espleta le seguenti funzioni:

a) provvede all'accertamento dell'idoneità psico-fisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psico-fisici per il personale;

b) provvede all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale, inclusa la gestione del libretto individuale sanitario e di rischio;

c) in relazione alle esigenze di servizio e limitatamente alle proprie attribuzioni, può essere impiegato in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali;

d) svolge attività di medico nel settore della medicina del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno e, dopo aver esercitato per almeno quattro anni tali attribuzioni, espleta altresì le attività di sorveglianza e vigilanza, nonche' quella di medico competente, previste dalle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nell'ambito delle citate strutture e di quelle di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

e) provvede in via di competenza esclusiva all'accertamento dell'idoneità psicofisica degli aspiranti all'abilitazione all'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, negli eliporti e nelle elisuperfici, nonche' alla verifica della persistenza dei requisiti psico-fisici per il personale che e' già in possesso dell'abilitazione stessa;

f) rilascia certificazioni di idoneità psico-fisica con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate;

g) provvede all'istruttoria delle pratiche medico legali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e partecipa, con voto deliberativo, alle commissioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e agli articoli 5 e 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modificazioni, allorche' vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

h) fa parte delle commissioni mediche sanitarie di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89;

i) svolge, presso le scuole e gli istituti di formazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attività didattica nel settore di competenza;

l) sovrintende all'attività, svolta in sede locale, diretta alla preparazione del personale in materia di pronto soccorso sanitario;

m) fa parte delle commissioni mediche locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

n) svolge funzioni e compiti amministrativi connessi ai controlli sanitari dei dipendenti addetti e dei locali adibiti alla manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da effettuare in collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche territorialmente competenti;

o) partecipa allo sviluppo e aggiornamento del settore sanitario del personale anche attraverso forme di collaborazione con le strutture sanitarie della Polizia di Stato, delle Forze armate e con le altre amministrazioni o enti competenti.

2. Il personale di cui al comma 1 non può esercitare l'attività libero-professionale nei confronti degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma 1, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile può stipulare particolari convenzioni con strutture sanitarie senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. In tale caso al personale medico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco competono il coordinamento e i servizi ispettivi dell'attività affidata in convenzione.

Art. 52.
Funzioni particolari dei direttivi e dei dirigenti medici

1. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi medici e' preposto agli uffici sanitari nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e nelle strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Negli uffici a cui e' preposto personale appartenente al ruolo dei dirigenti medici, il vice direttore medico, il direttore medico e il direttore medico-vicedirigente partecipano all'attività dei dirigenti medici e li sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

2. I dirigenti medici sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B. Essi esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.

Art. 53.
Accesso al ruolo dei direttivi medici

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) laurea magistrale in medicina e chirurgia, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; abilitazione all'esercizio professionale e iscrizione al relativo albo. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, può essere richiesto nel bando di concorso anche il possesso di diplomi di specializzazione;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea specialistica in medicina e chirurgia rilasciati in sede di attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice, i criteri di formazione della graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.

4. Nel concorso il venti per cento dei posti e' riservato al personale dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), e degli altri requisiti anche attitudinali prescritti, con un'anzianità di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

6. I vincitori del concorso sono nominati vice direttori medici in prova.

Art. 54.
Periodo di prova e nomina a vice direttore medico

1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e tre mesi di applicazione pratica presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o le articolazioni periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I piani di studi, le modalità di svolgimento del corso di formazione e del relativo esame, e del periodo di applicazione pratica, nonche' i criteri di determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

2. A conclusione del periodo di prova, i vice direttori medici in prova conseguono la nomina a vice direttore medico, sulla base della graduatoria di fine corso e della relazione del responsabile dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1.

3. I vice direttori medici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio o del direttore dell'Istituto superiore antincendi.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

5. L'assegnazione dei vice direttori medici alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo 1'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

Art. 55.
Promozione a direttore medico

1. La promozione a direttore medico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice direttori medici che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

Art. 56.
Promozione a direttore medico-vicedirigente

1. La promozione a direttore medico-vicedirigente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i direttori medici che abbiano compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

Art. 57.
Nomina a primo dirigente medico

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente medico avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale, Allo scrutinio sono ammessi i direttori medici-vicedirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

2. La nomina a primo dirigente medico decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.

3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico-gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.

4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonche' le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 2.

Art. 58.
Promozione alla qualifica di dirigente superiore medico

1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore medico si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i primi dirigenti medici che, alla stessa data, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

Capo III
RUOLI PROFESSIONALI DEI DIRETTIVI E DEI DIRIGENTI GINNICO-SPORTIVI

Art. 59.
Istituzione e articolazione dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi

1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi:

a) ruolo dei direttivi ginnico-sportivi;

b) ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi.

2. Il ruolo dei direttivi ginnico-sportivi si articola nelle seguenti qualifiche:

a) vice direttore ginnico-sportivo;

b) direttore ginnico-sportivo;

c) direttore ginnico-sportivo-vicedirigente.

3. Il ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi si articola nelle seguenti qualifiche:

a) primo dirigente ginnico-sportivo;

b) dirigente superiore ginnico-sportivo.

4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo e' determinata come segue: dirigente superiore ginnico-sportivo, primo dirigente ginnico-sportivo e direttivi ginnico-sportivi.

5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

Art. 60.
Funzioni dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi

1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi espleta le seguenti funzioni:

a) provvede, quale componente di commissioni o collegi, anche di concorso, istituzionalmente od occasionalmente istituiti e per il settore di propria competenza, all'accertamento dell'idoneità al servizio dei candidati ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) provvede alla preparazione motoria e ginnico-professionale e al mantenimento dell'efficienza fisica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche promuovendo la partecipazione del personale medesimo ad attività agonistiche interne ed esterne al Corpo nell'ambito dei gruppi sportivi;

c) sovrintende, coordina e controlla l'attività dei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e attua i programmi previsti dalle convenzioni stipulate con il Comitato olimpico nazionale italiano, concernenti le attività sportive praticate in campo nazionale e internazionale dal personale del Corpo;

d) partecipa alla formulazione dei programmi di addestramento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e svolge, presso gli istituti di istruzione del Corpo stesso, attività didattica e addestrativa nel settore di competenza;

e) mantiene i rapporti con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, gli uffici sportivi di altri corpi dello Stato, con le altre organizzazioni sportive e professionali nazionali e internazionali e con le istituzioni universitarie in scienze motorie.

Art. 61.
Funzioni particolari dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi

1. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi e' preposto, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e delle strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai servizi ginnico-sportivi e alla direzione tecnica dei gruppi sportivi. Negli uffici a cui e' preposto personale appartenente al ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi, il vice direttore ginnico-sportivo, il direttore ginnico-sportivo e il direttore ginnico-sportivo-vicedirigente partecipano all'attività dei dirigenti ginnico-sportivi e li sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

2. I dirigenti ginnico-sportivi sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B. Essi esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.

Art. 62.
Accesso al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi ginnico-sportivi avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) laurea magistrale in scienze motorie o sportive, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea specialistica ad indirizzo motorio o sportivo rilasciati in sede di attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, nonche' i diplomi di laurea in scienze motorie, e i titoli di studio ad essi equiparati, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice, i criteri di formazione della graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.

4. Nel concorso il venti per cento dei posti e' riservato al personale dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), e degli altri requisiti anche attitudinali prescritti, con un'anzianità di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 6. I vincitori del concorso sono nominati vice direttori ginnico-sportivi in prova.

Art. 63.
Periodo di prova e nomina a vice direttore ginnico-sportivo

1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e tre mesi di applicazione pratica presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o le articolazioni periferiche del Corpo nazionale dei vigili dei fuoco. I piani di studi, le modalità di svolgimento del corso di formazione e del relativo esame, e del periodo di applicazione pratica, nonche' i criteri di determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

2. A conclusione del periodo di prova, i vice direttori ginnico-sportivi in prova conseguono la nomina a vice direttore ginnico-sportivo, sulla base della graduatoria di fine corso e della relazione del responsabile dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1.

3. I vice direttori ginnico-sportivi in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio o del direttore dell'Istituto superiore antincendi.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

5. L'assegnazione dei vice direttori ginnico-sportivi alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

Art. 64.
Promozione a direttore ginnico-sportivo

1. La promozione a direttore ginnico-sportivo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice direttori ginnico-sportivi che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

Art. 65.
Promozione a direttore ginnico-sportivo - vicedirigente

1. La promozione a direttore ginnico-sportivo-vicedirigente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i direttori ginnico-sportivi che abbiano compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

Art. 66.
Nomina a primo dirigente ginnico-sportivo

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori ginnico-sportivi-vicedirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

2. La nomina a primo dirigente ginnico-sportivo decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.

3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico-gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.

4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonche' le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 2.

Art. 67.
Promozione a dirigente superiore ginnico-sportivo

1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore ginnico-sportivo si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i primi dirigenti ginnico-sportivi che, alla stessa data, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

Capo IV
DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DIRIGENTE E DIRETTIVO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 68.
Individuazione degli incarichi di livello dirigenziale

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei Ministeri, gli incarichi da conferire ai primi dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso provvedimento sono individuati gli incarichi da conferire ai dirigenti superiori, ivi compresi quelli di particolare rilevanza. Per gli incarichi individuati ai sensi del presente comma, le funzioni vicarie, la provvisoria sostituzione del titolare, in caso di assenza o di impedimento, e la reggenza, in attesa della nomina del titolare, sono riservate ad un altro dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o ad un funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi del Corpo.

2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalità di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione degli incarichi di cui allo stesso comma.

Art. 69.
Conferimento degli incarichi di livello dirigenziale

1. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alle attitudini individuali e alla capacità professionale, alle peculiarità della qualifica rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da esercitare e degli obiettivi e dei programmi da realizzare.

2. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico e' determinata la durata dello stesso, che e' correlata agli obiettivi da conseguire e che, comunque, non può eccedere il termine di tre anni per i dirigenti generali e di cinque anni per i primi dirigenti e i dirigenti superiori. Gli incarichi sono rinnovabili. La preposizione del medesimo primo dirigente o dirigente superiore ad un determinato incarico non può avere comunque una durata complessiva superiore a dieci anni consecutivi. Gli incarichi sono revocabili prima della scadenza per sopravvenute esigenze di servizio.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti generali con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori dal capo del Dipartimento dei vigili dei fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sulla base dei criteri generali preventivamente definiti con decreto del capo del Dipartimento medesimo.

5. Restano ferme le disposizioni degli articoli 74 e 133, concernenti rispettivamente il collocamento in disponibilità e il comando e il collocamento fuori ruolo.

Art. 70.
Valutazione annuale dei direttivi e dei dirigenti

1. L'amministrazione, anche sulla base dei risultati del controllo di gestione, valuta annualmente le prestazioni dei dirigenti superiori, dei primi dirigenti e dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate.

2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il personale interessato presenta, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

3. Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato, costituito con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile e composto dal dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento medesimo e da un dirigente generale del Corpo, scelto secondo il criterio della rotazione tra quelli in servizio presso gli uffici centrali e periferici, redige la scheda di valutazione di ciascun dirigente superiore e primo dirigente.

