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Decreto Legislativo 24 luglio 2007, n.136

"

Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta - Vallee d'Aoste concernenti il conferimento di funzioni in materia di istituzioni di alta formazione artistica e musicale"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2007



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale della regione Valle d'Aosta;

Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 5 aprile 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica operanti nell'ambito del territorio della Valle d'Aosta, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, di detta legge, con l'osservanza delle norme del presente decreto.

2. Le funzioni amministrative statali relative alle istituzioni di cui al comma 1, compresa la trasformazione dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta in istituzione di alta formazione musicale, sono delegate alla regione Valle d'Aosta che le esercita previa acquisizione, ove previsto, del parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), a tale fine integrato da un rappresentante della regione in seno alle istituzioni di volta in volta interessate, previsto dai rispettivi statuti. Gli statuti delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale assicurano un'adeguata rappresentanza della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in seno agli organi delle istituzioni medesime.

3. La regione emana norme legislative in materia di finanziamento ed edilizia delle istituzioni di cui al comma 1. La regione esercita, altresì, le funzioni amministrative in materia di programmazione e sviluppo dell'offerta formativa e di raccordo delle medesime istituzioni con il sistema scolastico ed universitario nell'ambito del proprio territorio.

4. I contratti di lavoro stipulati con il personale docente tengono conto delle specificità dell'ordinamento regionale della Valle d'Aosta. Al reclutamento del personale docente si provvede in armonia con le disposizioni statali vigenti in materia, previo accertamento della conoscenza della lingua francese da operare secondo modalità stabilite dalla regione.

5. I contributi dello Stato alle istituzioni di cui al comma 1, ove dovuti secondo la normativa vigente, sono determinati annualmente con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa con la regione, tenendo conto dei parametri utilizzati per il finanziamento delle analoghe istituzioni operanti nel territorio della Repubblica.

6. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività formative e la vocazione internazionale dell'offerta didattica e della produzione artistica, le istituzioni di cui al comma 1 possono conferire contratti a tempo determinato a docenti e ricercatori che rivestono presso università o istituzioni di alta cultura in campo artistico e musicale straniere qualifiche analoghe a quelle considerate dall'ordinamento italiano, nella misura massima del trenta per cento della dotazione organica del corpo docente.

7. Le istituzioni di cui al comma 1 possono promuovere e sviluppare la collaborazione scientifica con le università, con i centri di ricerca e con le istituzioni d'alta formazione e specializzazione artistica e musicale anche di altri stati per esigenze di ricerca produzione artistica e insegnamento. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di studio sia presso entrambe le istituzioni e università, sia presso una di esse, nonche' programmi di ricerca congiunti. Le medesime istituzioni riconoscono la validità dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolte dagli studenti presso le istituzioni o università estere, nonche' i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.

8. Gli accordi di collaborazione, definiti ai sensi del comma 7, sono comunicati al Ministro dell'università e della ricerca entro trenta giorni dalla loro stipulazione e divengono esecutivi ove il Ministro non si opponga, per motivi di legittimità, entro i trenta giorni successivi.