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Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 26

"Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2007 - Suppl. Ordinario n. 77/L



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità;

Ritenuta la necessità di adeguare il sistema normativo dell'accisa alle disposizioni della medesima direttiva;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2004), che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla citata direttiva n. 2003/96/CE, compresa nell'elenco di cui all'allegato B alla medesima legge;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta dell'8 novembre 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accisa

1. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e nelle altre disposizioni tributarie in materia di accisa le parole: «oli minerali», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «prodotti energetici» e le parole: «metano» e «gas metano», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «gas naturale». Al medesimo testo unico sono altresì apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 4, terzo periodo, dopo le parole «mese successivo,» sono inserite le seguenti «per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'accisa e' effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto;»;

b) nell'articolo 5, nel comma 3, alla lettera a) le parole: «e le aziende municipalizzate» sono soppresse e le parole: «L'esonero può essere revocato in qualsiasi momento» sono sostituite dalle seguenti «Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione»;

c) nell'articolo 11, la nota (1) in calce all'articolo e' sostituita dalla seguente: «(1) Sono considerati serbatoi normali di un autoveicolo quelli permanentemente installati dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli che, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Sono, parimenti, considerati serbatoi normali i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l'utilizzazione diretta del gas come carburante, nonche' i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli e quelli installati permanentemente dal costruttore su tutti i contenitori per usi speciali, dello stesso tipo del contenitore considerato, la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali.»;

d) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente:
«Art. 21 (Prodotti sottoposti ad accisa). - 1. Si intendono per prodotti energetici:
a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
b) i prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2704 a 2715;
c) i prodotti di cui ai codici NC 2901 e 2902;
d) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
e) i prodotti di cui al codice NC 3403;
f) i prodotti di cui al codice NC 38 11;,
g) i prodotti di cui al codice NC 38 17;
h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.

2. I seguenti prodotti energetici sono assoggettati ad imposizione secondo le aliquote di accisa stabilite nell'allegato I:
a) benzina con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 1159);
b) benzina (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 271011 49);
c) petrolio lampante o cherosene (codici NC 2710 19 21 e 2710 1925);
d) oli da gas o gasolio (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49);
e) oli combustibili (codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69);
f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11 a 2711 1900);
g) gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00);
h) carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704).

3. I prodotti di cui al comma 1, diversi da quelli indicati al comma 2, sono soggetti a vigilanza fiscale. Qualora siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento ovvero siano messi in vendita per i medesimi utilizzi, i medesimi prodotti sono sottoposti ad accisa, in relazione al loro uso, secondo l'aliquota prevista per il carburante per motori o il combustibile per riscaldamento, equivalente.
4. E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per il carburante equivalente, ogni prodotto, diverso da quelli indicati al comma 1, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come carburante per motori o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale anche quando non sono destinati ad usi soggetti ad accisa.
5. E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per il prodotto energetico equivalente, ogni idrocarburo, escluso la torba, diverso da quelli indicati nel comma 1, da solo o in miscela con altre sostanze, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come combustibile per riscaldamento. Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di recupero, destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi.
6. I prodotti di cui al comma 2, lettera h), sono sottoposti ad accisa, con l'applicazione dell'aliquota di cui all'allegato I, al momento della fornitura da parte di società, aventi sede legale nel territorio nazionale, registrate presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Le medesime società sono obbligate al pagamento dell'imposta secondo le modalità previste dal comma 8. Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane può autorizzare il produttore nazionale, l'importatore ovvero l'acquirente di prodotti provenienti dagli altri Paesi dell'Unione europea a sostituire la società registrata nell'assolvimento degli obblighi fiscali. Si considera fornitura anche l'estrazione o la produzione dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), da impiegate per uso proprio.
7. Le società di cui al comma 6, ovvero i soggetti autorizzati a sostituirle ai sensi del medesimo comma, hanno l'obbligo di prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa, determinata, dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, in misura pari ad un quarto dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Per il primo anno di attività l'importo della cauzione e' determinato, dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nella misura di un quarto dell'imposta annua da versare in relazione ai dati comunicati al momento della registrazione ovvero ai dati in possesso del medesimo Ufficio. L'Agenzia delle dogane ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo i soggetti affidabili e di notoria solvibilità. L'esonero può essere revocato in qualsiasi momento ed in tale caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.
8. L'imposta di cui al comma 6 e' versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali calcolate sulla base dei quantitativi dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), forniti nell'anno precedente. Il versamento a saldo e' effettuato entro la fine del primo trimestre dell'anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale contenente i dati dei quantitativi forniti nell'anno immediatamente precedente e al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate, successive. In caso di cessazione dell'attività del soggetto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati entro i due mesi successivi alla cessazione.
9. I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora siano utilizzati per la produzione di energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle aliquote stabilite nella tabella A.
10. Nella movimentazione con gli Stati membri dell'Unione europea, le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste dal presente titolo si applicano soltanto ai seguenti prodotti energetici, anche quando destinati per gli impieghi di cui al comma 13:
a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518 se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50;
c) i prodotti di cui ai codici NC da 2710 11 a 2710 19 69; per i prodotti di cui ai codici NC 2710 11 21, 2710 11 25 e 2710 19 29, limitatamente ai movimenti commerciali dei prodotti sfusi;
d) i prodotti di cui ai codici NC 27 11, ad eccezione dei prodotti di cui ai codici NC 2711 11, 2711 21 e 2711 29;
e) i prodotti di cui ai codici NC 2901 10;
f) i prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 e 2902 44;
g) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.