4. Entro la data di cui al comma 3, la scheda di valutazione di ciascun funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi e' redatta, sulla base della relazione di cui al comma 2, dai seguenti organi:

a) nell'ambito delle strutture centrali dell'amministrazione dell'interno, dal dirigente dell'area o ufficio ovvero dal capo dell'ufficio di staff, da cui il funzionario dipende direttamente;

b) nelle direzioni regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e nei comandi provinciali dei vigili del fuoco, dal primo dirigente dal quale il funzionario dipende direttamente. Nell'ipotesi in cui il funzionario non dipenda da un primo dirigente, la scheda di valutazione e' redatta rispettivamente dal direttore regionale e dal comandante provinciale.

5. Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione della scheda di valutazione ovvero la compilazione medesima riguardi personale comandato o fuori ruolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 53 del testo unico. I riferimenti al consiglio di amministrazione e al rapporto informativo, contenuti nel predetto articolo, si intendono effettuati, rispettivamente, al capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e alla scheda di valutazione.

6. Le schede di valutazione, ciascuna comunicata al personale interessato e corredata della relazione presentata dallo stesso, sono inoltrate al capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che formula il giudizio valutativo finale entro il 30 giugno di ciascun anno, attraverso l'attribuzione di un punteggio complessivo non superiore a cento.

7. Il giudizio valutativo finale e' notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione.

8. I contenuti della relazione di cui al comma 2 e della scheda di valutazione connessa, le modalità della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti, anche in modo differenziato per il personale direttivo e per quello dirigente, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

9. L'esito della valutazione e' tenuto in considerazione ai fini dell'eventuale revoca dell'incarico ricoperto, dell'affidamento di nuovi incarichi, della progressione in carriera dei direttivi e dei primi dirigenti e dell'attribuzione annuale della retribuzione di risultato ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori.

Art. 71.
Norme relative agli scrutini di promozione

1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, determina con cadenza triennale: le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ai fini della progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; i criteri per l'attribuzione dei punteggi ai predetti titoli e alle schede di valutazione di cui all'articolo 70; il periodo temporale di riferimento per la valutabilità dei titoli e delle schede e il coefficiente minimo di idoneità alla promozione, che comunque non può essere fissato in misura inferiore alla metà del punteggio complessivo massimo previsto.

2. Il consiglio di amministrazione, sulla base della proposta di graduatoria di merito formulata dalla commissione per la progressione in carriera, conferisce le promozioni alle qualifiche di direttore-vicedirigente e di dirigente superiore e approva la graduatoria per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente, motivando le decisioni adottate in difformità alla proposta formulata dalla commissione.

3. Non e' ammesso a scrutinio il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente che:

a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 70 un punteggio inferiore a ottanta;

b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della sanzione pecuniaria;

c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

4. E' sospeso dagli scrutini il personale di cui al comma 1 rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 58, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nei confronti di tale personale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 95 del testo unico.

Art. 72.
Commissione per la progressione in carriera

1. Il Ministro dell'interno costituisce con cadenza biennale la commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, presieduta dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e composta dal dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento e da due dirigenti generali del Corpo, uno in servizio presso gli uffici centrali e uno presso gli uffici periferici, scelti secondo il criterio della rotazione.

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, la Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile trasmette alla commissione gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.

3. La commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la promozione alle qualifiche di direttore-vicedirigente e di dirigente superiore e per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente, sulla base dei criteri di scrutinio determinati dal consiglio di amministrazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 71, comma 1.

Art. 73.
Verifica dei risultati e responsabilità dirigenziale

1. La verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'espletamento degli incarichi di funzione conferiti, e' effettuata sulla base delle modalità e garanzie stabilite dal regolamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'esito negativo della verifica comporta per il dirigente la revoca dell'incarico ricoperto e la destinazione ad altro incarico. Si osservano le disposizioni dell'articolo 69.

2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, il dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa contestazione e valutazione degli elementi eventualmente dallo stesso forniti nel termine congruo assegnato all'atto della contestazione, può essere escluso, con decreto del Ministro dell'interno, da ogni incarico per un periodo compreso nel limite massimo di tre anni. Allo stesso compete esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base correlato alla qualifica rivestita. Il provvedimento di esclusione e' adottato su conforme parere di un comitato di garanti nominato dal Ministro dell'interno, presieduto da un magistrato amministrativo o contabile e composto dal dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e da un esperto in tecniche di valutazione del personale.

3. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : «nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Art. 74.
Collocamento in disponibilità

1. I dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere collocati in posizione di disponibilità, entro il limite non eccedente il cinque per cento della dotazione organica e per particolari esigenze di servizio, anche per lo svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato.

2. I dirigenti di cui all'articolo 39, comma 3, lettera c), sono collocati in posizione di disponibilità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

3. I dirigenti di cui agli articoli 39, comma 3, lettere a) e b), 50, comma 3, e 59, comma 3, sono collocati in posizione di disponibilità con decreto del Ministro dell'interno su proposta del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. I dirigenti possono permanere nella posizione di disponibilità per un periodo non superiore al triennio. Con provvedimento motivato può esserne disposta la proroga per un ulteriore periodo non superiore a un anno.

5. I dirigenti collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica del ruolo cui appartengono. Nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli direttivi e' reso indisponibile un posto per ciascun dirigente collocato in disponibilità.

Art. 75.
Collocamento in disponibilità a domanda

1. I dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i quali ne facciano richiesta almeno trenta giorni prima dell'ultimo anno di servizio, sono collocati in disponibilità ove ricorrano le particolari esigenze di servizio di cui all'articolo 74 e con le procedure ivi previste, anche oltre il limite percentuale di cui al comma 1 di quest'ultimo articolo, purche' abbiano raggiunto una età anagrafica di non meno di un anno e di non più di tre anni inferiore a quella stabilita per il collocamento a riposo.

2. I collocamenti in disponibilità previsti dal presente articolo sono effettuati assicurando l'invarianza della spesa attraverso la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Art. 76.
Trattamento economico

1. Il trattamento economico omnicomprensivo si articola, per i dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in una componente stipendiale di base, nonche' in due componenti accessorie, la prima, correlata ai rischi assunti, alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi e alle responsabilità esercitate, la seconda, volta a remunerare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, nonche' le maggiori attività effettivamente rese in occasione di interventi straordinari di soccorso tecnico urgente. Quest'ultima componente comprende la speciale indennità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri di ufficio attribuite ai dirigenti, in relazione alla qualifica di appartenenza.

3. Il procedimento negoziale di cui all'articolo 80 assicura, in relazione alla specificità dei ruoli di livello dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati del trattamento economico, secondo appositi parametri in tale sede definiti.

Art. 77.
Retribuzione di rischio e di posizione

1. La componente del trattamento economico, correlata ai rischi assunti, agli incarichi di funzione ricoperti e alle responsabilità esercitate, e' attribuita a tutti i dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla graduazione degli incarichi di funzione ricoperti, sulla base della loro rilevanza, dei livelli di responsabilità connessi e delle condizioni di disagio delle sedi, in relazione alle condizioni ambientali e organizzative nelle quali il servizio e' svolto.

3. La misura della retribuzione di rischio e di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il decreto di cui al comma 2, e' determinata attraverso il procedimento negoziale.

Art. 78.
Retribuzione di risultato

1. La retribuzione di risultato e' attribuita secondo i parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto dell'efficacia, della tempestività e dell'efficienza del lavoro svolto, nonche' delle maggiori attività effettivamente rese in occasione di interventi straordinari di soccorso tecnico urgente. La valutazione dei risultati conseguiti dai singoli dirigenti, ai fini della determinazione della relativa retribuzione, e' effettuata annualmente con le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno:

a) per i dirigenti generali, dal Ministro dell'interno;

b) per i dirigenti superiori e i primi dirigenti, dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 79.
Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al personale appartenente alle qualifiche direttive che abbia compiuto sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche medesime e' attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale e' attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio.

2. Al personale appartenente alle qualifiche di primo dirigente e' attribuito uno scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio maturato complessivamente nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti.

3. Gli scatti convenzionali di cui ai commi 1 e 2 non sono attribuiti al personale che nel triennio precedente abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 70 un punteggio inferiore a ottanta o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

4. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 3. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 95 del testo unico.

5. Gli scatti convenzionali sono riassorbiti all'atto dell'accesso alla qualifica o ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

Capo V
PROCEDIMENTO NEGOZIALE DEL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE

Art. 80.
Ambito di applicazione

1. La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene attraverso un apposito procedimento negoziale, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato «vigili del fuoco e soccorso pubblico».

2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici.

3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 82 e non disciplinate per il personale direttivo e dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 81.
Delegazoni negoziali

1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego.

Art. 82.
Materie di negoziazione

1. Formano oggetto del procedimento negoziale:

a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario del personale appartenente ai ruoli dei direttivi, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziate dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati;

b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto;

c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari;

d) il tempo di lavoro e, limitatamente al personale appartenente al ruolo dei direttivi, l'orario di lavoro;

e) il congedo ordinario e straordinario;

f) la reperibilità;

g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;

h) i permessi brevi per esigenze personali;

i) il patrocinio legale e la tutela assicurativa;

l) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale;

m) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale;

n) le procedure di raffreddamento dei conflitti;

o) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;

p) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli.

2. L'ipotesi di accordo di cui all'articolo 83, comma 1, può prevedere, in caso di vacanza contrattuale, l'attribuzione di elementi retributivi provvisori percentualmente correlati al tasso di inflazione programmato, secondo le regole generali stabilite per il pubblico impiego.

Art. 83.
Procedura di negoziazione

1. La procedura negoziale e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 80, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 81 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.

2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 81, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino più del cinquanta per cento del dato associativo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate.

3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.

4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonche' nel bilancio.

5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

6. Lo schema di decreto che recepisce l'ipotesi di accordo, unitamente alla documentazione di cui al comma 4, e' trasmesso alla Corte dei conti, ai fini della certificazione dell'attendibilità dei costi quantificati e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 6 e 7 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.

Art. 84.
Accordi integrativi nazionali e accordi decentrati

1. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 80, comma 2, possono essere conclusi accordi integrativi nazionali tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo quadriennale di cui all'articolo 83, comma 1.

2. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 80, comma 2, sono conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico tra una delegazione di parte pubblica presieduta rispettivamente dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o da un suo delegato e dai titolari degli uffici periferici interessati e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture centrali e periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo quadriennale di cui all'articolo 83, comma 1. Le trattative si svolgono in un'unica sessione negoziale, salvo per le materie che per loro natura richiedono tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche.

3. Le delegazioni di parte pubblica non possono sottoscrivere accordi integrativi nazionali e accordi decentrati in contrasto con i vincoli risultanti dal decreto di cui all'articolo 80, comma 2, o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO CHE ESPLETA ATTIVITà TECNICHE, AMMINISTRATIVO-CONTABILI E TECNICO-INFORMATICHE

Capo I
RUOLI TECNICI, AMMINISTRATIVO-CONTABILI E TECNICO-INFORMATICI

Art. 85.
Istituzione dei ruoli

1. Per le esigenze organizzative e operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse a quelle istituzionali, sono istituiti i seguenti ruoli del personale che svolge attività tecniche, amiministrativo-contabili e tecnico-informatiche:

a) ruolo degli operatori;

b) ruolo degli assistenti;

c) ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili;

d) ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici;

e) ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori;

f) ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori.

2. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1 svolge le mansioni proprie della qualifica di appartenenza anche in supporto a strutture operative e in località colpite da grave calamità pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.

3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 e' determinata come segue: funzionari direttori, sostituti direttori e collaboratori, assistenti, operatori.

