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Decreto Legislativo 4 maggio 2006, n. 182

"

Norme in materia di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile ed istituzione di un Fondo di garanzia in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2006



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005;

Visto, in particolare, l'articolo 7 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante delega al Governo per il riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Vista la legge 27 giugno 1991, n. 220;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica resi, rispettivamente, in data 15 marzo 2006 e in data 22 marzo 2006;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso in data 9 febbraio 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche all'articolo 19 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L'articolo 19 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:

«Art. 19. 1. Il consiglio nazionale del notariato provvede a forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile, uniformi per tutti i notai, con oneri a carico del proprio bilancio. L'impresa assicuratrice e' scelta con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia.

2. Nell'ipotesi di ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, e' fatta salva la facoltà di ciascun notaio di stipulare polizza aggiuntiva a proprie spese.

3. Gli estremi della polizza collettiva o di quelle individuali attuative dell'obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso il consiglio notarile distrettuale al quale il notaio e' iscritto.

4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentito il consiglio nazionale del notariato, individua con decreto il massimale minimo delle polizze assicurative individuali e collettive.».

Art. 2.
Modifiche all'articolo 20 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L'articolo 20 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:

«Art. 20. 1. Se mancano le forme collettive di assicurazione cui all'articolo 19, il notaio provvede alla stipula di polizza assicurativa individuale per la responsabilità civile derivante dai danni cagionati nell'esercizio dell'attività professionale.

2. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di assicurazione il notaio e' soggetto a procedimento disciplinare e può essere sanzionato ai sensi dell'articolo 147.».

Art. 3.
Modifiche all'articolo 21 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L'articolo 21 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:

«Art. 21. 1. Il consiglio nazionale del notariato istituisce, regolamenta e gestisce, con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, un Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale, non coperti da polizze assicurative ed accertati ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e 4.

2. Le delibere del consiglio nazionale del notariato di istituzione, modificazione e regolamentazione del fondo di cui al comma 1, sono approvate con decreto del Ministero della giustizia.

3. Il Fondo e' amministrato dal consiglio nazionale del notariato.

4. Il contributo e' determinato dal consiglio nazionale del notariato e riscosso secondo le modalità di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220.».

Art. 4.
Modifiche all'articolo 22 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L'articolo 22 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e', sostituito dal seguente:

«Art. 22. 1. Il patrimonio del Fondo e' costituto dai contributi dei notai, dalla somme ottenute a titolo di rivalsa per i risarcimenti erogati, dalla dotazione residua del fondo volontario temporaneo di solidarietà, già istituito dal consiglio nazionale del notariato e dagli incrementi conseguenti alla gestione del Fondo.

2. I contributi dei notai sono acquisiti definitivamente al patrimonio del Fondo e non danno diritto a restituzione.

3. L'erogazione dell'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati e', comunque, subordinata:

a) al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la responsabilità del notaio o della sentenza di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale;

b) alla surrogazione del consiglio nazionale del notariato nel credito vantato nei confronti del notaio responsabile del danno, nei limiti dell'importo del contributo erogato, ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile.

4. Il danno patrimoniale deve risultare da sentenza passata in giudicato ovvero può essere dimostrato con prova scritta da valutare con le procedure definite dal consiglio nazionale del notariato con il regolamento di cui all'articolo 21.

5. Il contributo corrisposto dal Fondo copre unicamente i danni relativi a fatti verificatisi successivamente alla data della costituzione del fondo.».

Art. 5.
Contributo per le spese di funzionamento del consiglio nazionale del notariato

1. La misura massima del contributo per le spese di funzionamento del consiglio nazionale del notariato, di cui all'articolo 20, comma 2, legge 27 giugno 1991, n. 220, e' elevata al 4 per cento degli onorari spettanti al notaio per gli atti soggetti ad annotamento sui repertori secondo quanto stabilito dalla tariffa notarile.

Art. 6.
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti norme:

a) articoli 18, primo comma, numero 1°, 32, primo comma, numeri 2° e , 36, 41 e 42 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

b) articoli 32, 33, 34, 35, 36, 38, primo comma, limitatamente alle parole:

«e la cauzione prestata», secondo e terzo comma, e 39, primo comma, limitatamente alle parole: «dopo essersi assicurato dell'adempimento per parte del notaro di quanto e' prescritto dagli articoli 18 al 24 della legge stessa e degli articoli 32 e seguenti del presente regolamento», del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.

Art.7.
Oneri finanziari

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.