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Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 35

"

Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera g) e 2, comma 8, della legge 25 luglio 2005, n. 150"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2006


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico;

Visti in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera g), e 2, comma 8, della citata legge n. 150 del 2005, che conferiscono al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare le forme di pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 14 dicembre 2005 ed in data 20 dicembre 2005 e del Senato della Repubblica, espressi in data 1° dicembre 2005 ed in data 15 novembre 2005, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;

Ritenuto di conformarsi alla condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati ed esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:


Art. 1.
Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari

1. Il Consiglio superiore della magistratura rende noto ogni sei mesi, mediante inserimento in apposita sezione del proprio sito internet, l'elenco degli incarichi extragiudiziari conferiti nel semestre ai magistrati ordinari, autorizzati dal Consiglio medesimo.

2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono indicati, per ciascun incarico, l'ente che lo ha conferito, l'eventuale compenso percepito, la natura, la durata ed il numero degli incarichi precedentemente svolti dal magistrato nell'ultimo triennio.

Art. 2.
Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati delle altre giurisdizioni ed agli avvocati e procuratori dello Stato

1. L'elenco degli incarichi extragiudiziari conferiti nel semestre ai magistrati appartenenti alle giurisdizioni diverse da quella ordinaria, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato, per il personale di rispettiva competenza, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare, nonche' dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, o da questi autorizzati, e' reso noto ogni sei mesi con indicazione, per ciascun incarico, dell'ente che lo ha conferito, dell'eventuale compenso percepito, della natura, della durata e del numero degli incarichi svolti nell'ultimo triennio.

2. La pubblicità di cui al comma 1 e' assicurata, per il personale di rispettiva competenza, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare, nonche' dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, che trasmette, inoltre, i dati al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale dà notizia dell'avvenuto adempimento anche al Ministro della giustizia.

3. La pubblicità di cui al comma 1 e' realizzata mediante pubblicazione nei bollettini periodici, ove esistenti ai sensi della normativa vigente. In ogni caso, il Consiglio competente assicura la pubblicità mediante pubblicazione in apposita sezione accessibile al pubblico del pertinente sito Internet istituzionale.

Art. 3.
Decorrenza di efficacia

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono efficaci dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.