4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

Capo II
RUOLO DEGLI OPERATORI

Art. 86.
Articolazione del ruolo degli operatori

1. Il ruolo degli operatori e' articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

a) operatore;

b) operatore tecnico;

c) operatore professionale;

d) operatore esperto.

2. Ciascuna delle qualifiche previste dal comma 1 comprende più attività fondate sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta e ai requisiti di accesso. All'individuazione delle attività si provvede con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 87.
Mansioni del personale appartenente al ruolo degli operatori

1. Il personale appartenente al ruolo degli operatori svolge mansioni richiedenti conoscenze di natura tecnica e amministrativa e capacità di utilizzazione e manutenzione di mezzi, ivi compresi gli autoveicoli; svolge gli adempimenti, anche manuali, occorrenti alla regolare funzionalità della struttura o dell'ufficio cui e' addetto, mediante l'utilizzo di apparecchiature semplici o complesse di uso semplice, anche informatiche; svolge compiti di distribuzione, conservazione e archiviazione di atti e documenti, ovvero di ricezione, protocollo e spedizione.

Art. 88.
Accesso al ruolo degli operatori

1. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, l'assunzione nelle qualifiche di operatore e di operatore tecnico avviene mediante selezione tra i cittadini italiani iscritti nelle liste di collocamento in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) titolo di studio della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche attività;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Alla selezione non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. Il numero dei posti conferibili per ciascun settore di attività, la determinazione e le modalità di svolgimento delle prove di esame e i programmi sono stabiliti nella richiesta di bando di offerta, nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale di cui all'articolo 86, comma 2.

4. I candidati sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego territorialmente competenti.

5. La selezione, consistente nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative, tende ad accertare l'idoneità dei candidati a svolgere le mansioni proprie della qualifica e non comporta valutazione comparativa.

6. Possono essere nominati, a domanda, operatori od operatori tecnici, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.

8. I candidati utilmente selezionati sono avviati al servizio e, a conclusione dei periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina alla qualifica per la quale sono stati selezionati, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, e prestano giuramento.

9. I candidati di cui al comma 8 sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando cui sono applicati.

Art. 89.
Promozioni alle qualifiche superiori

1. Nell'ambito del ruolo degli operatori, la promozione da una qualifica a quella superiore e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Capo III
RUOLO DEGLI ASSISTENTI

Art. 90.
Articolazione del ruolo degli assistenti

1. Il ruolo degli assistenti e' articolato in due qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

a) assistente;

b) assistente capo.

2. In. relazione alla diversità delle mansioni previste, le qualifiche di assistente e di assistente capo comprendono i profili professionali di assistente amministrativo-contabile, assistente amministrativo-contabile capo, assistente tecnico-informatico e assistente tecnico-informatico capo. Le dotazioni organiche dei predetti profili professionali sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, nel rispetto della dotazione organica fissata, per le qualifiche di assistente e assistente capo, nella tabella A allegata al presente decreto e nei regolamenti ministeriali di cui all'articolo 141, comma 1. Prima dell'adozione, il decreto ministeriale e' comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 91.
Mansioni del personale appartente al ruolo degli assistenti

1. ll personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo-contabile e assistente amministrativo-contabile capo esercita nel settore di impiego attività di coordinamento e controllo di unità operative di livello inferiore; svolge anche attività di reperimento e rilascio di informazioni elementari; collabora con le professionalità superiori, anche attraverso la redazione e la compilazione di documenti e modulistica, la predisposizione, la classificazione e il controllo di atti e la tenuta di strumenti di registrazione e di archiviazione; partecipa alla formazione del personale di livello inferiore; ad esso possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini.

2. Il personale appartenente ai profili professionali di assistente tecnico-informatico e di assistente tecnico-informatico capo esercita nel settore di impiego, nell'ambito della specifica professionalità tecnica posseduta e nel quadro di indirizzi definiti, funzioni in materie tecniche e informatiche, fornendo supporto alle professionalità superiori; svolge attività di installazione, esercizio e manutenzione di reti e impianti tecnici, di gestione di sistemi di controllo e supervisione, di risoluzione di anomalie di funzionamento di varia complessità su prodotti e sistemi; partecipa alla formazione del personale di livello inferiore; ad esso possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini.

Art. 92.
Immissione nel ruolo degli assistenti

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli assistenti avviene:

a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di operatore esperto;

b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, prova pratica ed esame scritto e successivo corso di formazione professionale, riservato al personale del ruolo degli operatori che, alla predetta data, abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalità di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza, con decreto del Ministro dell'interno.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 e' ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parità di punteggio prevalgono nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

4. Gli operatori esperti ammessi al corso di formazione del concorso di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di questo ultimo concorso.

5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei al concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.

6. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina ad assistente nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori dal concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonche' le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale successivi ai concorsi e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.

Art. 93.
Promozione ad assistente capo

1. La promozione alla qualifica di assistente capo e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli assistenti che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 94.
Attribuzione di uno scatto convenzionale agli assistenti capo

1. Agli assistenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Lo scatto convenzionale e' attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.

4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

Capo IV
RUOLO DEI COLLABORATORI E DEI SOSTITUTI DIRETTORI AMMINISTRATIVO-CONTABILI

Art. 95.
Articolazione del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili

1. Il ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili e' articolato in cinque qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

a) vice collaboratore amministrativo-contabile;

b) collaboratore amministrativo-contabile;

c) collaboratore amministrativo-contabile esperto;

d) sostituto direttore amministrativo-contabile;

e) sostituto direttore amministrativo-contabile capo.

Art. 96.
Funzioni del personale appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili

1. Il personale appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili svolge, nell'ambito della specifica professionalità posseduta e nel quadro di indirizzi definiti, funzioni in materia amministrativa e contabile, fornendo supporto tecnico-amministrativo alle professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature di uso comune; svolge attività amministrative, istruttorie e di revisione contabile ovvero esegue operazioni di contabilizzazione ed economato, cassa e magazzino, di tenuta e gestione di archivi; in assenza di specifiche professionalità superiori, svolge funzioni di consegnatario e cassa anche con servizio di sportello; svolge mansioni di segretario in commissioni anche di concorso.

2. Ai sostituti direttori amministrativo-contabili e ai sostituti direttori amministrativo-contabili capo, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini nonche' responsabilità di coordinamento di struttura. Possono collaborare direttamente con i primi dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative e fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale, e firmare congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collaborano alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo con riferimento al proprio settore di competenza. Ai sostituti direttori amministrativo-contabili capo possono essere attribuiti il coordinamento di più strutture, sotto la responsabilità del dirigente o di un suo delegato, nonche', in relazione alla preparazione posseduta, compiti di formazione del personale.

Art. 97.
Accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili

1. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili avviene:

a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso per esami, consistenti in due prove scritte e un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;

b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui all'articolo 98, comma 1, lettera d), e che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo periodo di prova, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

4. Le prove del concorso vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste.

5. Possono essere nominati, a domanda, vice collaboratori amministrativo-contabili in prova, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 98, comma 4.

6. Le disposizioni del comma 5 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 98.
Requisiti per la nomina a vice collaboratore amministrativo-contabile

1. L'assunzione dei vice collaboratori amministrativo-contabili di cui all'articolo 97, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso.

3. A parità di merito l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

5. I vincitori del concorso sono nominati vice collaboratori amministrativo-contabili in prova.

Art. 99.
Periodo di prova e nomina a vice collaboratore amministrativo-contabile

1. I vice collaboratori amministrativo-contabili in prova sono avviati al servizio e, a conclusione del periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina a vice collaboratori amministrativo-contabili, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, e prestano giuramento.

2. Durante il periodo di prova i vice collaboratori amministrativo-contabili in prova frequentano un corso di formazione teorico-pratico della durata di due mesi. I piani di studi e le modalità di svolgimento del corso, nonche' quelle degli esami finali sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. L'esito dell'esame e' valutato ai fini del superamento del periodo di prova.

3. I vice collaboratori amministrativo-contabili in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

Art. 100.
Promozione a collaboratore amministrativo-contabile

1. La promozione alla qualifica di collaboratore amministrativo-contabile e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice collaboratori amministrativo-contabili che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 101.
Promozione a collaboratore amministrativo-contabile esperto

1. La promozione alla qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai collaboratori amministrativo-contabili che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 102.
Attribuzione di uno scatto convenzionale ai collaboratori amministrativo-contabili esperti

1. Ai collaboratori amministrativo-contabili esperti che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Lo scatto convenzionale e' attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto, dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.

4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

Art. 103.
Promozione a sostituto direttore amministrativo-contabile

1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per esami e titoli, al quale sono ammessi i collaboratori amministrativo-contabili esperti che, alla predetta data, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 104.
Promozione a sostituto direttore amministrativo-contabile capo

1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile capo e' conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai sostituti direttori amministrativo-contabili che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 105.
Sostituto direttore amministrativo-contabile capo «esperto»

1. Ai sostituti direttori amministrativo-contabili capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto convenzionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Essi, ferma restando la qualifica rivestita, assumono contestualmente la denominazione di «esperto».

2. I sostituti direttori amministrativo-contabili capo esperti, oltre a quanto già specificato all'articolo 96, collaborano direttamente con i primi dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative, fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale. Ad essi sono altresì attribuiti incarichi specialistici, richiedenti elevate conoscenze e attitudini e possono essere assegnati l'incarico di responsabile di uffici individuati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonche' ulteriori funzioni di particolari rilevanza.

3. La denominazione aggiuntiva e lo scatto convenzionale di cui al comma 1 sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

4. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione della denominazione aggiuntiva e dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 3. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.

5. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

Capo V
RUOLO DEI COLLABORATORI E DEI SOSTITUTI DIRETTORI TECNICO-INFOMATICI

Art. 106.
Articolazione del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici

1. Il ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici e' articolato in cinque qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

a) vice collaboratore tecnico-informatico;

b) collaboratore tecnico-informatico;

c) collaboratore tecnico-informatico esperto;

d) sostituto direttore tecnico-informatico;

e) sostituto direttore tecnico-informatico capo.

Art. 107.
Funzioni del personale appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici

1. Il personale appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici svolge, nell'ambito della specifica professionalità tecnica posseduta e nel quadro di indirizzi definiti, funzioni in materie tecniche e informatiche, fornendo supporto alle professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature complesse; cura la progettazione, la realizzazione, il montaggio, il collaudo di componenti di sistemi realizzati, anche nell'ambito delle attività di ricerca; esegue rilievi e misurazioni di laboratorio, verifiche, controlli e sperimentazione di strumenti, di impianti e di circuiti; svolge attività di installazione, esercizio e manutenzione di reti e impianti tecnici, di gestione di sistemi di controllo e supervisione, di risoluzione di anomalie di funzionamento di varia complessità su prodotti e sistemi, di esercizio dei sistemi informativi e in particolare di supporto operativo all'installazione e manutenzione dei sistemi centrali e periferici. Esegue in modo autonomo le procedure in esercizio, gestisce le anomalie e, nell'ambito delle specifiche competenze acquisite, cura l'esecuzione di procedure e di elaborazioni del ciclo informatico; predispone il manuale informatico; assicura i flussi operativi; realizza i programmi curandone la funzionalità e l'esecuzione.

2. Ai sostituti direttori tecnico-informatici e ai sostituti direttori tecnico-informatici capo, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini nonche' responsabilità di coordinamento di struttura. Possono collaborare direttamente con i primi dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative e fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale. Ai sostituti direttori tecnico-informatici capo possono essere attribuiti il coordinamento di più strutture, sotto la responsabilità del dirigente o di un suo delegato, nonche', in relazione alla preparazione posseduta, compiti di formazione del personale.

