Legge 20 giugno 2007, n. 77
Disposizioni della legge | Deleghe | Decreti legislativi emanati |
---|---|---|
art. 1, co. 1 | il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 settembre 2007, i D.Lgs. per il recepimento, rispettivamente, delle direttive 2002/15/CE, sull'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, 2004/25/CE, sulle offerte pubbliche di acquisto, e 2004/39/CE, sui mercati degli strumenti finanziari, nonchè le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE, che stabilisce norme per il trattamento del sangue umano e dei suoi componenti | D.Lgs. 17 settembre 2007 n. 164 "Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE " |
D.Lgs. 19 novembre 2007 n. 229 "Attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto " |
||
D.Lgs. 19 novembre 2007 n. 234 "Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti " |
||
D.Lgs. 20 dicembre 2007 n. 261 "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualita' e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti " |
art. 1, co. 3 | entro 2 anni dalla data di entrata in vigore dei D.Lgs. di recepimento delle direttive 2004/25/CE e 2004/39/CE emanati ai sensi del comma 1, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative dei predetti D.Lgs | |
art. 1, co. 4 | entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. di recepimento della direttiva 2002/15/CE emanato ai sensi del comma 1, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative del predetto D.Lgs. |