11. I prodotti di cui al comma 10 possono essere esonerati, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri interessati alla loro movimentazione, in tutto o in parte, dagli obblighi relativi ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previsti dal presente titolo, sempre che non siano tassati ai sensi del comma 2.
12. Qualora vengano autorizzate miscelazioni dei prodotti di cui al comma 1, tra di loro o con altre sostanze, l'imposta e' dovuta secondo le caratteristiche della miscela risultante.
13. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ferme restando le norme nazionali in materia di controllo e circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, non si applicano ai prodotti energetici utilizzati per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26 «Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi» di cui al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea.
14. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione normale.»;

e) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente:
«Art. 21-bis (Disposizioni particolari per le emulsioni). - 1. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2013, e' stabilita una accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari al suo fabbisogno:
a) emulsione stabilizzata di olio da gas con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
1) usata come carburante:
a) fino al 31 dicembre 2009: euro 256,70 per mille litri;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2010: 280,50 euro per mille litri;
2) usata come combustibile per riscaldamento: 245,16 euro per mille litri;
b) emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per mille chilogrammi;
2) per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi;
c) emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per mille chilogrammi;
2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi.

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
3. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite le caratteristiche tecniche delle emulsioni di cui al comma 1 ai fini della verifica dell'idoneità all'impiego nella carburazione e nella combustione;

f) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Impieghi di prodotti energetici negli stabilimenti di produzione). - 1. Il consumo di prodotti energetici all'interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici non e' considerato fatto generatore di accisa se il consumo riguarda prodotti energetici fabbricati sia all'interno che al di fuori dello stabilimento. Per i consumi non connessi alla produzione di prodotti energetici e per la propulsione dei veicoli a motore e' dovuta l'accisa. Sono considerati consumi connessi con la produzione di prodotti energetici anche quelli effettuati per operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare la fluidità dei prodotti energetici, effettuate nell'interno dei depositi fiscali.
2. Non si considera altresì fatto generatore d'accisa il consumo di prodotti energetici quando i medesimi sono utilizzati in combinazione come combustibile per riscaldamento e nelle operazioni rientranti fra i «trattamenti definiti» previsti dalla nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, come modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, e successive modificazioni.
3. Più stabilimenti di cui al comma 1 e quelli nei quali si effettuano le operazioni di cui al comma 2, che attuano processi di lavorazione tra di loro integrati, appartenenti ad una stessa impresa ovvero impianti di produzione appartenenti ad imprese diverse e che operano nell'ambito di uno stabilimento, possono essere considerati come un solo stabilimento con redazione di un bilancio fiscale unico.
4. Non si considerano stabilimenti di produzione di prodotti energetici gli stabilimenti nei quali vengono fabbricati solo prodotti non soggetti ad accisa, ad eccezione degli stabilimenti che attuano i processi di cui all'articolo 21, comma 13.
5. Non si considera produzione di prodotti energetici:

a) l'operazione nel corso della quale si ottengono in via accessoria piccole quantità di prodotti energetici;
b) l'operazione nel corso della quale viene reimpiegato il prodotto energetico recuperato, a condizione che l'importo dell'accisa pagata su tale prodotto non sia inferiore a quello che sarebbe dovuto sul prodotto energetico reimpiegato se fosse oggetto di nuova imposizione;
c) l'operazione di miscelazione di prodotti energetici tra di loro o con altre sostanze, eseguita fuori di uno stabilimento di produzione o di un deposito fiscale, a condizione che l'accisa sia stata già pagata, salvo che la miscela ottenuta non benefici di una esenzione ovvero che sulla miscela non sia dovuta l'accisa di ammontare superiore a quello già pagato sui singoli componenti.»;

g) all'articolo 23, comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il regime del deposito fiscale e' consentito per le raffinerie, per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono i prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma 1, sottoposti ad accisa, ad esclusione del gas naturale (codici NC 27 11 11 00 e NC 27 11 21 00), del carbone, della lignite e del coke (codici NC 2701, NC 2702 e NC 2704) e i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5, nonche' per gli impianti petrolchimici.»;

h) dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:
«Art. 24-bis (Denaturazione dei prodotti energetici). - 1. Le formule e le modalità di denaturazione per i prodotti energetici sono stabilite o variate con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane.
2. Fino all'emanazione delle determinazioni di cui al comma 1 restano in vigore le formule e le modalità di denaturazione vigenti in quanto applicabili.»;

i) l'articolo 26 e' sostituito dal seguente:
«Art. 26 (Disposizioni particolari per il gas naturale). - 1. Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonche' all'autotrazione, e' sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio.
2. Sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, nonche' alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.
3. Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonche' gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non e' previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.
4. Sono assoggettati all'aliquota relativa al gas naturale impiegato per combustione per usi industriali i consumi di gas naturale impiegato negli stabilimenti di produzione anche se nei medesimi vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti, purche' di società controllate o di società collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonche' i consumi relativi ad operazioni connesse con l'attività industriale.
5. Ai fini della tassazione di cui al comma 1 si considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano ed altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70 per cento in volume. Per le miscele contenenti metano ed altri idrocarburi gassosi in misura inferiore al 70 per cento in volume, ferma restando l'applicazione dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5, quando ne ricorrano i presupposti, sono applicate le aliquote di accisa, relative al gas naturale, in misura proporzionale al contenuto complessivo, in volume, di metano ed altri idrocarburi. Per le miscele di gas naturale con aria o con altri gas ottenuti nelle officine del gas di città, l'imposta si applica con riguardo ai quantitativi di gas naturale originari, secondo le percentuali sopraindicate, impiegati nelle miscelazioni. Per le miscele di gas ottenuto nelle officine del gas di città od in altri stabilimenti, con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale di metano puro che risulta in esso contenuta.
6. Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose di cui al comma 5 di origine biologica destinate agli usi propri del soggetto che le produce.
7. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 secondo le modalità previste dal comma 13 e con diritto di rivalsa sui consumatori finali:
a) i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali comprese le società aventi sede legale nel territorio nazionale e registrate presso la competente Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane, designate da soggetti comunitari non aventi sede nel medesimo territorio che forniscono il prodotto direttamente a consumatori finali nazionali;
b) i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto;
c) i soggetti che acquistano il gas naturale confezionato in bombole o in altro recipiente da altri Paesi comunitari o da Paesi terzi;
d) i soggetti che estraggono per uso proprio gas naturale in territorio nazionale.

8. Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati i gestori delle reti di gasdotti nazionali per il solo gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto.
9. Si considerano consumatori finali anche gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai.
10. I soggetti di cui ai commi 7 e 8 hanno l'obbligo di denunciare preventivamente la propria attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa. Tale cauzione e' determinata dal medesimo Ufficio in misura pari ad un dodicesimo dell'imposta annua che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia e a quelli eventualmente in possesso dell'Ufficio competente. Il medesimo Ufficio, effettuati i controlli di competenza e verificata la completezza dei dati relativi alla denuncia e alla cauzione prestata, rilascia, ai soggetti di cui ai commi 7 ed 8, un'autorizzazione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia. I medesimi soggetti sono tenuti a contabilizzare, in un apposito registro di carico e scarico, i quantitativi di gas naturale estratti, acquistati o ceduti e ad integrare, a richiesta dell'Ufficio competente, l'importo della cauzione che deve risultare pari ad un dodicesimo dell'imposta dovuta nell'anno precedente.
11. Sono esonerate dall'obbligo della prestazione della cauzione di cui al comma 10 le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici. L'Agenzia delle dogane ha facoltà di esonerare dal medesimo obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione; in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.
12. L'autorizzazione di cui al comma 10 viene negata o revocata a chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o sull'energia elettrica per i quali e' prevista la pena della reclusione.
13. L'accertamento dell'accisa dovuta viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta, che sono presentate dai soggetti obbligati entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Il pagamento dell'accisa e' effettuato in rate di acconto mensili da versare entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e' effettuato entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta sono detratte dai successivi versamenti di acconto. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. Per la detenzione e la circolazione del gas naturale non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.
14. Contestualmente all'avvio della propria attività, i soggetti che effettuano l'attività di vettoriamento del gas naturale ne danno comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane e presentano una dichiarazione annuale riepilogativa contenente i dati relativi al gas naturale trasportato rilevati nelle stazioni di misura. La dichiarazione e' presentata al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Gli stessi soggetti sono altresì tenuti a rendere disponibili agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai soggetti cui il prodotto e' consegnato.
15. In occasione della scoperta di sottrazione fraudolenta di gas naturale, i venditori compilano una dichiarazione per i consumi di gas naturale accertati e la trasmettono al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane appena i consumi fraudolenti sono stati accertati.»;

l) la rubrica del titolo II e' sostituita dalla seguente: «Energia elettrica»;

m) l'articolo 52 e' sostituito dal seguente
«Art. 52 (Oggetto dell'imposizione). - 1. L'energia elettrica (codice NC 2716) e' sottoposta ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio.
2. Non e' sottoposta ad accisa l'energia elettrica:
a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW;
b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purche' prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonche' quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati;
c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;
d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purche' la loro potenza disponibile non sia superiore ad 1 kW, nonche' prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kW;
e) utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;
f) impiegata nei processi mineralogici;
g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento.

3. E' esente dall'accisa l'energia elettrica:
a) utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità;
b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;
c) utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;
d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;
e) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell'accisa secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi;
f) utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si e' verificato. Ai fini della fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere, al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente.

4. Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane ha facoltà di autorizzare, nel periodo tra la realizzazione e l'attivazione regolare dell'officina, esperimenti in esenzione da imposta per la prova ed il collaudo degli apparecchi.»;

n) l'articolo 53 e' sostituito dal seguente:
«Art. 53 (Soggetti obbligati e adempimenti). - 1. Obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica sono:
a) i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori;
b) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;
c) i soggetti che utilizzano l'energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW intendendosi per uso promiscuo l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione.

2. Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati:
a) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW;
b) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000 kWh.