Art. 108.
Accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici

1. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici avviene:

a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso per esami, consistenti in due prove scritte e un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;

b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui all'articolo 109, comma 1, lettera d) e che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo periodo di prova, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

4. Le prove del concorso vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste.

5. Possono essere nominati, a domanda, vice collaboratori tecnico-informatici in prova, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 109, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 109, comma 4.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 109.
Requisiti per la nomina a vice collaboratore tecnico-informatico

1. L'assunzione dei vice collaboratori tecnico-informatici di cui all'articolo 108, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso.

3. A parità di merito l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

5. I vincitori del concorso sono nominati vice collaboratori tecnico-informatici in prova.

Art. 110.
Periodo di prova e nomina a vice collaboratore tecnico-informatico

1. I vice collaboratori tecnico-informatici in prova sono avviati al servizio e, a conclusione del periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina a vice collaboratori tecnico-informatici, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, e prestano giuramento.

2. Durante il periodo di prova i vice collaboratori tecnico-informatici in prova frequentano un corso di formazione teorico-pratico della durata di due mesi. I piani di studi e le modalità di svolgimento del corso, nonche' quelle degli esami finali sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. L'esito dell'esame e' valutato ai fini del superamento del periodo di prova.

3. I vice collaboratori tecnico-informatici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

Art. 111.
Promozione a collaboratore tecnico-informatico

1. La promozione alla qualifica di collaboratore tecnico-informatico e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice collaboratori tecnico-informatici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 112.
Promozione a collaboratore tecnico-informatico esperto

1. La promozione alla qualifica di collaboratore tecnico-informatico esperto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai collaboratori tecnico-informatici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 113.
Attribuzione di uno scatto convenzionale ai collaboratori tecnico-informatici esperti

1. Ai collaboratori tecnico-informatici esperti che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Lo scatto convenzionale e' attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.

4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

Art. 114.
Promozione a sostituto direttore tecnico-informatico

1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore tecnico-informatico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per esami e titoli, al quale sono ammessi i collaboratori tecnico-informatici esperti che, alla predetta data, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 115.
Promozione a sostituto direttore tecnico-informatico capo

1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore tecnico-informatico capo e' conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai sostituti direttori tecnico-informatici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 116.
Sostituto direttore tecnico-informatico capo «esperto»

1. Ai sostituti direttori tecnico-informatici capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto convenzionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Essi, ferma restando la qualifica rivestita, assumono contestualmente la denominazione di «esperto».

2. I sostituti direttori tecnico-informatici capo esperti, oltre a quanto specificato all'articolo 107, collaborano direttamente con i primi dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative, fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale. Ad essi sono altresì attribuiti incarichi specialistici, richiedenti elevate conoscenze e attitudini e possono essere assegnati l'incarico di responsabile di uffici individuati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonche' ulteriori funzioni di particolare rilevanza.

3. La denominazione aggiuntiva e lo scatto convenzionale di cui al comma 1 sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

4. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione della denominazione aggiuntiva e dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 3. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.

5. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

Capo VI
RUOLO DEI FUNZIONARI AMMINISTRATIVO-CONTABILI DIRETTORI

Art. 117.
Articolazione del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori

1. Il ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori e' articolato in tre qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

a) funzionario amministrativo-contabile vice direttore;

b) funzionario amministrativo-contabile direttore;

c) funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente.

Art. 118.
Funzioni del personale appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori

1. Il personale appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori svolge, nel quadro di indirizzi generali, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività amministrativo-contabili, con autonomia e responsabilità organizzative; adotta atti e provvedimenti attribuiti alla sua competenza; svolge attività di studio e di ricerca, attività istruttoria, ispettiva e di verifica finalizzata all'accertamento della concreta applicazione delle normative vigenti e firma congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collabora alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo in riferimento al proprio settore di competenza; svolge mansioni di consegnatario o economo e agente di cassa; segue le procedure di acquisto, provvedendo anche all'indagine di mercato; svolge attività di predisposizione e redazione di atti e documenti, riferiti all'attività dell'amministrazione, comportanti un elevato grado di complessità, autonomia e responsabilità; segue l'organizzazione dei programmi di formazione, addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale. Il funzionario direttore-vicedirigente, altresì, gestisce, coordina e controlla l'attività amministrativa di processi lavorativi complessi con relative risorse umane e strumentali. Allo stesso possono essere attribuiti, inoltre, incarichi specialistici, richiedenti elevate conoscenze e attitudini e può essere delegato l'esercizio di determinate funzioni dirigenziali.

Art. 119.
Accesso al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori avviene mediante pubblico concorso per esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio l997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) laurea magistrale tra quelle indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 2;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicate le classi delle lauree magistrali ad indirizzo giuridico ed economico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di laurea specialistica ad indirizzo giuridico ed economico rilasciati in sede di attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.

4. Nel concorso il venti per cento dei posti e' riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del titolo di cui al comma 1, lettera d), e degli altri requisiti prescritti, con un'anzianità di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

6. I vincitori del concorso sono nominati funzionari amministrativo-contabili vice direttori in prova.

Art. 120.
Periodo di prova e nomina a funzionario amministrativo-contabile vice direttore

1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e tre mesi di applicazione pratica presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco o gli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I piani di studi, le modalità di svolgimento del corso di formazione e del relativo esame, e del periodo di applicazione pratica nonche' i criteri di determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

2. A conclusione del periodo di prova, i funzionari amministrativo-contabili vicedirettori in prova conseguono la nomina a funzionario amministrativo-contabile vicedirettore, sulla base della graduatoria di fine corso e della relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1.

3. I funzionari amministrativo-contabili vice direttori in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando presso cui hanno prestato servizio o del direttore dell'Istituto superiore antincendi.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

5. L'assegnazione dei funzionari amministrativocontabili vicedirettori alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

Art. 121.
Promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore

1. La promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai funzionari amministrativo-contabili vicedirettori che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 122.
Promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente

1. La promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore vicedirigente si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, al quale sono ammessi i funzionari amministrativo-contabili direttori che, alla predetta data, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nell'ultimo triennio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 123.
Attribuzione di uno scatto convenzionale ai funzionari amministrativo-contabili direttori-vicedirigenti

1. Ai funzionari amministrativo-contabili direttori-vicedirigenti che abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Lo scatto convenzionale e' attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.

4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

Capo VII
RUOLO DEI FUNZIONARI TECNICO-INFORMATICI DIRETTORI

Art. 124.
Articolazione del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori

1. Il ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori e' articolato in tre qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

a) funzionario tecnico-informatico vice direttore;

b) funzionario tecnico-informatico direttore;

c) funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente.

Art. 125.
Funzioni del personale appartenente al ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori

1. Il personale appartenente al ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori svolge, nell'ambito della specifica professionalità tecnica posseduta, attività di elevata responsabilità in materie tecniche e informatiche; cura la progettazione, la realizzazione e il collaudo su lavorazioni anche realizzate da professionalità inferiori; svolge attività di ricerca, verifica, controllo e sperimentazione di strumenti, di impianti e circuiti. Nel quadro di indirizzi generali, esercita compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività proprie del settore di appartenenza, con autonomia e responsabilità organizzative; svolge attività di stadio e formula progetti particolareggiati e proposte operative nei diversi settori di attività; cura la realizzazione dei programmi; gestisce, coordina e controlla l'attività di uno o più settori nei quali e' ripartita la struttura presso la quale e' assegnato; segue l'organizzazione dei programmi di formazione, addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale; prefigura la struttura hardware necessaria; gestisce il software di base apportando le eventuali modifiche; effettua l'analisi tecnica di procedure; definisce le specifiche tecniche e le funzioni relative al software, al sistema e alla rete, realizzando prodotti di analisi; valuta prodotti di software e soluzioni hardware; controlla gli standard di funzionamento; coordina e pianifica le attività di sviluppo dei sistemi informatici. Il funzionario direttore-vicedirigente, altresì, gestisce, coordina e controlla l'attività di processi lavorativi complessi con relative risorse umane e strumentali. Allo stesso possono essere attribuiti, inoltre, incarichi specialistici, richiedenti elevate conoscenze e attitudini e può essere delegato l'esercizio di determinate funzioni dirigenziali.

Art. 126.
Accesso al ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori avviene mediante pubblico concorso per esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) laurea magistrale tra quelle indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 2;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono indicate le classi delle lauree magistrali ad indirizzo tecnico e informatico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di laurea specialistica ad indirizzo tecnico e informatico rilasciati in sede di attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione delle graduatoria finale.

4. Nel concorso il venti per cento dei posti e' riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del titolo di cui al comma 1, lettera d), e degli altri requisiti prescritti, con un'anzianità di servizio di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

5, Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

6. I vincitori del concorso sono nominati funzionari tecnico-informatici vice direttori in prova.

Art. 127.
Periodo di prova e nomina a funzionario tecnico-informatico vice direttore

1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e tre mesi di applicazione pratica presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco o gli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I piani di studi, le modalità di svolgimento del corso di formazione, e del relativo esame, e del periodo di applicazione pratica, nonche' i criteri di determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

2. A conclusione del periodo di prova, i funzionari tecnico-informatici vice direttori in prova conseguono la nomina a funzionario tecnico-informatico vice direttore, sulla base della graduatoria di fine corso e della relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1.

3. I funzionari tecnico-informatici vice direttori in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando presso cui hanno prestato servizio o del direttore dell'Istituto superiore antincendi.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

5. L'assegnazione dei funzionari tecnico-informatici vice direttori alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

Art. 128.
Promozione alla qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore

1. La promozione alla qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai funzionari vice direttori tecnico-informatici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 129.
Promozione alla qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente

1. La promozione alla qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, al quale sono ammessi i funzionari tecnico-informatici direttori che, alla predetta data, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nell'ultimo triennio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 130.
Attribuzione di uno scatto convenzionale ai funzionari tecnico-informatici direttori-vicedirigenti

1. Ai funzionari tecnico-informatici direttori-vicedirigenti che abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Lo scatto convenzionale e' attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.

4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e' attribuito come assegnoad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

Capo VIII
PROCEDIMENTO NEGOZIALE

Art. 131.
Norma di rinvio

1. Gli aspetti economici e giuridici del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche sono definiti nell'ambito del procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo stesso che espleta funzioni tecnico-operative.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Capo I
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA COSTITUZIONE, LA MODIFICAZIONE E L'ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO

Art. 132.
Accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. L'accesso al Corpo nazionale di vigili del fuoco avviene con le seguenti modalità:

a) pubblico concorso ovvero, limitatamente all'accesso nel ruolo degli operatori, avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento;

b) assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio, nei limiti previsti dagli articoli 5, 21, 88, 97 e 108.

2. E' escluso l'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in casi e con modalità diversi da quelli indicati nel comma 1. In particolare e' escluso l'accesso dall'esterno nei ruoli dei dirigenti. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili dei fuoco, l'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, l'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, l'articolo 23-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, e gli articoli 1, 2, 3 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e ogni alta disposizione che prevede il passaggio tra amministrazioni di personale non idoneo, sotto il profilo psico-fisico, al servizio o all'impiego incondizionati.

