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Decreto Legislativo 31 luglio 2007, n.113

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Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2007 - Suppl. Ordinario n.173



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;

Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

Visto il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», emanato in attuazione delle direttive sopra richiamate;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, legge comunitaria 2004, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ed in particolare l'articolo 25, comma 3, che prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, entro due anni dalla sua data di entrata in vigore;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 15 marzo 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 giugno 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per gli affari regionali e le autonomie locali;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Disposizioni correttive

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:

a) all'articolo 7, comma 4, le parole: «svolge i» sono sostituite dalle seguenti: «si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei»;

b) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto» sono inserite le seguenti: «nonche' dell'amministrazione della giustizia»;

c) all'articolo 53, comma 2, lettera c), sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai «pesi» o «punteggi» in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali.»;

d) all'articolo 53, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), nel caso in cui, ai sensi del comma 3, l'appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante può indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista.»;

e) all'articolo 56, comma 1, le lettere b) e c) sono soppresse;

f) all'articolo 57, comma 5, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando e' consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi e' computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28.»;

g) all'articolo 58, al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il ricorso al dialogo competitivo per lavori e' consentito previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e comunque ad esclusione dei lavori di cui alla parte II, titolo III, capo IV. Per i lavori di cui alla parte II, titolo IV, capo II, e' altresì richiesto il parere del Consiglio Superiore dei beni culturali. I citati pareri sono resi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, l'amministrazione può comunque procedere.»;

h) l'articolo 59, comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori, gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale.»;

i) all'articolo 83, comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;»;

l) all'articolo 84, comma 8:
1) al primo periodo le parole: «delle stazioni appaltanti» sono sostituite dalle seguenti: «della stazione appaltante»;
2) al secondo periodo, dopo la parola: «scelti» sono inserite le seguenti: «tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, ovvero»;

m) all'articolo 110, dopo la parola: «proporzionalita», sono inserite le parole: «con la procedura di cui all'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti» ed e' infine aggiunto il seguente periodo: «Nel regolamento di cui all'articolo 5 sono dettate le disposizioni volte ad assicurare l'adeguata partecipazione di giovani professionisti.»;

n) all'articolo 122, comma 1, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'articolo 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.»;

o) all'articolo 124, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le stazioni appaltanti pubblicano l'avviso sui risultati della procedura di affidamento sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7.»;

p) all'articolo 135, comma 1:
1) le parole: «il responsabile del procedimento valuta» sono sostituite dalle seguenti: «il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante»;
2) la parola: «l'opportunita» e' soppressa;

q) all'articolo 143, alla fine del comma 7 sono aggiunte le seguenti parole: «, anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo»;

r) all'articolo 153 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le proposte sono presentate entro 180 giorni dalla pubblicazione dell'avviso indicativo di cui al comma 3.»;
2) al comma 3 le parole: «Entro venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro novanta giorni»;
3) al comma 3, l'ultimo periodo e' soppresso;

s) all'articolo 154, comma 1, gli ultimi due periodi sono soppressi;

t) all'articolo 253:
1) al comma 1, le parole: «commi 1-bis e 1-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies»;
2) al comma 1-bis e' soppressa la lettera c);
3) al comma 1-ter, le parole: «degli articoli 3, comma 7, 53, commi 2 e 3, e 56» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 56»;
4) dopo il comma 1-ter, sono inseriti i seguenti:
«1-quater. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, le disposizioni dell'articolo 58 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.
1-quinquies. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3, si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.».

Art. 2.
Disposizioni di coordinamento

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:

a) all'articolo 3, comma 7, dopo la parola: «preliminare» sono inserite le seguenti: «o definitivo»;

b) all'articolo 5:
1) al comma 5, lettera g), dopo la parola: «codice» sono aggiunte le seguenti: «, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese»;
2) al comma 9, le parole: «di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 8»;

c) all'articolo 6, comma 2, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «sette»;

d) all'articolo 7, comma 8, lettera a), dopo la parola: «aggiudicazione» e' inserita la seguente: «definitiva»;

e) all'articolo 11, comma 9:
1) dopo le parole: «Nel caso di lavori, se e' intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza», sono inserite le seguenti «e nel caso di servizi e forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza»;
2) e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Nel caso di servizi e forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.»;