3. Qualora i soggetti di cui al comma 1, lettera a), non abbiano sede nel territorio nazionale, l'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 52 e' dovuta dalle società, designate dai medesimi soggetti, aventi sede legale nel territorio nazionale, che devono registrarsi presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane prima dell'inizio dell'attività di fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali e ottemperare agli obblighi previsti per i soggetti di cui al medesimo comma 1, lettera a).
4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 hanno l'obbligo di denunciare preventivamente la propria attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di dichiarare ogni variazione, relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonche' la cessazione dell'attività, entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.
5. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, prestano una cauzione sul pagamento dell'accisa determinata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane in misura pari ad un dodicesimo dell'imposta annua che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia di cui al comma 4 e a quelli eventualmente in possesso dello stesso Ufficio. Il medesimo Ufficio, effettuati i controlli di competenza e verificata la completezza dei dati relativi alla denuncia e alla cauzione prestata, rilascia, ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e alle società di cui al comma 3 un'autorizzazione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia. L'autorizzazione viene negata o revocata a chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o sull'energia elettrica per i quali e' prevista la pena della reclusione.
6. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 provvedono ad integrare, a richiesta del competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, l'importo della cauzione che deve risultare pari ad un dodicesimo dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Sono esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici. L'Agenzia delle dogane ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione, in tale caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.
7. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 che esercitano officine di energia elettrica e' rilasciata, dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane successivamente alla verifica degli impianti, una licenza di esercizio, in luogo dell'autorizzazione di cui al comma 5, soggetta al pagamento di un diritto annuale.
8. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, presentano una dichiarazione di consumo annuale, contenente, oltre alle indicazioni relative alla denominazione, alla sede legale, al codice fiscale, al numero della partita IVA del soggetto, all'ubicazione dell'eventuale officina, tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito «d'imposta relativo ad ogni mese solare, nonche' l'energia elettrica prodotta, prelevata o immessa nella rete di trasmissione o distribuzione.
9. La dichiarazione di cui al comma 8 e' presentata al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.»;

o) dopo l'articolo 53 e' inserito il seguente:
«Art. 53-bis (Altri adempimenti). - 1. Contestualmente all'avvio della propria attività, i soggetti che producono energia elettrica non esclusa dal campo di applicazione dell'accisa ai sensi dell'articolo 52, comma 2, diversi dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53, ne danno comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane e presentano una dichiarazione annuale contenente l'indicazione dei dati relativi all'energia elettrica prodotta e a quella immessa nella rete di trasmissione o distribuzione.
2. Contestualmente all'avvio della propria attività, i soggetti che effettuano l'attività di vettoriamento di energia elettrica ne danno comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Gli stessi soggetti presentano una dichiarazione annuale riepilogativa contenente i dati, relativi all'energia elettrica trasportata, rilevati nelle stazioni di misura.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 presentano la dichiarazione annuale al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Gli stessi soggetti sono altresì tenuti a rendere disponibili agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai soggetti cui l'energia elettrica e' consegnata e a dichiarare, al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane ogni variazione relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonche' la cessazione dell'attività, entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.
4. I gestori delle reti di distribuzione comunicano tempestivamente ai venditori i dati relativi all'energia elettrica consegnata ai consumatori finali. Sono altresì tenuti a comunicare, tempestivamente, anche al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, la scoperta di sottrazioni fraudolente di energia elettrica.»;

p) all'articolo 54, comma 4, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