3. E' abrogato l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850.

Art. 133.
Comando e collocamento fuori ruolo

1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incluso quello di livello dirigenziale, può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, le altre amministrazioni dello Stato o gli enti pubblici, in relazione anche ad esigenze di coordinamento con i compiti istituzionali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo non più di cinque unità di personale di livello dirigenziale contemporaneamente.

2. La posizione di comando cessa al termine fissato e non può avere durata superiore a dodici mesi rinnovabili una sola volta. Tale durata e' raddoppiata per il personale di livello dirigenziale.

3. Il trattamento economico e ogni altro onere finanziario relativi al personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo sono a carico dell'amministrazione di destinazione.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, ivi incluso il comando e il collocamento fuori ruolo del personale delle pubbliche amministrazioni presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 56, 57, 58 e 59 del testo unico, nonche' le relative disposizioni di attuazione.

Art. 134.
Mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneità psico-fisica

1. Fatte salve le eventuali disposizioni normative più favorevoli vigenti per il personale riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza ma idoneo al proficuo servizio, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile non può procedere alla dispensa del personale dal servizio per inidoneità psico-fisica prima di aver esperito ogni utile tentativo, anche a domanda del dipendente da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica del giudizio di inidoneità, compatibilmente con le esigenze organizzative del Dipartimento medesimo e con la disponibilità delle dotazioni organiche dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per recuperarlo al servizio attivo, anche attraverso il trasferimento ad altro ruolo e qualifica del Corpo, previo corso di riqualificazione.

2. Al fine di consentire il recupero al servizio attivo del personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi, in previsione della sua riammissione al termine dell'assenza per infortunio o malattia, nel rispetto dell'articolo 12 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, il Dipartimento dei vigili dei fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile invia ai competenti organismi sanitari una specifica richiesta di parere per stabilire se il dipendente, sulla base dei parametri psico-fisici previsti per il personale tecnico-operativo, sia totalmente o parzialmente inabile al servizio. Nel caso di inabilità parziale, il Dipartimento individua, sulla base delle funzioni proprie della qualifica, le attività tecnico-operative correlate al soccorso, compatibili con lo stato di salute, che il dipendente può continuare a svolgere, permanendo nella qualifica di appartenenza. L'attuazione del principio di tutela del dipendente e' comunque conciliato con la piena funzionalità operativa dei servizi istituzionali di soccorso.

3. Il personale di cui al comma 1, che dai ruoli tecnico-operativi acconsente di transitare nei ruoli tecnici amministrativo-contabili o tecnico-informatici, e' collocato in altra qualifica dello stesso livello retributivo nella sede ove presta servizio ovvero, previo accordo con il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in altra sede. Il Dipartimento può valutare i casi in cui il transito sia effettuabile anche in soprannumero.

4. Il personale transitato ai sensi del comma 3 conserva l'anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del trasferimento, l'eccedenza e' attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile non riassorbibile e non rivalutabile. Dal momento del nuovo inquadramento, il trattamento economico del dipendente segue la dinamica retributiva prevista per la nuova qualifica, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di infermità riconosciuta per causa di servizio.

5. Il personale transitato nei ruoli tecnici, amministrativo-contabili o tecnico-informatici ai sensi del comma 3, qualora la competente commissione medica ne verifichi il recupero dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di provenienza, può essere riammesso nella qualifica medesima, a domanda presentata entro cinque anni dalla data del trasferimento, compatibilmente con le esigenze organizzative e nei limiti delle disponibilità della dotazione organica. In caso di accoglimento della domanda, il dipendente e' riammesso, entro quindici giorni dalla notifica del giudizio di idoneità psico-fisica, nel ruolo, nella posizione economica e nella qualifica rivestiti al momento del trasferimento nei ruoli tecnici, amministrativo-contabili o tecnico-informatici, con l'attribuzione del trattamento economico correlato e il riassorbimento dell'eventuale assegno ad personam corrisposto nel precedente transito.

Art. 135.
Riammissione in servizio

1. Il personale il cui rapporto di impiegato sia cessato per effetto di dimissioni o di dispensa per motivi di salute può richiedere, entro cinque anni dalla data della cessazione del rapporto di impiego, la riammissione in servizio. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile si pronuncia motivatamente, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di accoglimento, il dipendente e' ricollocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione.

2. La facoltà di cui al comma 1 e' data al personale, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di leggi relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana.

3. La riammissione in servizio e' subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nelle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente nonche' al positivo accertamento dell'idoneità psico-fisica, qualora la cessazione del rapporto sia stata determinata da motivi di salute.

4. Qualora, per effetto della cessazione del rapporto di impiego, il personale goda di trattamento pensionistico, si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo tra trattamento retributivo e trattamento pensionistico.

Art. 136.
Cause di cessazione dal servizio e limiti di età per il collocamento a riposo

1. Le cause di cessazione dal servizio del personale di cui al presente decreto sono quelle previste dal testo unico, nonche' dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

2. I limiti di età per il collocamento a riposo continuano ad essere disciplinati dall'articolo 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, come sostituito dall'articolo 14 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, dagli articoli 2, comma 1, e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, nonche' dall'articolo 5 della legge 30 settembre 2004, n. 252.

Capo II
ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 137.
Diritti e prerogative sindacali nelle sedi di servizio

1. Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la libertà, l'attività, i diritti e le prerogative sindacali nelle sedi di servizio sono disciplinati e tutelati nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I riferimenti all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), contenuti nel predetto articolo 42 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si intendono effettuati al Dipartimento della funzione pubblica.

2. In ragione dell'unicità del procedimento negoziale previsto per il personale appartenente alle qualifiche direttive e dirigenziali e della tendenziale omogeneità dei rispettivi ordinamenti, i diritti e le prerogative sindacali sono riconosciuti al personale direttivo nelle medesime forme previste per il personale di livello dirigenziale.

Art. 138.
Diritti e doveri del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. I diritti e i doveri del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono disciplinati dal presente decreto e dai regolamenti attuativi del medesimo. Per quanto non previsto dalle predette disposizioni, si applicano, in quanto compatibili, il testo unico e le altre leggi e regolamenti relativi agli impiegati civili dello Stato.

2. Nei casi in cui non siano applicabili, ai sensi del comma 1, norme di legge o di regolamento o comunque per gli aspetti non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti, i doveri del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere integrati o specificati dai codici di comportamento adottati ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 139.
Sanzioni disciplinari

1. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità dettata dall'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che viola i doveri del servizio indicati da leggi, regolamenti o codici di comportamento ovvero conseguenti all'emanazione di una disposizione di servizio commette infrazione disciplinare ed e' soggetto alle seguenti sanzioni:

a) rimprovero orale;

b) rimprovero scritto;

c) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;

d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;

e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi;

f) destituzione con preavviso;

g) destituzione senza preavviso.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi che si traggono dalle disposizioni dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

a) la tipologia delle infrazioni per le quali ciascuna sanzione disciplinare e' inflitta;

b) i criteri da adottare da parte dell'organo sanzionatorio ai fini della gradualità e proporzionalità delle sanzioni, nonche' della maggiorazione delle sanzioni medesime nei casi di reiterazione di infrazioni della stessa natura e di concorso di più infrazioni compiute con un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni connesse tra loro;

c) gli organi, le fasi, le modalità e i termini del procedimento disciplinare, assicurando l'adeguata salvaguardia dei diritti di difesa del personale, anche attraverso la previsione di garanzie progressivamente crescenti con la gravità dell'infrazione contestata;

d) le fasi, le modalità e i termini del procedimento di impugnazione delle sanzioni davanti al collegio arbitrale di disciplina;

e) i casi, le modalità e gli effetti della riapertura del procedimento disciplinare e della riabilitazione;

f) i casi e le modalità della sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in pendenza del procedimento disciplinare;

g) le disposizioni transitorie in relazione anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresì disciplinati, nel rispetto delle disposizioni della legge 27 marzo 2001, n. 97 e per i profili da questa non diversamente regolati, il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale e la sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in caso di procedimento penale.

4. Il regolamento indicato al comma 2 può anche prevedere la riproduzione delle corrispondenti disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro relativi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 140.
Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Il regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 141.
Modifica e ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Al fine di assicurare l'indispensabile flessibilità di adeguamento delle dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata al presente decreto alle variabili e contingenti necessità operative e di servizio, la modifica delle dotazioni stesse e' disposta, salvo quanto previsto al periodo successivo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, assicurando l'invarianza degli oneri di bilancio. Per la modifica delle dotazioni organiche relative alle qualifiche di livello dirigenziale generale si applica l'articolo 17, comma 4-bis, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Alla ripartizione delle dotazioni organiche di cui al comma 1 nelle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 142.
Formazione del personale

1. La formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' assicurata durante lo svolgimento dell'intera carriera. Oltre ai corsi di formazione iniziale necessari ai fini dell'assunzione in servizio, dei passaggi interni di qualifica e di ruolo e dell'accesso alle qualifiche di primo dirigente, sono effettuati a cura della Scuola per la formazione di base, dell'Istituto superiore antincendi e dei poli didattici territoriali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale, addestramento, riconversione e specializzazione.

2. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile promuove lo svolgimento di percorsi di formazione presso o di intesa con altre scuole delle amministrazioni statali ovvero con soggetti pubblici e privati, nonche' di periodi di studio presso amministrazioni e istituzioni dei Paesi dell'Unione europea e organizzazioni internazionali.

3. Nell'ambito dei percorsi formativi di cui al comma 2, possono essere attivati, per il perseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione, corsi di formazione di livello universitario e corsi di formazione. Al personale che abbia frequentato i predetti corsi, i crediti formativi acquisiti sono riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), ovvero di quelli di cui al comma 9, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, dello stesso decreto ministeriale.

4. La formazione si realizza attraverso programmi annuali definiti dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, sulla base delle linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro contenute nei decreti del Presidente della Repubblica emanati a conclusione dei procedimenti negoziali di cui agli articoli 34 e 80. I programmi indicano le metodologie formative, incluse quelle multimediali, da adottare in riferimento ai diversi destinatari e tengono conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, della normativa vigente da applicare, delle caratteristiche tecnologiche e organizzative dell'ambiente di lavoro e delle innovazioni introdotte nell'organizzazione del lavoro, dell'esigenza di accrescere il grado di operatività del personale in relazione alle funzioni da svolgere.

5. I corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale, addestramento, riconversione e specializzazione si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato da un apposito titolo rilasciato dagli istituti di istruzione che li hanno attuati.

6. Il personale che partecipa ai corsi di formazione e' considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'amministrazione. I corsi sono tenuti di norma durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio, al personale spetta il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti.

7. Il personale ammesso a partecipare ai corsi di formazione e' individuato in base alle esigenze tecniche e organizzative dei vari uffici, nonche' a quelle di qualificazione professionale del personale medesimo, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali dei singoli e garantendo pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. Il personale dei ruoli dei dirigenti e dei direttivi e quello appartenente a professionalità elevate o specialistiche possono essere autorizzati, a domanda, ad assentarsi dal servizio per la durata massima di un anno per seguire, in Italia o all'estero, corsi di formazione non previsti nei programmi annuali o comunque non finanziabili in relazione alle risorse finanziarie disponibili, vertenti su materie di interesse per il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Durante tale periodo ai funzionari autorizzati non e' corrisposto alcun trattamento economico. Il predetto periodo e' considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio, del collocamento a riposo e del relativo trattamento di quiescenza. I funzionari sono tenuti a versare l'importo dei contributi e delle ritenute a carico di quest'ultima, quali previsti dalla legge, sul trattamento economico spettante. Possono essere autorizzati ad assentarsi a tale titolo dal servizio non più di cinque unità di personale contemporaneamente, di cui al massimo tre di livello dirigenziale, fatta salva la facoltà per il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di far valere ragioni ostative all'accoglimento della domanda.