f) all'articolo 32, comma 1, alla lettera g):
1) le parole: «gara bandita ed effettuata dal promotore» sono sostituite dalle seguenti:«gara bandita ed effettuata dall'amministrazione che rilascia il permesso di costruire»;
2) dopo le parole: «della progettazione presentata» sono inserite le seguenti: «dal promotore»;
3) e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Il promotore deve avere i requisiti di qualificazione previsti dall'articolo 40 in relazione alla tipologia e all'importo delle opere di urbanizzazione»;

g) all'articolo 34, comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422,» sono inserite le seguenti: « e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,»;

h) all'articolo 36:
1) il comma 3 e' soppresso;
2) al comma 7, all'inizio del secondo periodo, sono inserite le parole: «Per i lavori»;

i) all'articolo 37:
1) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.»;
2) il comma 12 e' sostituito dal seguente: «In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per se' o quale mandatario di operatori riuniti.»;
3) al comma 18, dopo le parole: «del medesimo» sono inserite le seguenti: «ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia»;
4) al comma 19, dopo le parole: «del medesimo» sono inserite le seguenti: «ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia»;

l) all'articolo 40:
a) al comma 2 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Con il regolamento di cui all'articolo 5 possono essere altresì periodicamente revisionate le categorie di qualificazione con la possibilità di prevedere eventuali nuove categorie.»;
b) al comma 4, lettera f), dopo le parole: «da indicare nel regolamento;» sono inserite le seguenti: «il periodo di durata della validità delle categorie generali e speciali oggetto della revisione di cui al comma 2;»;
c) al comma 7, le parole: «UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema» sono sostituite dalle seguenti: «UNI EN ISO 9000»;

m) all'articolo 42, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio sia assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.»;

n) all'articolo 53, comma 3, e' soppresso l'ultimo periodo;

o)all'articolo 55, comma 6, secondo periodo, le parole: «per l'affidamento di lavori pubblici» sono soppresse;

p) all'articolo 62, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «a servizi o forniture, ovvero»;

q) all'articolo 74, comma 3, le parole: «Salvo che il bando o la lettera invito dispongano diversamente,» sono soppresse;

r) all'articolo 84, comma 3, le parole: «da un dirigente della stazione appaltante» sono sostituite dalle seguenti: «di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali»;

s) la rubrica del capo IV del titolo I della parte II e' sostituita dalla seguente: «Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria»;

t) all'articolo 91:
1) al comma 1:
1.1) le parole: «di cui all'articolo 90» sono soppresse;
1.2) dopo le parole: «incarichi di progettazione» sono inserite le seguenti: «, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione»;
2) al comma 2, dopo le parole: «Gli incarichi di progettazione» sono inserite le seguenti: «, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione»;
3) al comma 6:
3.1) le parole: «progettazione e direzione lavori» sono sostituite dalle seguenti: «progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione»;
3.2) dopo le parole: «direzione dei lavori» sono inserite le seguenti: «e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione»;
4) al comma 8 le parole: «progettazione, direzione lavori,» sono sostituite dalle seguenti: «progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,»;

u) all'articolo 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2 sono soppressi il secondo e terzo periodo;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I corrispettivi sono determinati ai sensi del comma 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.»;

v) all'articolo 102, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le stazioni appaltanti possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 15.»;

z) all'articolo 112, comma 3, sono soppresse le seguenti parole: « Nel caso di opere di particolare pregio architettonico,»;

aa) all'articolo 113 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Cauzione definitiva»;
2) al comma 2, le parole: «La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3,»;

bb) all'articolo 118 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 le parole: «sono tenuti a seguire» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenuti ad eseguire»;
2) al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.»;

cc) all'articolo 122, comma 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «singolo» e' soppressa;
b) dopo le parole: «edilizio assentito» sono inserite le seguenti: «, comprensivo dell'ipotesi in cui le opere siano funzionalmente connesse al suddetto intervento edilizio,»;
c) alla fine e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Prima dell'avvio dell'esecuzione delle opere, gli uffici tecnici delle amministrazioni locali interessate trasmettono alle competenti Procure regionali della Corte dei conti gli atti adottati e tutta la documentazione relativamente agli interventi edilizi da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione, ai sensi del presente comma.»;

dd) all'articolo 133, comma 1, le parole: «dal capitolato generale» sono sostituite dalle seguenti:«dal regolamento di cui all'articolo 5»;

ee) all'articolo 141, dopo il comma 10, e' aggiunto, in fine, il seguente: «10-bis. Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 717 del 1949.»;

