Legge 24 dicembre 2007, n. 247
Disposizioni della legge | Deleghe | Decreti legislativi emanati |
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art. 1, co. 3 | il Governo è delegato ad adottare, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 1 aprile 2008), uno o più D.Lgs. recanti un'apposita disciplina relativa al pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti | |
art. 1, co. 6 | il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 1 gennaio 2009), uno o più D.Lgs. per estendere l'obiettivo dell'elevazione dell'età media di accesso alla pensione anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e agli altri regimi e gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria | |
art. 1, co. 17 | il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 1 gennaio 2009), uno o più D.Lgs.per l'introduzione di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS nonché del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea | |
art. 1, co. 28 | il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi della data di entrata in vigore della legge (entro il 1 gennaio 2009), uno o più D.Lgs. uno o più D.Lgs. finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito | |
art. 1, co. 30 | il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 1 gennaio 2009), uno o più D.Lgs. per il riordino della normativa in materia di: a) servizi per l'impiego; b) incentivi all'occupazione; c) apprendistato |
D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 " |
art. 1, co. 81 | il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 1 gennaio 2009), uno o più D.Lgs.per il riordino della normativa in materia di occupazione femminile | |
art. 1, co. 91 primo periodo | disposizioni correttive e integrative dei D.Lgs di cui alla presente legge possono essere adottate entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dei D.Lgs medesimi | |
art. 1, co. 91 secondo periodo | entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive e integrative, il Governo è delegato ad adottare i D.Lgs recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei decreti emanati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme divenute incompatibili |