q) l'articolo 55 e' sostituito dal seguente:
«Art. 55 (Accertamento e liquidazione dell'accisa). - 1. L'accertamento e la liquidazione dell'accisa sono effettuati dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane sulla base della dichiarazione di consumo annuale di cui all'articolo 53, comma 8.
2. Per le forniture di energia elettrica alle utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kW, con impiego promiscuo, i venditori devono convenire, per tali utenti, con il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, il canone d'imposta corrispondente, in base ai consumi presunti tassabili ed alle rispettive aliquote. Il venditore deve allegare alla dichiarazione di ciascun anno un elenco degli anzidetti utenti e comunicare mensilmente al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane le relative variazioni. Gli utenti a loro volta sono obbligati a denunciare al venditore le variazioni che comportino, sul consumo preso per base nella determinazione del canone, un aumento superiore al 10 per cento, nel qual caso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane procede alla revisione del canone. Il venditore, inoltre, e' tenuto a trasmettere al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, l'elenco degli utenti che utilizzano l'energia elettrica in impieghi unici agevolati, comunicandone le relative variazioni.
3. Per le forniture di energia elettrica a cottimo, per usi soggetti ad accisa, i venditori sono ammessi a pagare l'accisa con un canone stabilito dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane in relazione alla potenza installata presso i consumatori, tenuti presente i contratti ed i dati di fatto riscontrati.
4. I venditori compilano una dichiarazione per i consumi accertati in occasione della scoperta di sottrazione fraudolenta di energia elettrica e la trasmettono al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane appena i consumi fraudolenti sono stati accertati.
5. I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), esercenti officine non fornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell'energia adoperata, corrispondono l'accisa mediante un canone annuo di abbonamento determinato dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Gli stessi soggetti hanno l'obbligo di dichiarare anticipatamente le variazioni che comportino un aumento superiore al 10 per cento del consumo preso per base nella determinazione del canone ed in tal caso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane procede alla revisione straordinaria dello stesso. Gli esercenti officine costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, con potenza disponibile non superiore a 100 kW, possono corrispondere l'imposta mediante canone di abbonamento annuale.
6. Qualora m un impianto si utilizzi l'energia elettrica per usi diversi e si richieda l'applicazione della corrispondente aliquota d'imposta, le diverse utilizzazioni devono essere fatte in modo che sia, a giudizio insindacabile del competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, escluso il pericolo che l'energia elettrica venga deviata da usi esenti ad usi soggetti ad imposta. Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane può prescrivere l'applicazione, a spese degli interessati, di speciali congegni di sicurezza o di apparecchi atti ad impedire l'impiego dell'energia elettrica a scopo diverso da quello dichiarato.
7. I venditori di energia elettrica devono tenere registrazioni distinte per gli utenti a contatore e per quelli a cottimo.»;

r) l'articolo 56 e' sostituito dal seguente:
«Art. 56 (Versamento dell'accisa). - 1. Il pagamento dell'accisa e' effettuato in rate di acconto mensili, da versare entro il giorno 16 di ciascun mese, calcolate sulla base di un dodicesimo dei consumi dell'anno precedente. Per il mese di agosto la rata di acconto e' versata entro il giorno 20. Il versamento a conguaglio e' effettuato entro il giorno 16 del mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto. I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), e le società di cui all'articolo 53, comma 3, hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali.
2. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere, sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili, rateizzazioni di acconto diverse da quelle di cui al comma 1.
3. La bolletta di pagamento rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), ai consumatori finali deve riportare i quantitativi di energia elettrica venduti e la liquidazione dell'accisa e relative addizionali, con le singole aliquote applicate.
4. Per i supplementi di imposta derivanti dalla revisione delle liquidazioni delle dichiarazioni di consumo, il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane emette avviso di pagamento.
5. I soggetti di cui all'articolo 55, comma 5, versano il canone annuo d'imposta all'atto della stipula della convenzione di abbonamento e, per gli anni successivi, anticipatamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno.
6. In caso di ritardato pagamento si applicano l'indennità di mora e gli interessi nella misura prevista per il tardivo pagamento delle accise. Per i recuperi e per i rimborsi dell'imposta si applicano le disposizioni dell'articolo 14.»;

s) nell'articolo 57:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Privilegi e prescrizione»;
2) il comma 1 e' abrogato;

t) all'articolo 58:
1) nel comma 1 le parole: «fabbricanti di energia elettrica» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti di cui all'articolo 53, commi 1 e 2, che esercitano officine di energia elettrica» e le parole «all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio,» sono sostituite dalle seguenti: «al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane»;
2) nel comma 4 le parole «I fabbricanti» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti obbligati di cui all'articolo 53»;
3) nel comma 5, le parole: «imposta di consumo» sono sostituite dalla seguente «accisa»;