ff) all'articolo 142:
1) al comma 1 le parole: «quando il valore delle concessioni sia pari o superiore alla soglia fissata per i lavori pubblici dall'articolo 28, comma 1, lettera c), calcolata con i criteri di cui all'articolo 29» sono soppresse;
2) al comma 4 le parole: «, se il valore degli appalti affidati a terzi sia pari o superiore alla soglia prevista per i lavori pubblici dall'articolo 28, calcolata con i criteri di cui all'articolo 29» sono soppresse;
3) al comma 4, dopo le parole: «le norme della parte II, titolo I» sono inserite le seguenti: «e titolo II»;

gg) all'articolo 144, comma 4, dopo le parole: «si applica l'articolo 66» sono aggiunte le seguenti: «ovvero l'articolo 122»;

hh) all'articolo 145, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Qualora il valore delle concessioni sia inferiore alla soglia fissata per i lavori pubblici dall'articolo 28, comma 1, lettera c), calcolata con i criteri di cui all'articolo 29, si applica l'articolo 122, comma 6.»;

ii) all'articolo 149, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, quando affidano appalti a terzi, ai sensi dell'articolo 146, applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dall'articolo 66 ovvero dall'articolo 122.»;

ll) all'articolo 150, comma 1, dopo le parole «dell'articolo 66.» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero dall'articolo 122.»;

mm) all'articolo 151, comma 1, le parole: «(nelle procedure ristrette e negoziate)» sono sostituite dalle seguenti: «(nelle procedure ristrette)»;

nn) la rubrica del capo III della parte II, del titolo III e' sostituita dalla seguente: «Promotore finanziario, società di progetto e disciplina della locazione finanziaria per i lavori»;

oo) all'articolo 155, comma 1, lettera a), le parole: «si applica» sono sostituite dalle seguenti: «e' applicabile altresi»;

pp) dopo l'articolo 160, e' inserito il seguente:

Art. 160-bis.
Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità

1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria.
2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonche' i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. L'offerente di cui al comma 2 può essere anche una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.
4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed alla eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalità previste.»;

rr) all'articolo 161 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per il reperimento delle risorse relative al finanziamento delle opere di cui al presente capo e per la loro realizzazione, i soggetti aggiudicatori predispongono studi di fattibilità delle infrastrutture strategiche da realizzare, secondo modelli definiti con delibera del CIPE, e acquisiscono sugli stessi le valutazioni dell'Unità tecnica-Finanza di progetto, di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dirette a verificare, per le infrastrutture che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera stessa, le forme per il ricorso a capitali privati ed i presupposti per la concreta attuabilità. Per le infrastrutture strategiche che prevedono il ricorso a capitali privati il CIPE, ai fini delle proprie deliberazioni, acquisisce, comunque, le valutazioni della predetta Unità.
1-ter. Nell'ambito del programma di cui al comma 1 sono da ritenere prioritarie le infrastrutture già avviate, i progetti esecutivi approvati, nonche' gli interventi per i quali ricorre la possibilità di finanziamento con capitale privato, sia di rischio che di debito, nella misura maggiore possibile.»;
2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Per consentire il monitoraggio finanziario delle opere di cui al presente capo con il ricorso al SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici), tutti i soggetti responsabili di dette opere, anche diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, dovranno procedere per i loro pagamenti in base alle procedure previste per il SIOPE e dovranno provvedere a far riportare anche il CUP (Codice unico di progetto) sui mandati informatici utilizzati per il pagamento dei fornitori.»;

ss) all'articolo 163 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) cura le istruttorie per l'avanzamento procedurale e fisico dei progetti, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attività del CIPE, avvalendosi anche della eventuale collaborazione richiesta all'Unità tecnica finanza di progetto, ovvero offerta dalle regioni o province autonome interessate con oneri a loro carico.»;
2) al comma 4, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la collaborazione dell'Unità tecnica-Finanza di progetto (UTFP). Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono riorganizzati i compiti, le attribuzioni, la composizione e le modalità di funzionamento dell'Unità tecnica finanza di progetto (UTFP) anche in deroga all'articolo 7 della citata legge n. 144 del 1999. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento di riordino e secondo le modalità nello stesso indicate si procede alla nomina, nel numero massimo di 15, dei nuovi componenti in sostituzione dei componenti in essere, i quali decadono alla stessa data.»;