9. Qualora il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile riconosca la stretta ed effettiva connessione delle iniziative di formazione svolte dal funzionario ai sensi del comma 8 con l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, esso può concorrere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.

Art. 143.
Norme relative agli scrutini di promozione e ai concorsi

1. Gli scrutini di promozione previsti nel presente decreto sono effettuati dal consiglio di amministrazione di cui all'articolo 146 del testo unico, sulla base dei criteri di massima approvati dal consiglio medesimo con cadenza triennale.

2. Gli scrutini di promozione si svolgono con cadenza annuale. Le promozioni effettuate nei limiti dei posti disponibili nel ruolo al 31 dicembre di ogni anno decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Le promozioni a ruolo aperto, per coloro che le conseguono al primo scrutinio, decorrono a tutti gli effetti dal giorno successivo alla data di compimento dell'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio medesimo.

3. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'ammissione agli scrutini di promozione, ai concorsi interni e alle riserve nei concorsi pubblici, previsti dal presente decreto, non si applica l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 144.
Disciplina del rapporto di impiego a tempo parziale ed esclusione del telelavoro

1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente ai ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici e' ammesso a prestare servizio in regime di tempo parziale. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità di costituzione dei rapporti di impiego a tempo parziale, i contingenti massimi del personale che può accedervi, le articolazioni della prestazione di servizio ammissibili in relazione ad esigenze di funzionalità degli uffici e le disposizioni transitorie per il graduale passaggio dal regime di tempo parziale vigente a quello previsto dal regolamento medesimo, a decorrere dal centoottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 56 a 64, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non e' ammesso a prestare servizio attraverso il telelavoro a distanza di cui all'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191.

TITOLO V

RECLUTAMENTO E SOPRAVVENUTA INIDONEITÀ DEL PERSONALE DEI GRUPPI SPORTIVI E DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Capo I
DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DEI GRUPPI SPORTIVI

Art. 145.
Accesso ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. L'assunzione del personale da destinare in qualità di atleta ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene, nel limite delle vacanze organiche del ruolo dei vigili del fuoco e nell'ambito di un contingente complessivo non superiore a centoventi unità, mediante pubblico concorso per titoli sportivi e culturali, riservato ai cittadini italiani che, oltre a possedere i requisiti di età e di idoneità fisica, psichica e attitudinale previsti dal regolamento di cui al comma 2, siano riconosciuti atleti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali e detengano almeno uno dei titoli sportivi ammessi a valutazione ai sensi del regolamento medesimo.

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:

a) i requisiti di età e di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta, anche in deroga a quelli previsti dai regolamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c);

b) le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali dei candidati e quelle di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti o per mancata presentazione agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; in tale ambito e' previsto anche che, nei singoli bandi, i posti disponibili possano essere ripartiti tra le varie discipline praticate dai gruppi sportivi ovvero tra le specialità esistenti nell'ambito delle discipline stesse;

c) la composizione delle commissioni esaminatrici;

d) le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse;

e) i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito ovvero delle graduatorie di disciplina o specialità.

3. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco e ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.

Art. 146.
Impiego in altre attività istituzionali del ruolo di appartenenza e trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità

1. Gli atleti che perdono l'idoneità alle attività nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per una delle cause previste dal comma 2 sono destinati, con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ad altri compiti di istituto e impiegati in una delle altre attività istituzionali previste per il ruolo di appartenenza, previo accertamento del possesso dei relativi requisiti di idoneità al servizio e frequenza di un corso di aggiornamento professionale della durata non inferiore a tre mesi.

2. Le cause che determinano la perdita dell'idoneità alle attività nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono le seguenti:

a) aggiornamento qualitativo dell'organico secondo le modalità stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

b) perdita dei requisiti di idoneità fisica necessari all'espletamento della disciplina sportiva praticata nell'ambito dei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) non riconoscimento della qualità di atleta di interesse nazionale da parte della competente federazione sportiva, per un periodo superiore ai due anni consecutivi;

d) sospensione definitiva disposta dalla competente federazione sportiva per un periodo superiore agli undici mesi.

3. Per le discipline unicamente di squadra, la valutazione sulla perdita di idoneità alle attività nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al comma 2, lettera c), e' effettuata con riguardo al piazzamento della rappresentativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la cui fascia di merito e' costituita dalla permanenza nella serie A del rispettivo campionato nazionale assoluto.

4. Il personale di cui al comma 1, in possesso dei titoli professionali, può, per esigenze di servizio o a domanda presentata entro trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto previsto dal medesimo comma 1, essere trasferito, con decreto del capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa nelle corrispondenti qualiche del personale del Corpo civile nazionale dei vigili del fuoco che espleta attività amministrativo-contabili, tecnico-informatiche e tecniche, nei limiti delle vacanze esistenti nelle dotazioni organiche dei predetti ruoli. Il trasferimento e' subordinato al superamento di una prova teorica o pratica le cui modalità sono stabilite con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

5. Il personale trasferito ai sensi del comma 4 e' inquadrato nella qualifica corrispondente a quella rivestita all'atto del trasferimento, conservando l'anzianità maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento all'atto del trasferimento, l'eccedenza e' attribuita sotto forma di assegno ad personam da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.

Art. 147.
Assegnazione ai gruppi sportivi di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Per particolari esigenze sportive, con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e previo consenso dell'interessato, può essere assegnato ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in qualità di atleta o tecnico, il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei titoli sportivi individuati con il regolamento di cui all'articolo 145, comma 2.

2. Per il periodo dell'assegnazione di cui al comma 1, e' reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nell'ambito del contingente complessivo di cui all'articolo 145, comma 1.

3. Al verificarsi delle cause di inidoneità di cui all'articolo 146, comma 2, il personale di cui al comma 1 e' reintegrato nelle funzioni proprie della qualifica di appartenenza.

Capo II
DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE

Art. 148.
Reclutamento e sopravvenuta inidoneità del personale della banda musicale

1. Per il reclutamento e la sopravvenuta inidoneità del personale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composta da trenta orchestrali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 145, 146 e 147. I riferimenti alla qualità di atleta, ai gruppi sportivi e ai titoli sportivi, contenuti nei predetti articoli, si intendono effettuati, rispettivamente, alla qualità di orchestrale, alla banda musicale e ai titoli musicali.

TITOLO VI

NORME DI INQUADRAMENTO, TRANSITORIE ECONOMICO-FINANZIARIE E FINALI

Capo I
INQUADRAMENTO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE CHE ESPLETA FUNZIONI TECNICO-OPERATIVE

Art. 149.
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco

1. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco.

2. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni e meno di dieci anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco qualificato.

3. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto dieci anni e meno di quindici anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco esperto.

4. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto quindici anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore.

5. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto ventitre anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 9.

6. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nel predetto ruolo; il personale inquadrato ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 conserva, ai medesimi fini, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

7. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

Art. 150.
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

1. Il personale appartenente al profilo professionale di capo squadra, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di capo squadra.

2. Il personale appartenente al profilo professionale di capo squadra, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di capo squadra esperto.

3. Il personale appartenente al profilo professionale di capo squadra, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto tredici anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di capo squadra esperto, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 15.

4. Il personale appartenente al profilo professionale di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di capo reparto.

5. Il personale appartenente al profilo professionale di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di capo reparto esperto.

6. Il personale appartenente al profilo professionale di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto nove anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di capo reparto esperto, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 18.

7. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale di cui ai commi 1 e 4 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nel predetto ruolo. Il personale di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 conserva, ai medesimi fini, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

8. Gli inquadramenti di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo sono effettuati anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche. Per il periodo di durata del soprannumero e' reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.

9. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

Art. 151.
Inquadramento del personale appartenente al profilo professionale di assistente tecnico antincendi nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi

1. Il personale appartenente al profilo professionale di assistente tecnico antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di ispettore antincendi esperto. L'inquadramento e' effettuato secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianità maturata nel ruolo medesimo.

2. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica superiore, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

Art. 152.
Inquadramento del personale appartenente ai profili professionali di collaboratore tecnico antincendi, collaboratore tecnico antincendi esperto e collaboratore tecnico antincendi capo nelle qualifiche del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi

1. Il personale appartenente al profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi.

2. Il personale appartenente al profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi capo.

3. Il personale appartenente al profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi capo, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 31 e l'assunzione della denominazione aggiuntiva di «esperto».

4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianità maturata nel ruolo medesimo.

5. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche. Per il periodo di durata del soprannumero e' reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.

6. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica superiore, il maturato economico, eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

7. Il personale inquadrato, ai sensi del comma 2, nella qualifica di sostituto direttore antincendi capo consegue di diritto secondo l'ordine di ruolo, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, lo scatto convenzionale di cui all'articolo 31 e la denominazione aggiuntiva di «esperto», prescindendo dall'anzianità di servizio prevista dal medesimo articolo 31, nei limiti delle cessazioni dal servizio e dei passaggi ad altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, verificatisi al 31 dicembre dell'anno precedente tra il personale inquadrato ai sensi del comma 3 del presente articolo.

8. Le disposizioni del comma 7 non si applicano ai sostituti direttori antincendi capo che, nell'ultimo triennio, abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 153.
Concorsi straordinari

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' bandito un concorso straordinario per titoli a trecento posti, per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi, riservato al personale inquadrato nelle qualifiche di capo reparto e di capo reparto esperto, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 22, comma 1, lettera d), che non abbia riportato, nell'ultimo biennio, una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' bandito un concorso straordinario per titoli a trecentotrentaquattro posti, per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi, riservato al personale inquadrato nelle qualifiche di capo squadra esperto, capo reparto e capo reparto esperto, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 22, comma 1, lettera d), che non abbia riportato, nell'ultimo biennio, una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse e la composizione delle commissioni esaminatrici.

4. Il personale vincitore dei concorsi straordinari di cui al presente articolo e il personale inquadrato, ai sensi degli articoli 149 e 150, nel ruolo dei vigili del fuoco e in quello dei capi squadra e dei capi reparto, eventualmente vincitore dei concorsi ordinari di cui all'articolo 21, sono immessi nella qualifica di ispettore antincendi, conservando, a domanda, il trattamento pensionistico previsto per il ruolo di provenienza, finche' permangono nella predetta qualifica o in quella di ispettore antincendi esperto. Per il personale vincitore dei concorsi straordinari, l'immissione nella qualifica decorre dalla data di superamento dei concorsi medesimi. Analoga opzione e' riconosciuta al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 151, appartenente al profilo professionale di assistente tecnico antincendi, provenendo dal profilo professionale di capo reparto.

Capo II
INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE

Art. 154.
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi

1. Il personale appartenente al profilo professionale di ispettore antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di direttore.

2. Il personale appartenente al profilo professionale di direttore antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di sette anni di effettivo servizio nei profili professionali per l'accesso ai quali era richiesto nel previgente ordinamento il possesso di lauree magistrali ed eventuali titoli abilitativi, e' inquadrato nell'istituita qualifica di direttore, collocandosi nel ruolo prima del personale di cui al comma 1.