u) all'articolo 59:
1) nel comma 1:
a) le parole: «e' punito» sono sostituite dalle seguenti «sono puniti» e le parole «il fabbricante» sono sostituite dalle seguenti «i soggetti obbligati di cui all'articolo 53»;
b) le parole: «o l'acquirente di energia elettrica considerato fabbricante ai fini dell'imposizione» sono soppresse;
c) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) attivano l'officina a scopo di produzione di energia elettrica senza essere provvisti della licenza di esercizio;
d) la lettera b) e' sostituita dalla seguente «b) manomettono o lasciano manomettere in qualsiasi modo i congegni applicati o fatti applicare dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nonche' i contrassegni, bolli e suggelli applicati da detto ufficio, salvi i casi di assoluta necessita»;
e) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) omettono o redigono in modo incompleto o inesatto le dichiarazioni di cui agli articoli 53, comma 8, e 55, comma 2, non tengono o tengono in modo irregolare le registrazioni di cui all'articolo 55, comma 7, ovvero non presentano i registri, i documenti e le bollette a norma dell'articolo 58, commi 3 e 4»;
f) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) non presentano o presentano incomplete o infedeli le denunce di cui all'articolo 53, comma 4»;
g) nella lettera e) la parola «nega» e' sostituita dalla seguente: «negano», la parola: «ostacola» e' sostituita dalla seguente: «ostacolano» e la parola «impedisce» e' sostituita dalla seguente: «impediscono»;
2) nel comma 2, la parola: «fabbricanti» e' sostituita dalle seguenti: «soggetti obbligati di cui all'articolo 53»;

v) l'articolo 60 e' sostituito dal seguente:
«Art. 60 (Addizionali dell'accisa). - 1. Le disposizioni del presente titolo, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 52, comma 3, valgono anche per le addizionali dell'accisa sull'energia elettrica, quando per la loro applicazione sono previste le stesse modalità dell'accisa.»;

z) all'articolo 62:
1) nel comma 1, le parole: «(codice NC da 2710 00 87 a 2710 00 98)» sono sostituite dalle seguenti: «(codice NC da 2710 19 81 a 2710 19 99)»;
2) nel comma 6, le parole: «(codice NC 3817 10)» sono sostituite dalle seguenti: «(codice NC 3817 00)»;

aa) nell'articolo 67, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. La classificazione dei prodotti energetici di cui al presente testo unico e' effettuata con riferimento ai codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.»;

bb) nell'allegato I:
1) la voce «benzina» e' sostituita dalla seguente «benzina con piombo»;
2) la voce «benzina senza piombo» e' sostituita dalla seguente «benzina»;
3) dopo la voce «Gas metano», e' inserita la seguente: «Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati per uso riscaldamento: da parte di imprese: 4,60 euro per mille chilogrammi; da parte di soggetti diversi dalle imprese: 9,20 euro per mille chilogrammi.»;

cc) nella tabella A:
1) nella rubrica, la parola: «degli» e' sostituita dalla seguente: «dei»;
2) al punto 5, dopo la voce: «- gasolio» e' inserita la seguente: «- oli vegetali non modificati chimicamente: esenzione»;
3) al punto 10, dopo le parole «di cantiere» sono aggiunte le seguenti «, nei motori fissi»;
4) al punto 10, nella colonna «Agevolazione» la parola: «esenzione» e' sostituita dalle seguenti: «euro 11,73 per 1000 mc.»;
5) al punto 11:
a) dopo le parole: «energia elettrica:» e' inserita la seguente voce: «- oli vegetali non modificati chimicamente:
esenzione»;
b) dopo la voce «olio combustibile e oli minerali greggi, naturali» e' inserita la seguente: «- carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) euro 2,60 per 1000 kg.»;
6) al punto 14, le parole: «di ossido di alluminio e» sono soppresse;
7) il punto 15 e' sostituito dal seguente: «Gas di petrolio liquefatti utilizzati, negli impianti centralizzati per usi industriali e dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico.»;
8) alla nota (1), le parole: «della persona fisica o giuridica che può utilizzarli» sono sostituite dalle seguenti: «della persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarli»;
9) dopo la nota (1) e' aggiunta la seguente nota: (2) per la individuazione degli usi industriali si rinvia a quanto disposto nell'articolo 26, comma 3.

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, lettera cc), punto 2, e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

Art. 2.
Disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008:
a) la misura delle aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi civili, di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' determinata come segue:
1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,044 per metro cubo;
2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,175 per metro cubo;
3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,170 per metro cubo;
4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,186 per metro cubo;
b) la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera a) per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e' determinata come segue:
1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;
2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;
3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,120 per metro cubo;
4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,150 per metro cubo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2008, in funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione e di riavvicinamento delle aliquote di accisa applicate al gas naturale nelle diverse zone geografiche del Paese, con decreto da adottare entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze procede ad interventi di riduzione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, lettera a).