tt) all'articolo 164, comma 7, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «All'importo dei corrispettivi, da porre a base di gara, si applica quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.»;

uu) all'articolo 175:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero pubblica sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, nonche' nelle Gazzette Ufficiali italiana e comunitaria, la lista delle infrastrutture, inserite nel programma di cui al comma 1 dell'articolo 164, per le quali i soggetti aggiudicatori ritengono di sollecitare la presentazione di proposte da parte di promotori ai sensi dell'articolo 153. Nella lista e' precisato, per ciascuna infrastruttura, il termine entro cui i soggetti aggiudicatori provvedono alla pubblicazione di un avviso indicativo, nonche' l'ufficio del soggetto aggiudicatore, competente a ricevere le proposte, presso il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili. L'avviso indicativo deve contenere i criteri, nell'ambito di quelli indicati dall'articolo 154, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. Nell'avviso indicativo, pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66, il soggetto aggiudicatore individua il termine ultimo, comunque non inferiore a quattro mesi, entro il quale i promotori possono presentare le proposte. Il soggetto aggiudicatore non prende in esame le proposte pervenute oltre la scadenza del termine di cui al precedente periodo.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. E' facoltà dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 2 presentare al Ministero delle infrastrutture proposte di intervento e studi di fattibilità relativi alla realizzazione di infrastrutture, inserite nel programma di cui al comma 1 dell'articolo 164, non presenti nella lista di cui al comma 1. Tale presentazione non determina, in capo al Ministero, alcun obbligo di esame e valutazione. Il Ministero può inserire, nell'ambito di una successiva lista di cui al comma 1, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'inserimento non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.»;
3) al comma 3 le parole: «la proposta» sono sostituite dalle seguenti: «le proposte, presentate a seguito dell'avviso indicativo di cui al comma 1,»;

vv) all'articolo 176, comma 12, le parole: «articolo 2410» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2412»;

zz) all'articolo 177, comma 2, dopo la parola: «definitivo» sono aggiunte le seguenti: «; e' applicabile altresì l'articolo 53, comma 2, lettera c)»;

aaa) all'articolo 185, comma 5, primo periodo, la parola: «sensibilmente» e la parola «sensibile:» sono soppresse;

bbb) all'articolo 186, comma 1, dopo le parole: «previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422», sono inserite le seguenti: «e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,»;

ccc) all'articolo 204, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. L'affidamento con procedura negoziata e' altresì ammesso per i lavori di cui al comma 1, relativi a lotti successivi di progetti generali approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette e che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l'importo successivo al fine dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura e' limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale.»;

ddd) all'articolo 206, comma 1,:
1) le parole: «Ai contratti pubblici di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme della presente parte e a quelle di cui alle parti I, IV, e V, i seguenti articoli della parte II, titolo I:» sono sostituite dalle seguenti: «Ai contratti pubblici di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme della presente parte, le norme di cui alle parti I, IV e V. Della parte II, titolo I, riguardante i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, si applicano esclusivamente i seguenti articoli:»;
2) e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Nessun altra norma della parte II, titolo I, si applica alla progettazione e alla realizzazione delle opere appartenenti ai settori speciali.»;

eee) all'articolo 241:
1) al comma 6, le parole: «In aggiunta ai casi di astensione previsti dal codice di procedura civile,» sono sostituite dalle seguenti: «In aggiunta ai casi di ricusazione degli arbitri previsti dall'articolo 815 del codice di procedura civile,»;
2) al comma 12, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«L'articolo 24 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si interpreta come non applicabile a quanto disciplinato ai sensi del presente comma.»;

fff) all'articolo 243, comma 4, le parole: «per i motivi previsti dall'articolo 51 del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «per i motivi previsti dall'articolo 815 del codice di procedura civile»;

ggg) all'articolo 253:
1) al comma 3, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, nei limiti di compatibilità con il presente codice»;
2) al comma 12, dopo le parole: «mezzo esclusivo di comunicazione» sono aggiunte le seguenti: «, salvo nel caso di ricorso all'asta elettronica e di procedura di gara interamente gestita con sistemi telematici»;

hhh) all'articolo 256, comma 1, trentesimo capoverso, le parole:
«88, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «88, commi 1, 2 e 3»;

iii) all'allegato XXI, articolo 28, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: «Ministero delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico»;
2) al primo periodo, dopo le parole: «riconosciuti a livello europeo» sono inserite le seguenti: «, emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture»;

