Legge 11 gennaio 2007, n. 1
Disposizioni della legge | Deleghe | Decreti legislativi emanati |
---|---|---|
art. 2, co. 1 | il Governo e' delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 14 gennaio 2008), uno o più D.Lgs. per: a) realizzare percorsi di orientamento per la scelta di corsi di laurea universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di percorsi della formazione tecnica superiore, nonché di percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro; b) potenziare il raccordo tra la scuola e le predette istituzioni di formazione post-secondaria; c) valorizzare la qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso; d) incentivare l'eccellenza degli studenti |
D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 262 "Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione" |
D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21 "Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per la valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1" |
||
D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 22 "Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1" |
||
art. 2, co. 6 | ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei D.Lgs. di cui all'articolo 2 possono essere adottate entro 18 mesi dalla data dell'entrata in vigore dei medesimi D.Lgs |