3. Il personale appartenente al profilo professionale di coordinatore antincendi e' inquadrato nell'istituita qualifica di direttore-vicedirigente. Nella medesima qualifica e' altresì inquadrato, collocandosi nel ruolo dopo il predetto personale, il personale appartenente al profilo professionale di direttore antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nei profili professionali per l'accesso ai quali era richiesto nel previgente ordinamento il possesso di lauree magistrali ed eventuali titoli abilitativi.

4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1 e 2 e quello appartenente nel previgente ordinamento al profilo professionale di coordinatore antincendi inquadrato ai sensi del comma 3 conservano, ai fini della progressione alla qualifica superiore e degli scatti convenzionali, l'anzianità maturata nel predetto ruolo; il personale appartenente al profilo professionale di direttore antincendi inquadrato ai sensi del comma 3 conserva, ai medesimi fini, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

5. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

Art. 155.
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi medici

1. Il personale appartenente al profilo professionale di ispettore medico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di direttore medico.

2. Il personale appartenente al profilo professionale di direttore medico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di sette anni di effettivo servizio nei profili professionali per l'accesso ai quali era richiesto nel previgente ordinamento il possesso di lauree magistrali ed eventuali titoli abilitativi, e' inquadrato nell'istituita qualifica di direttore medico, collocandosi nel ruolo prima del personale di cui al comma 1.

3. Il personale appartenente al profilo professionale di coordinatore medico e' inquadrato nell'istituita qualifica di direttore-vicedirigente medico. Nella medesima qualifica e' altresì inquadrato, collocandosi nel ruolo dopo il predetto personale, il personale appartenente al profilo professionale di direttore medico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nei profili professionali per l'accesso ai quali era richiesto nel previgente ordinamento il possesso di lauree magistrali ed eventuali titoli abilitativi.

4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1 e 2 e quello appartenente al profilo professionale di coordinatore medico inquadrato ai sensi del comma 3 conservano, ai fini della progressione alla qualifica superiore e degli scatti convenzionali, l'anzianità maturata nel predetto ruolo; il personale appartenente al profilo professionale di direttore medico inquadrato ai sensi del comma 3 conserva, ai medesimi fini, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

5. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

Art. 156.
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi ginnico-sportivi

1. Il personale appartenente al profilo professionale di ispettore ginnico-sportivo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di direttore ginnico-sportivo.

2. Il personale appartenente al profilo professionale di direttore ginnico-sportivo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di sette anni di effettivo servizio nei profili professionali per l'accesso ai quali era richiesto nel previgente ordinamento il possesso di lauree magistrali ed eventuali titoli abilitativi, e' inquadrato nell'istituita qualifica di direttore ginnico-sportivo, collocandosi nel ruolo prima del personale di cui al comma 1.

3. Il personale appartenente al profilo professionale di coordinatore ginnico-sportivo e' inquadrato nell'istituita qualifica di direttore-vicedirigente ginnico-sportivo. Nella medesima qualifica e' altresì inquadrato, collocandosi nel ruolo dopo il predetto personale, il personale appartenente al profilo professionale di direttore ginnico-sportivo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nei profili professionali per l'accesso ai quali era richiesto nel previgente ordinamento il possesso di lauree magistrali ed eventuali titoli abilitativi.

4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1 e 2 e quello appartenente al profilo professionale di coordinatore ginnico-sportivo inquadrato ai sensi del comma 3 conservano, ai fini della progressione alla qualifica superiore e degli scatti convenzionali, l'anzianità maturata nel predetto ruolo; il personale appartenente al profilo professionale di direttore ginnico-sportivo inquadrato ai sensi del comma 3 conserva, ai medesimi fini, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

5. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico, eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

Art. 157.
Inquadramento nelle qualifiche di primo dirigente

1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente alla seconda fascia dirigenziale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato, in relazione alle diverse funzioni espletate, nelle corrispondenti qualifiche di primo dirigente, primo dirigente medico e primo dirigente ginnico-sportivo, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianità maturata nel ruolo medesimo.

Art. 158.
Concorsi straordinari

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono banditi i seguenti concorsi straordinari:

a) selezione interna a venticinque posti per l'accesso alla qualifica di vice direttore, finalizzata alla verifica dell'idoneità professionale, anche mediante prova teorico-pratica, riservata al personale inquadrato, ai sensi dell'articolo 152, commi 1, 2 e 3, nelle qualifiche di sostituto direttore antincendi, in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione prescritti dall'articolo 41, comma 1, lettera d);

b) concorso per esami a venti posti per l'accesso alla qualifica di vice direttore, riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione prescritti dall'articolo 41, comma 1, lettera d), e di una anzianità di servizio di almeno sette anni;

c) concorso per esami e titoli a quattro posti per l'accesso alla qualifica di vice direttore medico, riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione prescritti dall'articolo 53, comma 1, lettera d), e di una anzianità di servizio di almeno sette anni;

d) concorso per esami e titoli a otto posti per l'accesso alla qualifica di vice direttore ginnico-sportivo, riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 62, comma 1, lettera d), e di una anzianità di servizio di almeno sette anni.

2. Non e' ammesso alle selezioni e ai concorsi di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nell'ultimo triennio, una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno sono stabiliti le modalità di svolgimento delle selezioni e dei concorsi di cui al presente articolo, le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, i criteri di formazione delle graduatorie finali, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.

4. Il personale positivamente selezionato ai sensi del comma 1, lettera a), e' nominato vice direttore ed e' ammesso a frequentare un corso di formazione iniziale della durata di sei mesi presso l'Istituto superiore antincendi. Per lo svolgimento del corso e le dimissioni dallo stesso si applicano le disposizioni degli articoli 42 e 43 ovvero, nel caso in cui queste siano incompatibili, quelle dettate con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Capo III
INQUADRAMENTO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE AERONAVIGANTE

Art. 159.
Disposizioni transitorie e di inquadramento del personale appartenente ai profili professionali del settore aeronavigante

1. In attesa del riordino complessivo dell'ordinamento del personale che espleta peculiari attività, per il cui esercizio e' richiesto il possesso di specifiche professionalità e specializzazioni, da attuare in sede di emanazione dei decreti legislativi integrativi previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge 30 settembre 2004, n. 252, il personale appartenente ai profili professionali del settore aeronavigante e' inquadrato come segue:

a) il personale appartenente ai profili professionali di specialista brevettato e di pilota di elicottero brevettato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di capo squadra;

b) il personale appartenente ai profili professionali di tecnico di elicottero e di pilota di elicottero, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di capo reparto;

c) il personale appartenente ai profili professionali di specialista di elicottero professionale e di pilota di elicottero professionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi;

d) il personale appartenente al profilo professionale di elicotterista esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi capo;

e) il personale appartenente al profilo professionale di elicotterista controllore capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi capo, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 31 e l'assunzione della denominazione aggiuntiva di «esperto»;

f) il personale appartenente al profilo professionale di coordinatore aeronavigante, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di direttore-vicedirigente.

2. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianità maturata nel ruolo medesimo.

3. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

4. In relazione all'inquadramento del personale del settore aeronavigante nelle nuove qualifiche, la speciale indennità di volo resta ferma negli importi attualmente in godimento.

Capo IV
INQUADRAMENTO DEL PERSONALE CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICHE, AMMINISTRATIVO-CONTABILI E TECNICO-INFORMATICHE

Art. 160.
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli operatori

1. Il personale appartenente al profilo professionale di addetto alle attività di supporto e' inquadrato nell'istituita qualifica di operatore.

2. Il personale appartenente ai profili professionali di addetto amministrativo e di operatore tecnico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica di operatore, collocandosi nel ruolo prima del personale di cui al comma 1.

3. Il personale appartenente ai profili professionali di addetto amministrativo e di operatore tecnico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica di operatore tecnico.

4. Il personale appartenente ai profili professionali di operatore amministrativo contabile e di operatore tecnico professionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica di operatore professionale.

5. Il personale appartenente ai profili professionali di operatore amministrativo contabile e di operatore tecnico professionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica di operatore esperto.

6. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale di cui ai commi 1, 2 e 4 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nel predetto ruolo. Il personale di cui ai commi 3 e 5 conserva, ai medesimi fini, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

7. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche. Per il periodo di durata del soprannumero e' reso indisponibile un numero complessivamente equivalente, sul piano finanziario, di posti nei ruoli dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili e in quello dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici.

8. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

Art. 161.
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli assistenti

1. Il personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo contabile, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica di assistente e, nell'ambito di essa, nel profilo professionale di assistente amministrativo contabile.

2. Il personale appartenente ai profili professionali di assistente informatico e di assistente tecnico professionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica di assistente e, nell'ambito di essa, nel profilo professionale di assistente tecnico-informatico.

3. Il personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo contabile, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica di assistente capo e, nell'ambito di essa, nel profilo professionale di assistente amministrativo-contabile capo.

4. Il personale appartenente ai profili professionali di assistente informatico e di assistente tecnico professionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica di assistente capo e, nell'ambito di essa, nel profilo professionale di assistente tecnico-informatico capo.

5. Il personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo contabile, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto tredici anni di effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica di assistente capo e, nell'ambito di essa, nel profilo professionale di assistente amministrativo contabile capo, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 94.

6. Il personale appartenente ai profili professionali di assistente informatico e di assistente tecnico professionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia tredici anni di effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica di assistente capo e, nell'ambito di essa, nel profilo professionale di assistente tecnico-informatico capo, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 94.

7. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale di cui ai commi 1 e 2 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nel predetto ruolo. Il personale di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 conserva, ai medesimi fini, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

8. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche. Per il periodo di durata del soprannumero e' reso indisponibile un numero complessivamente equivalente, sul piano finanziario, di posti nei ruoli dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili e in quello dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici.

9. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

Art. 162.
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili

1. Il personale appartenente al profilo professionale di ispettore amministrativo, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 98, comma 1, lettera d), in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile.

2. Il personale appartenente al profilo professionale di direttore amministrativo, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 98, comma 1, lettera d), in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile capo.

3. Il personale appartenente al profilo professionale di coordinatore amministrativo, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 98, comma 1, lettera d), in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile capo, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 105, assumendo la denominazione aggiuntiva di «esperto».

4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Al personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, un'anzianità di servizio calcolata ai sensi dell'articolo 171, comma 2. Il personale di cui ai commi 2 e 3 conserva, ai medesimi fini, l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

5. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche. Per il periodo di durata del soprannumero e' reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili.

6. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori e comunque sino all'accesso al livello retributivo superiore, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

Art. 163.
Istituzione del ruolo ad esaurimento degli ispettori amministrativi

1. Tra i ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta attività amministrativo-contabili e' istituito il ruolo ad esaurimento degli ispettori amministrativi, costituito dalla qualifica unica di ispettore amministrativo, in cui e' inquadrato il personale appartenente al profilo professionale di ispettore amministrativo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non sia in possesso dei titoli di studio prescritti dagli articoli 98, comma 1, lettera d), e 119, comma 1, lettera d).

2. Il personale di cui al comma 1 continua ad espletare le funzioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000, per il profilo di provenienza.

3. Il personale di cui al comma 1 percepisce il trattamento economico previsto per il personale appartenente alla qualifica di cui all'articolo 95, comma 1, lettera e). In relazione al livello superiore di tale trattamento economico, al personale medesimo cessa di essere corrisposto il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

4. Fino alla cessazione dal servizio del personale immesso nel ruolo di cui al comma 1, sono rese indisponibili due unità nella dotazione organica del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili.

