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Decreto Legislativo 16 gennaio 2006, n. 20

"

Disciplina transitoria del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonche' di primo e secondo grado, a norma dell'articolo 2, comma 10, della legge 25 luglio 2005, n. 150"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 10, della citata legge n. 150 del 2005, che conferisce al Governo la delega ad adottare un decreto legislativo volto a disciplinare il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonche' degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 17) e lettera i), numero 6), della medesima legge n. 150 del 2005;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 29 novembre 2005 ed in data 1° dicembre 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 30 novembre 2005 ed in data 1° dicembre 2005, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;

Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulate dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica, con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nonche' alla condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati relativamente alla precisazione che la legittimazione a concorrere per il conferimento degli uffici direttivi va riferita alla data della vacanza e non a quella della pubblicazione della medesima;

Ritenuto di non recepire la condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati relativamente all'inserimento, dopo l'articolo 3, di un ulteriore articolo, atteso che la disposizione in esso contemplata non appare rispondente all'esigenza di individuazione di un termine oggettivo a partire dal quale computare, rispetto alla data della vacanza del posto, il periodo di servizio che i magistrati aspiranti ad incarichi direttivi sono in grado di assicurare prima della data di ordinario collocamento a riposo, in considerazione dell'incertezza della data in cui il Consiglio superiore della magistratura provvede all'adozione della delibera con la quale e' disposto il trasferimento o il conferimento di nuovo incarico al magistrato;

Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente decreto legislativo si applica esclusivamente alla magistratura ordinaria e disciplina il conferimento, sulla base delle ordinarie vacanze di organico, degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonche' degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore della disciplina prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 17) e lettera i), numero 6), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

Art. 2.
Disposizioni per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità

1. Gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

Art. 3.
Disposizioni per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado

1. Gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

Art. 4.
Magistrati ai quali e' stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126

1. Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di cui agli articoli 2 e 3 ai magistrati ai quali e' stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, alla data di ordinario collocamento a riposo indicata nei medesimi articoli 2 e 3 e' aggiunto un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati fra loro.

Art. 5.
Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione degli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, e' autorizzata la spesa massima di 9.750.000 euro per l'anno 2005 e di 8.000.000 euro a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede a valere delle risorse previste dall'articolo 2, comma 40, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

2. L'INPDAP provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni del presente decreto legislativo, comunicando i risultati al Ministero della giustizia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), e dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

Art. 6.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Dalla medesima data cessa di avere effetto la disposizione di cui all'articolo 2, comma 45, della legge 25 luglio 2005, n. 150.