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Legge 25 febbraio 2008, n. 34

"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007"


Elenco delle deleghe e dei decreti legislativi emanati

Disposizioni della legge Deleghe Decreti legislativi emanati
art. 1, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalla direttiva (entro il 30 dicembre 2008), un D.Lgs. recante le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva compresa nell'elenco di cui all'allegato A (1) D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 142
"Attuazione della direttiva 2006/68/CE, che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonche' alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale"
D.Lgs. 24 febbraio 2009, n. 22
"Attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, come modificata dalle
direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE"
art. 1, co. 1 e co. 3 il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive(2), i D.Lgs. recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B
(3))
D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 144
"Attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE"
D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30
"Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione elle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. (09G0038)"
D.Lgs. 28 luglio 2008, n. 145
"Attuazione della direttiva 2006/121/CE, che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, per adattarle al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche"
D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 148
"Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonche' alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattiee"
D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173
"Attuazione della direttiva 2006/46/CE che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE, relative, rispettivamente, ai conti: annuali di taluni tipi di società, consolidati, annuali e consolidati delle banche, degli altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione"
D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188
"Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE"
D.Lgs. 18 maggio 2008, n. 66
"Attuazione della direttiva 2006/93/CE sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume I, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988 versione codificata). (09G0083"
D.Lgs. 14 settembre 2009, n.133
"Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. (09G0143)"
art. 1, co. 5 entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei D.Lgs. di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei medesimi D.Lgs. D.Lgs. 11 febbraio 2011, n.21
"Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante l'attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, nonche' l'attuazione della direttiva 2008/103/CE "
art. 3, co. 1 il Governo e' delegato ad adottare, entro 2 anni dall'entrata in vigore della legge (entro il 21 marzo 2010), disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di disposizioni comunitarie D.Lgs. 24 febbraio 2009, n. 24
"Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo"
D.Lgs. 14 settembre 2009, n. 142
"Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi. (09G0151)"
D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 47
"Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1523/2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono"
art. 5, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge (entro il 21 settembre 2009), testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla L. 34/2008 per il recepimento di direttive comunitarie
art. 14, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge (entro il 21 settembre 2009), disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 214/2005, di attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
art. 15, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge (entro il 21 settembre 2008), uno o più D.Lgs. recanti norme integrative, correttive, modificative ed abrogative del D.P.R. 148/1988, del D.L. 167/1990 (L. 227/1990), del D.Lgs. 125/1997, del D.Lgs. 322/1989, e di tutte le disposizioni normative relative alla materia valutaria alla luce delle norme introdotte dal regolamento (CE) n. 1889/2005
art. 15, co. 1 il Governo può, entro 18 mesi dall'entrata in vigore di ciascuno dei D.Lgs. di cui al comma 1, emanare disposizioni integrative e correttive dei medesimi D.Lgs D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195
"Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005"
art. 16, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge, (entro il 21 settembre 2009) un D.Lgs. per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005, relativo alla istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea
art. 18, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge, (entro il 21 settembre 2009) disposizioni integrative e correttive per la modifica dell'art. 3, comma 1, della L. 898/1986, in relazione alle sanzioni per l'indebita percezione delle misure di sostegno dello sviluppo rurale
art. 20, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, (entro il 21 settembre 2008) un D.Lgs. recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 196/2005, di attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale D.Lgs. 17 novembre 2008, n. 187
"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, concernente attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale"
art. 21, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, (entro il 21 settembre 2008) un D.Lgs. recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 151/2005, di attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti
art. 22, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro il 24 dicembre 2008, un D.Lgs. per l'attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito D.Lgs. 20 febbraio 2009, n. 23
"Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito"
D.Lgs. 1 giugno 2011, n. 100
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici"
art. 23, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro il 19 giugno 2008, un D.Lgs. per il recepimento della direttiva 2006/68/CE, che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 142
"Attuazione della direttiva 2006/68/CE, che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonche' alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale"
D.Lgs. 29 novembre 2010, n. 224
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142, recante attuazione della direttiva 2006/68/CE che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni, nonche' alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale"
art. 24, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro il 28 giugno 2008, uno o più D.Lgs. per l'attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati
art. 25, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge, (entro il 21 settembre 2009) uno o più D.Lgs. per il completamento dell'attuazione delle direttive 2001/65/CE e 2003/51/CE
art. 25, co. 2 il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge, (entro il 21 settembre 2009) uno o più D.Lgs. per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 per le imprese di assicurazione
art. 26, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, (entro il 21 marzo 2009) uno o più D.Lgs. recanti disposizioni dirette a regolamentare le transazioni connesse con i beni e tecnologie a duplice uso, le forniture di assistenza tecnica e/o finanziaria di servizi di intermediazione o di investimento, pertinenti a beni e tecnologie di duplice uso, nei confronti dell'Iran, nonché a stabilire norme recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni delle medesime disposizioni D.Lgs. 14 maggio 2009, n. 64
"Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran. (09G0076)"
art. 26, co. 3 entro 18 mesi dall'entrata in vigore di ciascuno dei D.Lgs. di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei medesimi D.Lgs.
art. 27, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge (entro il 21 settembre 2008), un D.Lgs. per disciplinare le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 194
"Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004"
artt. 28, co. 1, e 29, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge (entro il 21 marzo 2009), un D.Lgs. per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato
artt. 28, co. 1, e 30, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge (entro il 21 marzo 2009), un D.Lgs. per dare attuazione alla decisione quadro 2003/577/GAI, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio
artt. 28, co. 1, e 31, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge (entro il 21 marzo 2009), un D.Lgs. per dare attuazione alla decisione quadro 2005/212/GAI, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato
artt. 28, co. 1, e 32, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge (entro il 21 marzo 2009), un D.Lgs. per dare attuazione alla decisione quadro 2005/214/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie
artt. 28, co. 1, e 31, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge (entro il 21 marzo 2009), un D.Lgs. per dare attuazione alla decisione quadro 2005/212/GAI, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato
art. 28, co. 5 entro 18 mesi dall'entrata in vigore di ciascuno dei D.Lgs. di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei medesimi D.Lgs.

(1) L'allegato A contiene una direttiva (2006/137/CE), il cui termine di recepimento è fissato al 30 dicembre 2008.
(2) L'art. 1, co. 1, della L. 34/2008 stabilisce inoltre che, per le direttive di cui agli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge, il Governo adotta i D.Lgs. di attuazione entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 19 giugno 2008). Per le direttive di cui agli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i D.Lgs. di attuazione entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 21 marzo 2009).
(3) L'allegato B contiene 15 direttive. Gli artt. 22, 23 e 24 della legge recano criteri specifici di delega per l'attuazione rispettivamente della direttiva 2006/117/EURATOM, della direttiva 2006/68/CE e della direttiva 2006/43/CE, tutte ricomprese nell'allegato B.