Art. 164.
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici

1. Il personale appartenente al profilo professionale di capo tecnico e di tecnico informatico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore tecnico-informatico, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 166, comma 1.

2. Il personale appartenente al profilo professionale di capo tecnico esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore tecnico-informatico capo.

3. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianità maturata nel ruolo medesimo.

4. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori e comunque sino all'accesso al livello retributivo superiore, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

Art. 165.
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori

1. Il personale appartenente al profilo professionale di ispettore amministrativo, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 119, comma 1, lettera d), in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice direttore.

2. Il personale appartenente al profilo professionale di direttore amministrativo, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 119, comma 1, lettera d), in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore.

3. Il personale appartenente al profilo professionale di coordinatore amministrativo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 119, comma 1, lettera d), e' inquadrato nell'istituita qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente.

4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianità maturata nel ruolo medesimo.

5. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica superiore e comunque sino all'accesso al livello retributivo superiore, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

Art. 166.
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori

1. Il personale appartenente al profilo professionale di tecnico informatico, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 126, comma 1, lettera d), in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di funzionario tecnico-informatico vice direttore.

2. Il personale appartenente al profilo professionale di capo tecnico esperto e di direttore informatico, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 126, comma 1, lettera d), in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore.

3. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianità maturata nel ruolo medesimo.

4. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica superiore e comunque sino all'accesso al livello retributivo superiore, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

Art. 167.
Concorsi straordinari

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono banditi due concorsi straordinari per esami a complessivi duecentocinquanta posti per la nomina alle qualifiche di vice collaboratore amministrativo-contabile e di vice collaboratore tecnico-informatico riservati, il primo, al personale appartenente nel previgente ordinamento al profilo professionale di operatore amministrativo-contabile e inquadrato ai sensi dell'articolo 160, commi 4 e 5, che sia in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 98, comma 1, lettera d), il secondo, al personale appartenente nel previgente ordinamento al profilo professionale di operatore tecnico professionale e inquadrato ai sensi dell'articolo 160, commi 4 e 5, che sia in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 109, comma 1, lettera d). Nei bandi di concorso e' indicato il numero dei posti disponibili nelle qualifiche di vice collaboratore amministrativo-contabile e di vice collaboratore tecnico-informatico.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' bandito un concorso straordinario per titoli ed esami a ottanta posti per l'accesso alla qualifica di collaboratore amministrativo-contabile, riservato al personale appartenente nel previgente ordinamento al profilo professionale di assistente amministrativo-contabile, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 98, comma 1, lettera d), che abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nel profilo professionale medesimo.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' bandito un concorso straordinario per titoli ed esami a ventisei posti per l'accesso alla qualifica di collaboratore tecnico-informatico, riservato al personale appartenente nel previgente ordinamento ai profili professionali di assistente informatico e di assistente tecnico professionale, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 109, comma 1, lettera d), che abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nei profili professionali medesimi.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono banditi due concorsi straordinari per titoli ed esami per la copertura di non più della metà dei posti disponibili nelle qualifiche di vice collaboratore amministrativo-contabile e di vice collaboratore tecnico-informatico, riservati, il primo, al personale appartenente nel previgente ordinamento al profilo professionale di assistente amministrativo-contabile, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 98, comma 1, lettera d), il secondo, al personale appartenente nel previgente ordinamento ai profili professionali di assistente informatico e di assistente tecnico professionale, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 109, comma 1, lettera d).

5. Al concorso di cui al comma 1 e' ammesso a partecipare, oltre al personale ivi indicato, quello appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei titoli di studio prescritti. Ai concorsi di cui ai commi 2 e 3 e' ammesso a partecipare, oltre al personale ivi indicato, quello appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a capo squadra, in possesso dei titoli di studio prescritti.

6. Ai concorsi di cui al presente articolo non e' ammesso il personale che, nell'ultimo triennio, abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

7. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, i criteri di formazione delle graduatorie finali e, limitatamente ai concorsi di cui ai commi 2 e 3, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.

Capo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 168.
Disposizioni transitorie in materia di valutazione e progressione in carriera del personale direttivo, dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori

1. Agli scrutini per merito comparativo per il conferimento dei posti disponibili alla data del 1° gennaio 2006 e 2007 nelle qualifiche di primo dirigente, primo dirigente medico e primo dirigente ginnico-sportivo, e' ammesso il personale inquadrato nei ruoli dei direttivi, dei direttivi medici e dei direttivi ginnico-sportivi che abbia maturato, alla stessa data, nove anni di effettivo servizio nei soppressi profili professionali laureati del settore operativo dell'area funzionale C.

2. In relazione alla previgente disposizione di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, per il personale inquadrato, ai sensi degli articoli 154, 155 e 156, nei ruoli dei direttivi, dei direttivi medici e dei direttivi ginnico-sportivi il termine di cui agli articoli 44, 56 e 65 e' ridotto a cinque anni.

3. Le disposizioni dell'articolo 47, in materia di percorso di carriera richiesto per l'ammissione allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e per la promozione a quella di dirigente superiore, non si applicano, per un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale in servizio alla stessa data.

4. Le disposizioni dell'articolo 70, in materia di valutazione annuale, si applicano a decorrere dall'anno 2007, in relazione all'attività svolta nell'anno 2006. Per il periodo antecedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le disposizioni dell'articolo 71 si applicano agli scrutini per le promozioni da conferire a partire dal 1° gennaio 2007. Per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente con decorrenza dal 1° gennaio 2006, continuano ad applicarsi le disposizioni e i criteri in materia di compilazione dei rapporti informativi e di scrutinio per merito comparativo vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Le disposizioni e i criteri in materia di scrutinio per merito comparativo di cui al periodo precedente si applicano, in quanto compatibili, anche alle promozioni alle qualifiche di direttore-vicedirigente e di dirigente superiore con decorrenza dal 1° gennaio 2006.

6. Le disposizioni dell'articolo 72, in materia di costituzione e compiti della commissione per la progressione in carriera, si applicano alle nomine e alle promozioni da conferire a partire dal 1° gennaio 2007.

Art. 169.
Disposizioni transitorie in materia di nomine a dirigente generale e di conferimento dell'incarico di dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i dirigenti generali sono nominati ai sensi dell'articolo 48, comma 1, oltre che tra i dirigenti superiori, tra i primi dirigenti che abbiano maturato dieci anni di anzianità nella qualifica.

2. Nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' individuato ai sensi dell'articolo 49, comma 2, oltre che tra i dirigenti generali, tra i dirigenti superiori che abbiano maturato dieci anni di anzianità nelle qualifiche dirigenziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi comprese quelle previste dal previgente ordinamento.

3. In sede di prima applicazione, le nomine a dirigente generale e il conferimento dell'incarico di dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi degli articoli 48, comma 1, e 49, comma 2, sono effettuati, tenendo conto in via prioritaria del criterio della titolarità in atto, al momento delle nomine e del conferimento medesimi, degli incarichi di funzioni dirigenziali generali di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

4. Le disposizioni dell'articolo 48, commi 2 e seguenti, in materia di costituzione e compiti della commissione consultiva per le nomine a dirigente generale, si applicano alle nomine e alle promozioni da conferire a partire dal 1° gennaio 2007.

Art. 170.
Prima applicazione dei procedimenti negoziali

l. In sede di prima applicazione dei procedimenti negoziali di cui agli articoli 34 e 80, il sistema e i livelli delle relazioni sindacali, nonche' le prerogative, i permessi, le aspettative e le forme di partecipazione sindacale sono definiti, facendo riferimento alla disciplina contenuta nei contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro riguardanti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 171.
Clausole transitorie di salvaguardia

1. Sono fatti salvi le procedure e gli effetti relativi ai concorsi e agli scrutini, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi alle nomine e alle promozioni ai profili professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' le immissioni previste dai concorsi indetti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332. Il personale e gli altri soggetti interessati, ove conseguano nomine o promozioni ai sensi del periodo precedente, sono inquadrati secondo le modalità stabilite dal presente decreto.

2. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco passato dai profili professionali operativi a quelli dei servizi amministrativi, tecnici e informatici e inquadrato nei ruoli istituiti dal presente decreto e' riconosciuta, per una sola volta e ai soli fini del passaggio alla qualifica superiore e dell'attribuzione degli scatti convenzionali, un'anzianità di servizio proporzionale a quella effettivamente maturata nel profilo professionale di provenienza. Il criterio di computo dell'anzianità di servizio da riconoscersi ai sensi del periodo precedente e' individuato con decreto del Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Capo VI
DISPOSIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE E FINALI

Art. 172.
Copertura finanziaria ed equa distribuzione delle risorse finanziarie

1. Le risorse stanziate dall'articolo 6 della legge 30 settembre 2004, n. 252, ammontanti a 15.075.333 euro per l'anno 2004 e a 12.524.500 euro per l'anno 2005, e quelle previste dall'articolo 8 del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, ammontanti a 4.000.000 di euro per l'anno 2005, sono distribuite al personale comunque in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2004, a titolo di una tantum, secondo l'allegata tabella D, assicurando l'equa distribuzione delle risorse, in relazione alle maggiorazioni economiche eventualmente derivanti dalle disposizioni di inquadramento del presente decreto. In relazione all'abolizione degli istituti dei passaggi di profilo e delle fasce retributive, previsti nel precedente ordinamento di contrattazione privatistica per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le risorse aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, disponibili a regime e destinate all'attuazione dei predetti istituti, quantificate in 7.065.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, sono distribuite al personale medesimo allo stesso titolo, con gli stessi criteri e secondo la medesima tabella di cui al periodo precedente. Analoga destinazione e' riservata alle eventuali, ulteriori risorse della medesima natura, accertate nel corso della gestione finanziaria dell'esercizio 2005.

2. A decorrere dal 2006 le risorse a regime, derivanti dalle disposizioni di legge di cui all'articolo 6 della legge 30 settembre 2004, n. 252, ammontanti a 12.147.500 euro, e all'articolo 8 del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, ammontanti a 4.000.000 di euro, e quelle contrattuali indicate al comma 1, anche esse a regime, sono destinate alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente decreto.

3. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto, anche con riferimento ai profili finanziari. La relazione e' trasmessa entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore degli eventuali decreti legislativi recanti disposizioni correttive e integrative.

Art. 173.
Trattamento economico di prima applicazione

1. Alla data del 1° gennaio 2006 e fino all'emanazione dei primi decreti del Presidente della Repubblica di recepimento delle ipotesi di accordo negoziale di cui al presente decreto, gli importi dello stipendio tabellare del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati nella tabella C allegata al presente decreto, fatti salvi gli effetti dei procedimenti negoziali non ancora definiti.

Art. 174.
Clausola di salvaguardia retributiva

1. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito delle promozioni alle qualifiche iniziali dei ruoli superiori ovvero delle operazioni di primo inquadramento previste dal presente decreto, consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto delle promozioni o degli inquadramenti medesimi, l'eccedenza e' attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.

Art. 175.
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1°gennaio 2006, relativamente al personale comunque in servizio alla stessa data.

TABELLA A
(prevista dagli articoli 1, comma 4, 39, comma 5,
50, comma 5, 59, comma 5, e 85, comma 4)

TABELLA B
(prevista dagli articoli 40, commi 3 e 6,
52, comma 2, 61, comma 2)

TABELLA C
(prevista dall'articolo 173)

TABELLA D
(prevista dall'articolo 172, comma 1)