lll) all'allegato XXI, articolo 31, comma 4, dopo le parole: «norma europea UNI CEI EN ISO\IEC 17020» sono inserite le seguenti: «come organismi di ispezione di Tipo A, nonche', per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti»;

mmm) all'articolo 38 dell'allegato XXI, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nelle more della procedura di cui all'articolo 96 del codice, il soggetto aggiudicatore può trasmettere al Ministero delle infrastrutture, nonche' agli altri soggetti indicati all'articolo 165, comma 4, il progetto preliminare dell'opera, che può essere sottoposto alla approvazione del CIPE a condizione che l'esito delle indagini archeologiche in corso di svolgimento, da formalizzare nella relazione di cui all'articolo 96, comma 2, consenta la localizzazione dell'opera medesima o comporti prescrizioni che permettano di individuarne un'idonea localizzazione.».

Art. 3.
Tutela del lavoro e vigilanza in materia di contratti pubblici

1. Al fine di assicurare più penetranti forme di controllo e vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonche' di tutelare più efficacemente le condizioni di lavoro e i diritti dei lavoratori nell'esecuzione dei predetti contratti, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:

a) all'articolo 5, comma 5, lettera g), dopo le parole: «requisiti soggettivi» sono inserite le seguenti: «compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266,»;

b) all'articolo 5, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
1) la lettera r) e' sostituita dalla seguente: «r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore;»;
2) dopo la lettera s) e' aggiunta la seguente: «s-bis) tutela dei diritti dei lavoratori, secondo quanto già previsto ai sensi del regolamento recante capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.»;

c) all'articolo 7, comma 3, le parole: «dei Ministeri interessati» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli altri Ministeri interessati»;

d) all'articolo 7, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. Nella determinazione dei costi standardizzati, di cui al comma 4, lettere b) e c), si tiene conto del costo del lavoro determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 87, comma 2, lettera g).»;

e) all'articolo 38, comma 1:
1) alla lettera m) dopo le parole: «divieto di contrarre con la pubblica amministrazione» sono aggiunte le seguenti: «compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248»;
2) dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente: «m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.»;

f) all'articolo 40 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «Le SOA nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente.»;
2) al comma 4, lettera g), dopo le parole: «commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni» sono inserite le seguenti: «nonche' in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Autorità,»;

g) all'articolo 40, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: «9-bis. Le SOA sono responsabili della conservazione della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni anche dopo la cessazione dell'attività di attestazione. Le SOA sono altresì tenute a rendere disponibile la documentazione e gli atti ai soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione; in caso di inadempimento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11. In ogni caso le SOA restano tenute alla conservazione della documentazione e degli atti di cui al primo periodo per dieci anni o nel diverso termine indicato con il regolamento di cui all'articolo 5.
9-ter. Le SOA hanno l'obbligo di revocare l'attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di inadempienza l'Autorità procede a revocare alla SOA l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione.»;

h) all'articolo 118 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario e' solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.»;
2) al comma 6, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva, nonche' copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.»;
3) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore dell'edilizia, le Casse Edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con INPS e INAIL, rilasciano il documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa al cantiere interessato dai lavori, ai sensi dell'articolo 1, commi 1173 e 1174 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»;

i) all'articolo 135:
1) nella rubrica, dopo le parole: «Risoluzione del contratto per reati accertati» sono aggiunte le seguenti: «e per revoca dell'attestazione di qualificazione»;
2) al comma 1, dopo le parole «1956, n. 1423,» sono inserite le seguenti: «ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575,»;
3) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.»;

l) all'articolo 176, comma 3, lettera e), sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180 del codice e del decreto dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004, in ogni caso prevedendo l'adozione di protocolli di legalità che comportino clausole specifiche di impegno, da parte dell'impresa aggiudicataria, a denunciare eventuali tentativi di estorsione, con la possibilità di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che e' tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresì, lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalità attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonche' le soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20.»;

m) all'articolo 247, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Per gli interventi e gli insediamenti strategici di cui all'articolo 253, comma 27, lettera f), le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa sono definite dal CIPE con le stesse modalità e gli stessi effetti previsti dall'articolo 176, comma 3, lettera e). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 176, comma 20.».

Art. 4.
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.
Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto cessa comunque di avere applicazione l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6.

3. Sono abrogati i commi 907, 908, 912, 913 e 914 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.