stemma della Repubblica
logo della Camera logo del Senato


Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 208

"

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di contributi per la copertura di oneri sanitari ed assistenziali"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2006



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale della regione Valle d'Aosta;

Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, espresso nella seduta del 25 gennaio 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. La regione, in attuazione dell'articolo 3 dello statuto speciale e del combinato disposto dell'articolo 117 della Costituzione e dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nel rispetto dei principi della legislazione statale in materia di assicurazioni sociali, d'assistenza sanitaria e di integrazione socio-sanitaria, puo' disciplinare con legge l'istituzione di contributi, anche obbligatori, a carico dei cittadini residenti nel territorio regionale, destinati alla costituzione di fondi assicurativi volti a garantire ai cittadini l'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali previste dalla legge medesima.

2. La legge regionale disciplina le modalità di accertamento e riscossione dei contributi, nonche' di gestione dei fondi di cui al comma 1, anche mediante affidamento a terzi nel rispetto della normativa comunitaria.

3. La regione può altresì avvalersi, con oneri a suo carico, di enti nazionali operanti nel settore della previdenza e delle assicurazioni sociali o delle agenzie di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla base di apposite convenzioni.