3. Ai fini di cui al comma 2, e' autorizzata la spesa di 98.000.000 di euro per l'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

4. Conseguentemente, a fare data dal 1° gennaio 2008, e' abrogato l'articolo 14 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il numero 127-bis) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente «127-bis) somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione;».

Art. 3.
Disposizioni in materia di imposta addizionale regionale sul gas naturale

1. Nel decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «gas metano», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti «gas naturale»;
b) le parole «imposta di consumo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: «accisa»;
c) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
«Art. 10. - 1. I tributi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 sono dovuti dai soggetti indicati dall'articolo 26, commi 7 e 8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2. Il versamento dei tributi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 e' effettuato in favore della regione dove ha luogo il consumo del gas naturale.
3. La dichiarazione di cui all'articolo 26, comma 13, del decreto legislativo n. 504 del 1995, e' presentata, in copia, anche alla regione competente per territorio, nel termine previsto dal medesimo comma 13.
4. Per i termini e le modalità di versamento dei tributi regionali a ciascuna regione, si applica quanto stabilito nell'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.».

2. Nel decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «gas metano», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «gas naturale»;
b) le parole: «imposta di consumo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: «accisa».

3. Nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, al comma 153 dell'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «gas metano», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «gas naturale»;
b) le parole: «imposta di consumo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: «accisa».

4. Nella legge 8 maggio 1998, n. 146, al comma 1 dell'articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «gas metano», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «gas naturale»;
b) le parole: «imposta di consumo» sono sostituite dalla seguente: «accisa».

Art. 4.

1. Le regioni provvedono ad adeguare la propria normativa conformandola alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 5.
Disposizioni in materia di imposta addizionale comunale e provinciale all'accisa sull'energia elettrica

1. Nel decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale, l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6. - 1. E' istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52, e seguenti, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di seguito denominato: testo unico delle accise, nelle misure di:
a) euro 18,59 per mille kWh in favore dei comuni per qualsiasi uso effettuato nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case e con esclusione delle forniture, con potenza disponibile fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, limitatamente ai primi 150 kWh di consumo mensili. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero della relativa addizionale secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi;
b) euro 20,40 per mille kWh in favore dei comuni, per qualsiasi uso effettuato nelle seconde case;
c) euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese.

2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a euro 11,40 per mille kWh. Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative.

3. Le addizionali di cui al comma 1 sono dovute dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53 del testo unico delle accise, al momento della fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali ovvero, per l'energia elettrica prodotta o acquistata per uso proprio, al momento del suo consumo. Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica.

4. Le addizionali di cui al comma 1 relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW sono versate direttamente ai comuni ed alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze. Le addizionali relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 200 kW e quelle relative al consumo dell'energia elettrica, prodotta o acquistata per uso proprio, sono versate all'erario, ad eccezione di quelle riscosse nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano che sono versate direttamente ai comuni ed alle province stessi.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 3, del testo unico delle accise non si applicano alle addizionali di cui al comma 1; sono tuttavia esenti dalle addizionali i consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.

6. A valere sugli importi delle addizionali concernenti i consumi relativi a forniture con potenza disponibile non superiore a 200 kW, possono essere disposte trattenute esclusivamente per rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti già effettuati ai comuni ed alle province al medesimo titolo.».

Art. 6.
Aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante

1. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' aumentata a euro 423,00 per mille litri di prodotto.

2. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 1 e' rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma e' subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

3. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, nonche' dell'articolo 2, comma 58 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Art. 7.
Modifiche alla legge 23 dicembre 1998, n. 448

1. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i commi 7, 8 e 9 sono abrogati.

Art. 8.
Esenzione dall'accisa degli oli di origine vegetale per l'anno 2007 utilizzati nelle coltivazioni sotto serra

1. Agli oli di origine vegetale utilizzati nelle coltivazioni sotto serra si applica l'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 394, lettera h) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 9.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.