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Legge 28 dicembre 2005, n. 262

"Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari"


Elenco delle deleghe e dei decreti legislativi emanati

Disposizioni della legge Deleghe Decreti legislativi emanati
art. 9, co. 1 il Governo e' delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, (entro il 12 luglio 2006) uno o più D.Lgs. diretti a disciplinare i conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni degli organismi d'investimento collettivo del risparmio e dei prodotti assicurativi e previdenziali e nella gestione di portafogli d'investimento su base individuale"Attuazione della direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, che modifica la direttiva 2001/34/CE. "
art. 12, co. 1 il Governo e' delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, (entro il 12 luglio 2007) un D.Lgs. per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari D.Lgs. 28 marzo 2007, n. 51
"Attuazione della direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, che modifica la direttiva 2001/34/CE "
D.Lgs. 17 luglio 2009, n. 101
"Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 24 febbraio 1998, n. 58, e 17 settembre 2007, n. 164, in materia di intermediazione finanziaria e di mercati degli strumenti finanziari. (09G0108) "
art. 12, co. 2 entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. di cui al comma 1, il Governo puo' emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo D.Lgs.
art. 27, co. 1 il Governo e' delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 12 luglio 2007), un D.Lgs. per l'istituzione, in materia di servizi di investimento, di procedure di conciliazione e di arbitrato e di un sistema di indennizzo in favore degli investitori e dei risparmiatori D.Lgs. 8 ottobre 2007, n. 179
"Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262"
art. 27, co. 2 il Governo e' delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 12 luglio 2007), uno o più D.Lgs. per l'istituzione di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori
art. 27, co. 3 il Governo e' delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 12 luglio 2007), un D.Lgs. per la redazione di uno statuto dei risparmiatori e degli investitori e di un codice di comportamento degli operatori finanziari
art. 40, co. 1 il Governo e' delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 12 gennaio 2007)(1), uno o più D.Lgs. per l'introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni penali e amministrative applicate ai sensi del titolo XI del libro V del codice civile, del testo unico di cui al D.Lgs. 385/1993, del testo unico di cui al D.Lgs. 58/1998, della legge 576/1982 e del D.Lgs. 124/1993
art. 43, co. 1 il Governo e' delegato ad adottare, entro 1 anno dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 12 gennaio 2007), uno o più D.Lgs. per l'adeguamento del testo unico in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993) e del testo unico in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs. 58/1998), nonche' delle altre leggi speciali, alle disposizioni della legge D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303
"Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.)"



(1) Il termine di cui all'art. 40, co. 1, originariamente fissato al 12 luglio 2006 (entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge) è stato prorogato, non ancora scaduto, di 6 mesi, al 12 gennaio 2007, dall'art. 1, co. 4, della L. 12 luglio 2006, n. 228, di conversione del D.L. 12 maggio 2006, n. 173.